Ordinanza n. 166/1999
Altra decisione · depositata il 10/05/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 101Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 1legge 608/1996
- art. 1legge 662/1996
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. del
28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), e dell'intero
decreto-legge, promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1996 (n. 2
ordinanze) dal pretore di Bari, il 17 aprile 1996 dal pretore di
Genova, il 18 aprile 1996, dal Tribunale di Ravenna, il 24 aprile
1996 (n. 11 ordinanze), il 29 aprile 1996 (n. 6 ordinanze) ed il 24
aprile 1996 (n. 6 ordinanze) dal pretore di Sondrio, rispettivamente
iscritte ai nn. 586, 587, 605, 772, da 798 a 808, da 815 a 820, da
822 a 827 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 26, 27, 36 e 37, prima serie speciale,
dell'anno 1996.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di due giudizi, instaurati per ottenere la
ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alle
sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte
costituzionale, il pretore di Bari, con altrettante ordinanze di
identico contenuto emesse l'11 aprile 1996, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. del 28 marzo 1996,
n. 166 (Norme in materia previdenziale), nella parte in cui dispone
l'estinzione dei giudizi pendenti;
che, a giudizio del rimettente, la norma contrasterebbe: a) con
l'art. 3 Cost., in quanto tale previsione - contenuta in una
normativa che regola solo modalità di pagamento di somme dovute,
senza nulla disporre in ordine all'accertamento del relativo diritto
- determina una lesione dei canoni di ragionevolezza e
dell'affidamento dei cittadini nel principio della sicurezza
giuridica; b) con gli artt. 3, 24, 101, 102, 103 e 104 Cost., in
quanto viene sottratta ai giudici ogni possibilità di valutazione e
di accertamento del rapporto sostanziale dedotto in giudizio,
determinandosi altresì la caducazione degli effetti sostanziali
della domanda, con privazione di qualsiasi forma di tutela del
pensionato;
che inoltre lo stesso pretore - senza tuttavia indicare i
parametri vulnerati - ritiene di dubbia costituzionalità tanto
l'esclusione del pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme
dovute, quanto la declaratoria d'inefficacia dei provvedimenti
giudiziali non ancora passati in giudicato;
che, nel corso di altro analogo giudizio, il pretore di Genova,
con ordinanza emessa il 17 aprile 1996, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, in
quanto contrastante: a) con gli artt. 3, 24 e 102, primo comma,
Cost., nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi, anche in
caso di contestazione da parte dell'INPS del diritto fatto valere dal
ricorrente, poiché determina violazione del diritto di azione,
disparità di trattamento e indebita soluzione, da parte del
legislatore, di procedimenti giurisdizionali pendenti; b) con l'art.
3 Cost., nella parte in cui dilaziona la corresponsione degli
arretrati in sei annualità, rinviando l'inizio delle operazioni di
pagamento alla previa (e non definita) emanazione di un decreto del
Ministro del tesoro; c) con gli artt. 3 e 38 Cost., là dove prevede
che sulle somme dovute non siano corrisposti interessi e
rivalutazione;
che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa il 18 aprile
1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
citato art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, prospettando la violazione
degli artt. 3 e 24 Cost., là dove esso: a) esclude la corresponsione
di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute (comma 2);
b) prevede l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti e della
compensazione tra le parti delle spese di lite (comma 3);
che, con ventitre ordinanze di identico contenuto, emesse il 24
ed il 29 aprile 1996, il pretore di Sondrio ha, a sua volta,
sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1,
comma 1, del d.-l. n. 166 del 1996 nella parte in cui prevede che il
rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sia
effettuato mediante assegnazione di titoli di Stato in sei
annualità, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost; b) del comma 2
dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che nella
determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non
concorrano gli interessi e la rivalutazione monetaria, per contrasto
con gli artt. 3 e 38 Cost; c) del comma 3 dello stesso articolo, che
prevede l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle
spese di lite, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma,
102, 113 e 36 Cost; d) dell'intero decreto-legge, per contrasto con
l'art. 77 Cost., attesa l'assenza del requisito della straordinaria
necessità ed urgenza;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi per
l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate
questioni.
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che il contenuto del censurato d.-l. n. 166 del 1996, non
convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.
295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti
le stesse disposizioni impugnate e tutti decaduti;
che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi
dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e che la
successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e
183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa
decretale;
che, medio tempore, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo
denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante
emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in
contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha
previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi
sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36,
comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli
arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di
questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma
2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque i giudici a quibus debbono
procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai
giudici stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte