Ordinanza n. 199/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e
quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre
1985 dal pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra
Credito Italiano e INAIL iscritta al n. 123 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,
prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione del Credito Italiano e dell'INAIL
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che: con ordinanza emessa il 17 dicembre 1985 (notificata
il successivo 28 e comunicata il 7 gennaio 1986; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 27, prima serie speciale dell'11 giugno 1986 e
iscritta al n. 123 r.o. 1986) nel giudizio di opposizione proposto
dal Credito Italiano s.p.a., sede di Cagliari, avverso il decreto n.
862 del 16 novembre con cui il Pretore di Cagliari in funzione di
giudice del lavoro aveva ordinato, su ricorso dell'INAIL, di pagare
all'Istituto la somma complessiva di lire 16.270.783 per premi,
penalità e accessori relativi al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre
1983 per la mancata assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da
parte dell'opponente, del personale impiegatizio della sede di
Cagliari e della succursale di Iglesias addetto all'elaborazione di
dati con macchine elettroniche e meccanografiche, i centralini
telefonici, terminali video, telescriventi, affrancatrici,
microfilmatrici e fotoriproduttori, il Pretore di Cagliari in
funzione di giudice del lavoro ha giudicato rilevante e, per
contrasto con l'art. 3 in relazione all'art. 38 co. 2 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, co. 1 e 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui impone
l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti alle macchine ed
occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussiste
in concreto alcun rischio di infortunio;
che: avanti la Corte si sono costituiti il Credito Italiano con
memoria depositata il 21 marzo 1986 e l'INAIL, con memoria depositata
il 4 luglio 1986, e integrata con successiva memoria, ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il primo luglio 1986, con il quale l'Avvocatura generale
dello Stato ha concluso per la irrilevanza e, comunque, per
l'infondatezza della proposta questione;
che: nell'adunanza del 6 maggio 1987 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione;
Considerato che: la Corte ha dichiarato non fondata la proposta
questione con sent. n. 221 del 1986, né il giudice
a quo e il Credito Italiano han prospettato argomenti che valgono a
deflettere dalla decisione in allora adottata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 co. 1 e 2 d.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui
impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od
occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussiste
in concreto alcun rischio di infortunio, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 38 co. 2 Cost:, dal Pretore di Cagliari in funzione di
giudice del lavoro con ord. 17 dicembre 1986 (n. 123 r.o. 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte