Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 34legge 449/1997

citata

  • art. 34legge 833/1978
  • art. 48legge 833/1978
  • art. 8d.lgs. 502/1992
  • art. 4legge 412/1991
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione

della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 30 giugno

1998 dal pretore di Varese nei procedimenti civili riuniti vertenti

tra G.C. ed altri e l'A.S.L. della provincia di Varese, iscritta al

n. 851 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica prima serie speciale - n. 47 dell'anno

1998 e il 14 settembre 1998 dal pretore di Milano, sezione distaccata

di Abbiategrasso, nel procedimento civile vertente tra M.M. ed altri

e l'A.S.L. della provincia di Milano 1, iscritta al n. 235 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica - prima serie speciale - n. 18 dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il pretore di Varese ed il pretore di Milano,

sezione distaccata di Abbiategrasso, in funzione di giudici del

lavoro, con ordinanze emesse rispettivamente il 30 giugno ed il 14

settembre 1998, in giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di

provvedimenti di revoca degli incarichi adottati da aziende sanitarie

locali nei confronti di medici specialisti ambulatoriali

convenzionati con il servizio sanitario nazionale, hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della

finanza pubblica), nella parte in cui esclude la prosecuzione del

rapporto di lavoro con i medici specialisti ambulatoriali che abbiano

compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e siano titolari di un

trattamento di quiescenza per pregressi rapporti, in riferimento agli

artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 38, secondo comma, della

Costituzione;

che, ritenuta la giurisdizione dell'autorità giudiziaria

ordinaria e la competenza del giudice del lavoro in ordine alle

controversie sottoposte al loro esame, i giudici rimettenti

sostengono che la fissazione di un limite legale di età per la

prosecuzione del rapporto convenzionale, in presenza delle condizioni

previste dalla norma impugnata, determinerebbe un'ingiustificata

disparità di trattamento non solo rispetto agli altri sanitari

convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ma anche rispetto

ai medici specialisti ambulatoriali di età superiore a

cinquantacinque anni che non fruiscano di un trattamento di

quiescenza e non siano titolari di altro tipo di convenzioni, o che,

se titolari delle stesse, vi abbiano rinunziato nel termine

appositamente previsto, nonché rispetto a quelli di età inferiore a

cinquantacinque anni;

che la norma censurata, ad avviso dei giudici a quibus

risulterebbe lesiva anche del diritto al lavoro dei professionisti

interessati, i quali non potrebbero dedicarsi alla libera professione

senza risentire negativamente della facoltà, riconosciuta ai

cittadini, di rivolgersi gratuitamente, per le medesime prestazioni,

al servizio sanitario nazionale o a specialisti ambulatoriali

convenzionati;

che l'individuazione della mera titolarità del trattamento

di quiescenza quale causa di risoluzione del rapporto di lavoro, non

accompagnata dalla fissazione della sua misura, pregiudicherebbe il

diritto degli specialisti ambulatoriali ad un trattamento

pensionistico adeguato alle loro esigenze di vita, che non potrebbe

ritenersi sufficientemente garantito da quello maturato al

cinquantacinquesimo anno di età;

che, ad avviso del pretore di Milano, la norma impugnata

contrasterebbe anche con l'art. 36 della Costituzione, in quanto al

compimento del cinquantacinquesimo anno di età i medici specialisti

ambulatoriali convenzionati si trovano nell'impossibilità di

conseguire sia il trattamento di quiescenza in qualità di dipendenti

del servizio sanitario nazionale, sia la pensione di anzianità

corrisposta dall'ENPAM;

che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'avvocatura generale

dello Stato, ed ha eccepito l'infondatezza della questione,

sostenendo che la determinazione dei requisiti per la definizione del

trattamento riservato ai medici specialisti ambulatoriali

convenzionati costituisce il frutto di una scelta discrezionale del

legislatore, conforme ai principi costituzionali e razionale sul

piano logico-sistematico;

che non si sono invece costituite le parti dei giudizi

principali;

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale hanno

entrambe ad oggetto l'art. 34, comma 1, della legge n. 449 del 1997,

il quale disciplina l'inquadramento a domanda, nel primo livello

dirigenziale del servizio sanitario nazionale, degli specialisti

ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre

1997, svolgessero esclusivamente attività ambulatoriale con incarico

non inferiore a ventinove ore settimanali e non avessero ancora

superato i cinquantacinque anni di età, disponendo la cessazione dei

rapporti convenzionali nei confronti dei professionisti che non siano

in possesso dei requisiti indicati oppure che, avendone titolo, non

abbiano presentato domanda di inquadramento;

che entrambi i giudici a quibus censurano la norma impugnata

per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 38,

secondo comma, ed il pretore di Milano anche per violazione

dell'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che gli

specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997,

avessero almeno cinquantacinque anni di età mantengono il precedente

incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in

trattamento di quiescenza per pregressi rapporti;

che l'identità della norma impugnata e la parziale comunanza

delle norme costituzionali invocate dai giudici rimettenti, nonché

l'affinità delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di

rimessione, rendono opportuna la trattazione congiunta delle

questioni;

che l'art. 34 della legge n. 449 del 1997 disciplina i

rapporti convenzionali costituiti a norma dell'art. 48 della legge 23

dicembre 1978, n. 833 con i medici specialisti ambulatoriali, nel

quadro del processo di revisione e superamento del regime delle

convenzioni attuato dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità anche con il

principio dell'unicità del rapporto di lavoro con il Servizio

sanitario nazionale, introdotto dall'art. 4, comma 7, della legge 30

dicembre 1991, n. 412;

che nel quadro di tale disciplina, volta a ridurre il numero

delle convenzioni in atto per accelerare la transizione al nuovo

sistema disciplinato dagli articoli da 8-bis a 8-octies del d.lgs.

n. 502 del 1992, non appare priva di ragionevole giustificazione, in

quanto ispirata ad esigenze di migliore funzionalità del servizio,

la distinzione introdotta tra gli specialisti ambulatoriali

convenzionati, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, in

relazione all'età ed alla titolarità di un trattamento di

quiescenza, sicché risulta infondata, sotto tale profilo, la

denuncia di violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che, per altro verso, non è possibile la comparazione con il

trattamento riservato ad altre categorie di professionisti

convenzionati, il cui rapporto di lavoro con il servizio sanitario

nazionale è assoggettato ad una disciplina organizzativa ed

economica caratterizzata da una pluralità di elementi di

differenziazione, correlati al luogo in cui viene resa la prestazione

professionale o alle modalità di espletamento della stessa, tali da

renderla incompatibile con quella alla quale sono sottoposti gli

specialisti ambulatoriali, la cui attività è contraddistinta dalla

natura pubblica delle strutture in cui sono destinati ad operare e

dai profili di parasubordinazione che ne qualificano la prestazione

professionale (cfr. ordinanza n. 128 del 1998, sentenza n. 293 del

1997);

che infondata risulta anche la censura riferita agli artt. 4

e 35 della Costituzione, in quanto la prima disposizione concerne

precipuamente "l'accesso al mercato del lavoro" (cfr. sentenza n. 293

del 1997, ordinanza n. 380 del 1994), e non offre una garanzia

costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro, ove

siano intervenuti, come nel caso di specie, mutamenti nelle

situazioni giuridiche ed economiche su cui il rapporto di lavoro

risulti fondato, mentre la seconda enuncia un principio generale di

garanzia del lavoro, riservando al legislatore ordinario la

disciplina per la protezione delle varie forme di attività

lavorativa (cfr. ordinanza n. 254 del 1997, sentenza n. 419 del

1993);

che la norma censurata, d'altronde, si limita ad escludere la

prosecuzione dei rapporti convenzionali disciplinati dall'art. 48

della legge n. 833 del 1978, e non incide quindi sul diritto degli

specialisti ambulatoriali di esercitare l'attività

libero-professionale, né esclude la possibilità di accedere,

subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti dalle

regioni a norma dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, ai

nuovi rapporti fondati sull'accreditamento istituzionale e sulla

remunerazione a tariffa delle prestazioni rese;

che inconferente deve ritenersi il richiamo all'art. 36 della

Costituzione, in quanto la garanzia di un trattamento retributivo

sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa si

riferisce ai rapporti di lavoro subordinato (cfr. sentenza n. 115 del

1994, sentenza n. 7 del 1993), mentre l'attività svolta dagli

specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario

nazionale, pur presentando profili di parasubordinazione, si inquadra

in un rapporto di prestazione d'opera professionale;

che infondata risulta infine la censura riferita all'art. 38

della Costituzione, in quanto la norma impugnata non incide sulla

titolarità del trattamento di quiescenza spettante ai professionisti

in questione, né prevede una riduzione della sua misura in

dipendenza dell'ulteriore svolgimento di attività lavorativa da

parte del titolare, ma, disponendo la risoluzione dei rapporti

convenzionali in atto, comporta soltanto il venir meno del diritto al

relativo compenso, non avente natura di prestazione previdenziale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della

finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e

secondo comma, 4, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal

pretore di Varese, ed in riferimento agli artt. 3, primo e secondo

comma, 4, 35, 36 e 38, secondo comma, dal pretore di Milano, sezione

distaccata di Abbiategrasso, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il Relatore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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