Ordinanza n. 176/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71r.d. 1238/1939
- art. 72r.d. 1238/1939
- art. 73r.d. 1238/1939
usata come parametro
citata
- art. 22Costituzione
- art. 231Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72,
ultimo comma e 73 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento
dello stato civile, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1987
dal Tribunale di Trento, iscritta al n. 311 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª
serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di rettificazione di un
atto di nascita, instaurato dai coniugi Melchiori Leone e Pedron
Melchiori Barberina in conseguenza del rifiuto opposto dall'ufficiale
di stato civile di Mezzolombardo alla loro richiesta congiunta di
imporre al figlio Andrea entrambi i loro cognomi, il Tribunale di
Trento, con ordinanza del 7 maggio 1987 (r.o. n. 311/1987), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 71,
72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238
sull'ordinamento dello stato civile, nella parte in cui "non
prevedono e consentono ai genitori la facoltà di determinare anche
il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo mediante
l'imposizione di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono
il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno";
che le disposizioni denunziate, in quanto presuppongono una
norma - implicita nel sistema del codice civile - che attribuisce ai
figli legittimi esclusivamente il cognome paterno, sono reputate dal
giudice remittente in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.,
perché violerebbero il diritto del figlio all'identità personale,
il principio di uguaglianza dei cittadini in generale e il principio
di uguaglianza dei coniugi in particolare, nonché, infine, anche i
diritti dei membri della famiglia legittima in rapporto al
trattamento previsto per i figli naturali dall'art. 262, comma
secondo, cod. civ.;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite
le parti private, né ha spiegato intervento la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Considerato che oggetto del diritto dell'individuo all'identità
personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del
nome, bensì il "nome per legge attribuito", come si argomenta
dall'art. 22 Cost. in relazione all'art. 6 cod. civ.;
che la posizione del figlio nato da matrimonio, del quale la
legge attribuisce la paternità al marito della madre (art. 231 cod.
civ.), non è comparabile con quella del figlio naturale nel caso
previsto dall'art. 262, comma secondo, ma soltanto con quella del
figlio naturale nel caso previsto dal primo comma dello stesso
articolo, nel quale la regola di attribuzione del cognome coincide
con quella relativa al figlio legittimo;
che l'interesse alla conservazione dell'unità familiare,
tutelato dall'art. 29, comma secondo, Cost., sarebbe gravemente
pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse
prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in
guisa che ai figli esso sia non già imposto, cioè scelto, dai
genitori (come il prenome) in sede di formazione dell'atto di
nascita, bensì esteso ope legis;
che invece sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo
all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente
in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della
famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più
rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due
principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi
dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro;
che, peraltro, siffatta innovazione normativa, per la quale è
stato presentato già nelle passate legislature e riproposto in
quella in corso un disegno di legge di iniziativa parlamentare, è
una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza
esclusiva del conditor iuris;
Visti gli articoli 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9
luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, in
riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, sollevata
dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte