Ordinanza n. 168/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 121/1981
- art. 33d.P.R. 338/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1994 dalla
Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - sul
ricorso proposto da Caciari Tiziana contro la Prefettura di Roma,
iscritta al n. 761 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, degli
artt. 13 e 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), "in quanto non prevedono il computo
gratuito ai fini di pensione del periodo di tempo corrispondente alla
durata legale del corso di laurea in medicina in favore degli
Ufficiali medici della Polizia di Stato";
che il giudice a quo premette che la ricorrente, in qualità di
medico della Polizia di Stato, chiede il riconoscimento del diritto
al computo gratuito del periodo di tempo corrispondente alla durata
legale del corso di laurea in medicina ai fini di pensione, computo
che viceversa, con il provvedimento impugnato, è stato
legittimamente disposto con riscatto oneroso (ai sensi dell'art. 13
del d.P.R. n. 1092 del 1973), in quanto l'ordinamento del personale
della Polizia di Stato è regolato dalle norme relative agli
impiegati civili dello Stato, mentre l'art. 32 del d.P.R. citato,
concernente il computo gratuito del tempo degli studi universitari,
concerne il solo personale militare;
che ricorda, quindi, il giudice remittente che analoga
questione, concernente alcuni magistrati della Corte dei conti, venne
già sottoposta all'esame di questa Corte, la quale, con sentenza
(recte, ordinanza) n. 847 del 1988, si pronunciò negativamente sul
presupposto della diversità dell'impiego militare rispetto a quello
civile, e soprattutto in base alla considerazione che il rapporto di
impiego militare è caratterizzato da limiti di età per la
cessazione dal servizio più bassi di quelli fissati per i dipendenti
civili;
che una situazione analoga si verifica, ad avviso del
remittente, proprio anche per i medici del corpo della Polizia di
Stato, i quali cessano dal servizio al compimento del sessantesimo
anno di età, cioè cinque anni prima del personale civile in
generale;
che non vanno trascurate, infine, le affinità e talora le
identità di funzioni e mansioni, orari e turni di servizio, diritti
e doveri tra medici delle Forze armate, né va dimenticato che nel
Corpo della Polizia di Stato, anche se dal 1981 di natura civile,
esistono accasermamenti, scuole, uso di armi e disciplina che
oggettivamente lo avvicinano agli istituti e organizzazioni di tipo
militare;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della
questione;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 847 del 1988,
citata dallo stesso giudice remittente, ha già affermato
(richiamando la precedente sentenza n. 218/1984) che, in materia di
contributo di riscatto, spetta al legislatore ordinario un ambito di
discrezionalità, non solo nello scegliere i periodi e i servizi da
ammettere al riscatto, ma anche nello stabilire se porre a carico del
dipendente il relativo onere in tutto o in parte;
che nella medesima pronuncia si è ritenuto che il legislatore,
nello stabilire per il personale civile dello Stato, a differenza che
per quello militare, l'onerosità del riscatto, avesse correttamente
esercitato tale discrezionalità, in relazione alle peculiarità
proprie dell'impiego militare rispetto a quello civile, con
particolare riguardo ai più bassi limiti di età per la cessazione
dal servizio stabiliti per i militari (con conseguente maggior
difficoltà, rispetto ai civili, di raggiungere il massimo
dell'anzianità per il trattamento di quiescenza);
che le anzidette argomentazioni appaiono pienamente valide anche
in relazione alla odierna questione;
che, invero, a seguito della riforma adottata con la legge 1
aprile 1981, n. 121, il personale dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza è stato inquadrato nella categoria dei dipendenti civili
dello Stato (cfr. art. 23 della citata legge n. 121 del 1981), con
tutte le conseguenze, in relazione alla disciplina dei singoli
istituti, che tale modifica dello stato giuridico comporta;
che deve, pertanto, ribadirsi che la censurata differenza di
regime, in tema di riscatto, tra impiego civile e impiego militare
costituisce frutto di una scelta del legislatore certamente non
irrazionale, in relazione alle peculiarità delle due categorie di
impiego;
che non vale, in contrario, addurre generiche affinità o
analogie di funzioni che, in concreto, avvicinerebbero l'attività
dei medici della Polizia a quella dei militari;
che si rivela, inoltre, inesatto l'argomento del limite di età
per la cessazione dal servizio del personale in esame - che sarebbe
più basso rispetto a quello stabilito per il personale civile -, in
quanto, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 24 aprile
1982, n. 338, il personale inquadrato nei ruoli dei sanitari della
Polizia di Stato è collocato a riposo al compimento del
sessantacinquesimo anno di età;
che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte