Ordinanza n. 174/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 449/1997
usata come parametro
citata
- art. 34legge 833/1978
- art. 48legge 833/1978
- art. 8d.lgs. 502/1992
- art. 4legge 412/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 30 giugno
1998 dal pretore di Varese nei procedimenti civili riuniti vertenti
tra G.C. ed altri e l'A.S.L. della provincia di Varese, iscritta al
n. 851 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica prima serie speciale - n. 47 dell'anno
1998 e il 14 settembre 1998 dal pretore di Milano, sezione distaccata
di Abbiategrasso, nel procedimento civile vertente tra M.M. ed altri
e l'A.S.L. della provincia di Milano 1, iscritta al n. 235 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - prima serie speciale - n. 18 dell'anno 1999;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il pretore di Varese ed il pretore di Milano,
sezione distaccata di Abbiategrasso, in funzione di giudici del
lavoro, con ordinanze emesse rispettivamente il 30 giugno ed il 14
settembre 1998, in giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di
provvedimenti di revoca degli incarichi adottati da aziende sanitarie
locali nei confronti di medici specialisti ambulatoriali
convenzionati con il servizio sanitario nazionale, hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), nella parte in cui esclude la prosecuzione del
rapporto di lavoro con i medici specialisti ambulatoriali che abbiano
compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e siano titolari di un
trattamento di quiescenza per pregressi rapporti, in riferimento agli
artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 38, secondo comma, della
Costituzione;
che, ritenuta la giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria e la competenza del giudice del lavoro in ordine alle
controversie sottoposte al loro esame, i giudici rimettenti
sostengono che la fissazione di un limite legale di età per la
prosecuzione del rapporto convenzionale, in presenza delle condizioni
previste dalla norma impugnata, determinerebbe un'ingiustificata
disparità di trattamento non solo rispetto agli altri sanitari
convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ma anche rispetto
ai medici specialisti ambulatoriali di età superiore a
cinquantacinque anni che non fruiscano di un trattamento di
quiescenza e non siano titolari di altro tipo di convenzioni, o che,
se titolari delle stesse, vi abbiano rinunziato nel termine
appositamente previsto, nonché rispetto a quelli di età inferiore a
cinquantacinque anni;
che la norma censurata, ad avviso dei giudici a quibus
risulterebbe lesiva anche del diritto al lavoro dei professionisti
interessati, i quali non potrebbero dedicarsi alla libera professione
senza risentire negativamente della facoltà, riconosciuta ai
cittadini, di rivolgersi gratuitamente, per le medesime prestazioni,
al servizio sanitario nazionale o a specialisti ambulatoriali
convenzionati;
che l'individuazione della mera titolarità del trattamento
di quiescenza quale causa di risoluzione del rapporto di lavoro, non
accompagnata dalla fissazione della sua misura, pregiudicherebbe il
diritto degli specialisti ambulatoriali ad un trattamento
pensionistico adeguato alle loro esigenze di vita, che non potrebbe
ritenersi sufficientemente garantito da quello maturato al
cinquantacinquesimo anno di età;
che, ad avviso del pretore di Milano, la norma impugnata
contrasterebbe anche con l'art. 36 della Costituzione, in quanto al
compimento del cinquantacinquesimo anno di età i medici specialisti
ambulatoriali convenzionati si trovano nell'impossibilità di
conseguire sia il trattamento di quiescenza in qualità di dipendenti
del servizio sanitario nazionale, sia la pensione di anzianità
corrisposta dall'ENPAM;
che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'avvocatura generale
dello Stato, ed ha eccepito l'infondatezza della questione,
sostenendo che la determinazione dei requisiti per la definizione del
trattamento riservato ai medici specialisti ambulatoriali
convenzionati costituisce il frutto di una scelta discrezionale del
legislatore, conforme ai principi costituzionali e razionale sul
piano logico-sistematico;
che non si sono invece costituite le parti dei giudizi
principali;
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale hanno
entrambe ad oggetto l'art. 34, comma 1, della legge n. 449 del 1997,
il quale disciplina l'inquadramento a domanda, nel primo livello
dirigenziale del servizio sanitario nazionale, degli specialisti
ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre
1997, svolgessero esclusivamente attività ambulatoriale con incarico
non inferiore a ventinove ore settimanali e non avessero ancora
superato i cinquantacinque anni di età, disponendo la cessazione dei
rapporti convenzionali nei confronti dei professionisti che non siano
in possesso dei requisiti indicati oppure che, avendone titolo, non
abbiano presentato domanda di inquadramento;
che entrambi i giudici a quibus censurano la norma impugnata
per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 38,
secondo comma, ed il pretore di Milano anche per violazione
dell'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che gli
specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997,
avessero almeno cinquantacinque anni di età mantengono il precedente
incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in
trattamento di quiescenza per pregressi rapporti;
che l'identità della norma impugnata e la parziale comunanza
delle norme costituzionali invocate dai giudici rimettenti, nonché
l'affinità delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di
rimessione, rendono opportuna la trattazione congiunta delle
questioni;
che l'art. 34 della legge n. 449 del 1997 disciplina i
rapporti convenzionali costituiti a norma dell'art. 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 con i medici specialisti ambulatoriali, nel
quadro del processo di revisione e superamento del regime delle
convenzioni attuato dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità anche con il
principio dell'unicità del rapporto di lavoro con il Servizio
sanitario nazionale, introdotto dall'art. 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412;
che nel quadro di tale disciplina, volta a ridurre il numero
delle convenzioni in atto per accelerare la transizione al nuovo
sistema disciplinato dagli articoli da 8-bis a 8-octies del d.lgs.
n. 502 del 1992, non appare priva di ragionevole giustificazione, in
quanto ispirata ad esigenze di migliore funzionalità del servizio,
la distinzione introdotta tra gli specialisti ambulatoriali
convenzionati, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, in
relazione all'età ed alla titolarità di un trattamento di
quiescenza, sicché risulta infondata, sotto tale profilo, la
denuncia di violazione dell'art. 3 della Costituzione;
che, per altro verso, non è possibile la comparazione con il
trattamento riservato ad altre categorie di professionisti
convenzionati, il cui rapporto di lavoro con il servizio sanitario
nazionale è assoggettato ad una disciplina organizzativa ed
economica caratterizzata da una pluralità di elementi di
differenziazione, correlati al luogo in cui viene resa la prestazione
professionale o alle modalità di espletamento della stessa, tali da
renderla incompatibile con quella alla quale sono sottoposti gli
specialisti ambulatoriali, la cui attività è contraddistinta dalla
natura pubblica delle strutture in cui sono destinati ad operare e
dai profili di parasubordinazione che ne qualificano la prestazione
professionale (cfr. ordinanza n. 128 del 1998, sentenza n. 293 del
1997);
che infondata risulta anche la censura riferita agli artt. 4
e 35 della Costituzione, in quanto la prima disposizione concerne
precipuamente "l'accesso al mercato del lavoro" (cfr. sentenza n. 293
del 1997, ordinanza n. 380 del 1994), e non offre una garanzia
costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro, ove
siano intervenuti, come nel caso di specie, mutamenti nelle
situazioni giuridiche ed economiche su cui il rapporto di lavoro
risulti fondato, mentre la seconda enuncia un principio generale di
garanzia del lavoro, riservando al legislatore ordinario la
disciplina per la protezione delle varie forme di attività
lavorativa (cfr. ordinanza n. 254 del 1997, sentenza n. 419 del
1993);
che la norma censurata, d'altronde, si limita ad escludere la
prosecuzione dei rapporti convenzionali disciplinati dall'art. 48
della legge n. 833 del 1978, e non incide quindi sul diritto degli
specialisti ambulatoriali di esercitare l'attività
libero-professionale, né esclude la possibilità di accedere,
subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti dalle
regioni a norma dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, ai
nuovi rapporti fondati sull'accreditamento istituzionale e sulla
remunerazione a tariffa delle prestazioni rese;
che inconferente deve ritenersi il richiamo all'art. 36 della
Costituzione, in quanto la garanzia di un trattamento retributivo
sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa si
riferisce ai rapporti di lavoro subordinato (cfr. sentenza n. 115 del
1994, sentenza n. 7 del 1993), mentre l'attività svolta dagli
specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale, pur presentando profili di parasubordinazione, si inquadra
in un rapporto di prestazione d'opera professionale;
che infondata risulta infine la censura riferita all'art. 38
della Costituzione, in quanto la norma impugnata non incide sulla
titolarità del trattamento di quiescenza spettante ai professionisti
in questione, né prevede una riduzione della sua misura in
dipendenza dell'ulteriore svolgimento di attività lavorativa da
parte del titolare, ma, disponendo la risoluzione dei rapporti
convenzionali in atto, comporta soltanto il venir meno del diritto al
relativo compenso, non avente natura di prestazione previdenziale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e
secondo comma, 4, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal
pretore di Varese, ed in riferimento agli artt. 3, primo e secondo
comma, 4, 35, 36 e 38, secondo comma, dal pretore di Milano, sezione
distaccata di Abbiategrasso, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il Relatore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte