Ordinanza n. 171/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566
del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi
con n. 8 ordinanze emesse il 20 giugno, il 14 ed il 18 luglio, il 28
maggio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 7
marzo, il 13 giugno ed il 18 aprile 1997 dal pretore di Roma, sezione
distaccata di Castelnuovo di Porto ed il 30 aprile 1997 dal pretore
di Roma, sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai
nn. 740, 741, 750, 796, 811, 812, 820 e 892 del registro ordinanze
1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica nn. 44,
47 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 2, prima serie
speciale, dell'anno 1998;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998, il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con otto ordinanze di identico contenuto, nel corso di
altrettanti procedimenti penali celebrati con giudizio direttissimo,
il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli e sezione distaccata
di Castelnuovo di Porto, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura
penale, e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, 25, primo comma e 27, secondo comma, della
Costituzione;
che le norme censurate violerebbero i suddetti principi
costituzionali nella parte in cui non prescrivono che la relazione
dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le
dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida
dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e
per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in
cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme
indicate, nel fascicolo per il dibattimento;
che, ad avviso del rimettente, il principio affermato dalla Corte
costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità
ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui "una valutazione di
contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa" anticipa il
giudizio -, combinato con quanto affermato dalla stessa Corte
(sentenza n. 177 del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo
avanti al pretore, allorché ha escluso che la decisione sulla
convalida dell'arresto e sulla misura cautelare determini
l'incompatibilità del giudice chiamato a celebrare il dibattimento
con il rito direttissimo, dovrebbe comportare che l'acquisizione
degli elementi di valutazione nella fase della convalida avvenga nel
rispetto delle forme e con le garanzie proprie della fase del
giudizio: in particolare per quanto "concerne i qualificanti momenti
della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di polizia
giudiziaria procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a
norma dell'art. 566 cod. proc. pen., viene 'sentito' ai fini della
convalida";
che infatti, secondo il giudice a quo, solamente rispettando le
forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la
compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali
rappresentati dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e
27, secondo comma, della Costituzione, così salvaguardandosi anche
"l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio";
che il rimettente, premesso di aver già provveduto al giudizio
di convalida e alla applicazione delle misure cautelari, motiva sulla
rilevanza osservando che i giudizi - nel corso dei quali la questione
è stata sollevata - sono proprio "nella fase dibattimentale
conseguente alla convalida (...), dove trovano applicazione le norme
censurate";
che è intervenuto nei vari giudizi il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che in relazione all'identico tenore delle ordinanze
deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
che identica questione è stata già dichiarata manifestamente
inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 301 del 1997 (e
successivamente con le ordinanze n. 401 del 1997 e n. 59 del 1998),
con la quale si è rilevato che la questione era stata sollevata nel
corso del dibattimento, quando il rimettente aveva oramai già
provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura
cautelare, e che di conseguenza la questione, essendo volta a
modificare le modalità di assunzione degli atti raccolti durante la
fase della convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice a
quo aveva oramai esaurito la sua cognizione, difettava di rilevanza
in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché
in limine, era stata sollevata;
che anche la questione oggetto dei presenti giudizi riuniti è
stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva già provveduto sulla
convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed
aveva già avuto inizio il dibattimento, sicché essa, per le
considerazioni sopra richiamate, difetta di rilevanza;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del
codice di procedura penale e 138 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma,
della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli
e sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte