Ordinanza n. 200/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 482/1968
- art. 9legge 482/1968
- art. 9legge 638/1983
- art. 1legge 863/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo
comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante
misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della
pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), e art. 5 della
legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie) promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1984 dal Pretore
di Asti nel procedimento civile vertente tra Borio Secondo e Soc. SIP,
iscritta al n. 991 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Rilevato che il giudice a quo ha sollevato in riferimento agli
artt. 4, 35, 38 e 41 Cost. questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638,
concernente la disapplicazione della possibilità di operare lo
"scorrimento" tra le categorie protette dalla legge 2 aprile 1968 n.
482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie), norma,
peraltro, abrogata con l'art. 1 sub 6/bis della legge 19 dicembre 1984
n. 863;
che, comunque, pregiudizialmente a detta questione, posta con
riferimento specifico agli invalidi psichici, il giudice medesimo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della
legge 2 aprile 1968 n. 482 nella parte in cui esclude dal collocamento
obbligatorio gli invalidi psichici predetti, in riferimento agli artt.
3, 4, 35, 38 e 41 Cost.
Ritenuto che questa Corte ha con sentenza n. 52 del 1985 dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
della legge 2 aprile 1968 n. 482;
che pertanto resta preclusa, allo stato, anche ogni altra indagine
o provvedimento concernente l'art. 9, ultimo comma, della legge 11
novembre 1983 n. 638.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n.
482, nonché dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n.
638, sollevate con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte