Ordinanza n. 167/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 537/1993
- art. 1legge 221/1988
- art. 3legge 221/1988
usata come parametro
citata
- art. 3legge 27/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3,
sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), o dell'art. 1 della
legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale
delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato
dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, promossi con ordinanze emesse il 5 luglio-4 ottobre 1994 dal
tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di
Catania, il 2 febbraio 1994 dal tribunale amministrativo regionale
del Lazio ed il 24 maggio 1995 dal tribunale amministrativo regionale
della Campania, sezione staccata di Salerno, rispettivamente iscritte
ai nn. 879 del registro ordinanze 1995, 61 e 76 del registro
ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1995 e n. 7, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, nel corso di altrettanti giudizi promossi da
dipendenti di amministrazioni statali in servizio presso le
segreterie di tribunali amministrativi regionali o presso la Corte
dei conti per ottenere l'adeguamento ogni triennio dell'indennità
giudiziaria loro corrisposta, così come previsto per i magistrati
dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,
il tribunale amministrativo regionale del Lazio ed il tribunale
amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno,
con ordinanze emesse rispettivamente il 5 luglio-4 ottobre 1994 (reg.
ord. n. 879 del 1995), il 2 febbraio 1994 (reg. ord. n. 61 del 1996)
ed il 24 maggio 1995 (reg. ord. n. 76 del 1996), hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, primo comma, 104, 108
e 113 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), o dell'art. 1 della
legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale
delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato
dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993;
che l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993
dispone che il riferimento contenuto nell'art. 1 della legge n. 221
del 1988, che ha attribuito al personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie una indennità, successivamente estesa al
personale amministrativo delle giurisdizioni speciali con la legge 15
febbraio 1989, n. 51, si interpreta nel senso che il richiamo
all'indennità stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27 è da considerare nella misura vigente al 1
gennaio 1988, senza cioè l'adozione anche del meccanismo di
adeguamento triennale previsto per i magistrati;
che secondo le ordinanze di rimessione - due delle quali (reg.
ord. n. 879 del 1995 e n. 61 del 1996) anteriori alla sentenza di
questa Corte n. 15 del 1995, benché pervenute successivamente; la
terza (reg. ord. n. 76 del 1996) emessa in data posteriore -
l'interpretazione imposta dalla disposizione denunciata,
discostandosi da quella giurisprudenziale e non consentendo
l'adeguamento periodico dell'indennità, determinerebbe una lesione
del principio di eguaglianza perché: a) non sarebbe ragionevole la
diversità di trattamento, nel calcolo di indennità riferite ad
attività connesse, del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie rispetto ai magistrati; b) sarebbe diverso il trattamento
retributivo, a parità di prestazioni, tra chi ha già ottenuto una
sentenza favorevole prima della legge interpretativa e chi ha un
giudizio in corso;
che, inoltre, la stessa disposizione sarebbe in contrasto con i
principi che garantiscono il diritto di difesa e la giurisdizione,
incidendo su giudizi in corso, e lederebbe l'imparzialità ed il buon
andamento dell'amministrazione;
che, infine, la progressiva svalutazione del contenuto economico
dell'indennità, non giustificata da una diminuzione quantitativa e
qualitativa delle prestazioni richieste al personale amministrativo
giudiziario né collegata a situazioni di emergenza, sarebbe in
contrasto con il principio di adeguatezza e proporzionalità della
retribuzione;
che, in particolare, il tribunale amministrativo regionale della
Campania, sezione staccata di Salerno, pur ricordando che la Corte si
è già espressa sulla questione con una pronuncia di non fondatezza
(sentenza n. 15 del 1995), ripropone il dubbio di legittimità
costituzionale, sottolineando la disparità di trattamento, peraltro
già dedotta in precedenti ordinanze di rimessione, tra coloro che
hanno già percepito l'indennità rivalutata per effetto di pronunce
giurisdizionali favorevoli, passate in giudicato, e coloro che
rivestono la stessa posizione nell'amministrazione e svolgono la
stessa attività lavorativa, ma non hanno il beneficio
dell'adeguamento dell'indennità, non avendo ottenuto una sentenza
definitiva prima dell'entrata in vigore della disposizione di
interpretazione autentica;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza o per
l'inammissibilità delle questioni;
Considerato che i giudizi propongono identiche o analoghe
questioni; possono pertanto essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle
ora sollevate sono state già dichiarate non fondate o manifestamente
infondate dalla Corte (sentenza n. 15 del 1995, ordinanze nn. 98 e
451 del 1995 e n. 33 del 1996), che ha riconosciuto all'art. 3,
sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 carattere
interpretativo, giacché esso impone una scelta ermeneutica che
rientra tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale
della disposizione interpretata, ed ha quindi carattere retroattivo,
muovendo sul piano delle fonti senza ledere la funzione
giurisdizionale né violare i giudicati;
che tale disposizione, interpretando l'art. 1 della legge 22
giugno 1988, n. 221 nel senso di escludere l'estensione al personale
amministrativo del sistema di adeguamento automatico dell'indennità
previsto per i magistrati, non appare irragionevole, giacché la
diversità di regime giuridico delle due indennità è giustificata
dalla mancanza di omogeneità tra le due diverse categorie di
dipendenti e dal diverso meccanismo di determinazione del loro
trattamento retributivo, basato solo per i magistrati
sull'aggiornamento periodico nella misura percentuale pari alla media
degli incrementi realizzati dai pubblici dipendenti, anziché sulle
regole comuni del pubblico impiego, applicate invece al personale
amministrativo giudiziario;
che, inoltre, il principio di proporzionalità e sufficienza
della retribuzione non implica l'indicizzazione delle indennità
corrisposte, dovendo a tal fine essere valutata la retribuzione nel
suo complesso e non con riferimento ad uno solo degli elementi che
concorrono a comporre il trattamento retributivo totale;
che, infine, la diversità di condizione tra chi ha potuto
percepire l'adeguamento periodico dell'indennità per effetto di
sentenze definitive favorevoli e chi, pur appartenendo alla stessa
amministrazione e rivestendo la medesima qualifica, non può ottenere
questo beneficio, non è determinata dalla legge interpretativa, ma
deriva dalla necessità di rispettare il giudicato che si è formato
in ordine a singoli rapporti ed al quale non può essere attribuita
una forza che si espande ad ogni altro giudizio, pendente o da
instaurare, tale da impedire ogni diversa interpretazione, anche data
dal legislatore;
che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono
essere dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo
comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica) e dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221
(Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97,
102, 103, primo comma, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal
tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di
Catania, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio e dal
tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata
di Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte