Ordinanza n. 204/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 261Codice penale
- art. 271Codice penale
- art. 272Codice penale
- art. 2legge 180/1981
- art. 271legge 180/1981
- art. 272legge 180/1981
usata come parametro
citata
- art. 13Codice di procedura penale
- art. 550Codice di procedura penale
- art. 24Costituzione
- art. 1Codice penale
- art. 179Codice di procedura penale
- art. 48r.d. 12/1941
- art. 14r.d. 12/1941
- art. 549r.d. 12/1941
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261, 271 e
272 del codice penale militare di pace e dell'art. 2 della legge
7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare
di pace), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 2000 dal
tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di G. A.,
iscritta al n. 574 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 luglio 2000 (r.o. n. 574
del 2000) nel corso di un procedimento penale nei confronti di
persona imputata del reato di mancanza alla chiamata aggravata
(artt. 151 e 154 n. 1 del codice penale militare di pace), il
tribunale militare di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 97, primo comma, e 111 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare
di pace e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche
all'ordinamento giudiziario militare di pace), "come richiamato"
dagli artt. 271 e 272 del predetto codice, nella parte in cui,
rispettivamente, non comprendono fra le disposizioni del codice di
procedura penale applicabili nel rito militare anche quelle
concernenti il procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e non prevedono che il tribunale militare giudichi in
composizione monocratica sugli stessi reati per i quali tale
composizione è stabilita in rapporto al tribunale ordinario;
che il giudice a quo rileva, in via preliminare, come la
Corte di cassazione abbia escluso che la nuova normativa
ordinamentale e processuale introdotta dal d.lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51 e dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - la quale prevede, da
un lato, che il tribunale giudichi in composizione monocratica, ove
la legge non disponga altrimenti (art. 48 r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12, come sostituito dall'art. 14 d.lgs. n. 51 del 1998), e,
dall'altro, che davanti al tribunale penale monocratico si osservi il
rito disciplinato dagli artt. 549 ss. cod. proc. pen. (come
modificati dalla citata legge n. 479 del 1999) - possa
automaticamente trasferirsi nel rito militare;
che a tale estensione sarebbero infatti di ostacolo le
speciali disposizioni dettate dall'art. 2 della legge n. 180 del 1981
(richiamate dall'art. 271 del codice penale militare di pace,
nonché, quanto ai requisiti formali della sentenza e del processo
verbale, dagli artt. 371 e 374 dello stesso codice), in forza delle
quali il tribunale militare giudica esclusivamente in composizione
collegiale mista, e cioè con l'intervento, a fianco di due giudici
"togati", di un membro "laico" (ufficiale delle Forze armate);
che, in tal modo, si sarebbe venuto peraltro a creare un
quadro normativo contrastante con il principio di ragionevolezza, in
quanto situazioni del tutto simili riceverebbero un trattamento
inspiegabilmente differenziato: l'appartenente alle Forze armate
imputato di un reato militare, omogeneo per titolo e regime
sanzionatorio a quelli per i quali il tribunale ordinario opera con
rito ed in composizione monocratici, continua, infatti, ad essere
giudicato da un tribunale in composizione collegiale;
che ulteriori profili di compromissione dell'art. 3 della
Costituzione deriverebbero dalla disciplina della connessione tra
reati comuni e reati militari: giacché, qualora l'appartenente alle
Forze armate sia imputato di un reato militare connesso con un reato
comune più grave, ma comunque compreso tra quelli per i quali è
prevista la composizione monocratica del tribunale, egli verrebbe
giudicato, in forza dell'art. 13 cod. proc. pen., non più dal
giudice militare collegiale, ma dal giudice ordinario, con rito ed in
composizione monocratici;
che, inoltre, avendo il citato art. 13 cod. proc. pen. un
ambito applicativo limitato ai casi di connessione oggettiva, laddove
del medesimo reato militare risultino imputati, in concorso tra loro,
un estraneo alle Forze armate ed un militare, quest'ultimo sarebbe
giudicato dal tribunale militare in composizione collegiale, mentre
l'estraneo verrebbe sottoposto con "rito monocratico" al giudizio del
tribunale ordinario in composizione monocratica;
che, per altro verso, in conseguenza delle norme impugnate,
la procedura militare risulterebbe "appesantita", al termine delle
indagini preliminari, dalla necessità di celebrare l'udienza
preliminare, e, nella fase dibattimentale, dalla composizione
collegiale del tribunale, e ciò indipendentemente dal titolo del
reato o dal trattamento sanzionatorio;
che sarebbe quindi violato anche il principio del buon
andamento dei pubblici uffici, sancito dall'art. 97, primo comma,
Cost.: principio "tanto più rilevante" ove interpretato alla luce
del nuovo testo dell'art. 111 Cost., introdotto dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in forza del quale la legge
deve assicurare la ragionevole durata del processo, non potendo
dubitarsi che, "ragionevolmente", la durata dei procedimenti devoluti
al giudice militare debba rispondere, quanto meno, agli stessi canoni
di celere definizione stabiliti in rapporto al rito ordinario;
che il rimettente segnala, infine, quanto alla rilevanza
della questione, come nel procedimento a quo l'imputato sia stato
tratto a giudizio dal pubblico ministero con citazione diretta ai
sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.: con la conseguenza che, ove la
questione di costituzionalità fosse respinta, detta citazione -
consentita solo nell'ambito del "rito monocratico" - dovrebbe essere
dichiarata nulla a norma degli artt. 178, comma 1, lettera b), e 179
cod. proc. pen; laddove invece, in caso di suo accoglimento, il reato
di mancanza alla chiamata, contestato all'imputato, rientrerebbe nel
novero di quelli sui quali il tribunale militare dovrebbe giudicare
in composizione e con rito monocratici;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la
declaratoria di infondatezza della questione;
che l'Avvocatura erariale osserva, in particolare, come il
legislatore abbia "ritagliato" la disciplina di cui al d.lgs. n. 51
del 1998 sui tribunali ordinari, escludendo intenzionalmente dal suo
ambito applicativo i tribunali militari, e ciò in ragione sia della
peculiare composizione di questi ultimi che del particolare status
dei cittadini chiamati alle armi;
che, in tale prospettiva, l'eventuale estensione della
disciplina sul giudice monocratico al rito militare richiederebbe un
riassetto complessivo del sistema, tale da involvere scelte
discrezionali riservate al legislatore.
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, le scelte concernenti la composizione, collegiale o
monocratica, dell'organo giudicante rientrano nell'ambito della
discrezionalità del legislatore, e come tali non sono sindacabili
sul terreno della costituzionalità, ove effettuate in base a criteri
non irragionevoli(v. ordinanze n. 240 del 2000; n. 423 e n. 139 del
1997; n. 257 del 1995);
che, per quanto attiene in particolare ai tribunali militari,
la previsione di una composizione (esclusivamente) collegiale e
"mista", con la partecipazione di un membro "laico" proveniente dalle
Forze armate, pur non rappresentando una soluzione costituzionalmente
obbligata (v. sentenza n. 460 del 1994), non può nemmeno essere
qualificata come scelta legislativa affatto irragionevole;
che l'intervento di detto membro "laico", connettendosi alla
stessa origine e ratio storica dei tribunali militari, mira, infatti
- come più volte affermato da questa Corte - ad assicurare una
migliore comprensione, utile ai fini del giudizio, della vita e
dell'ambiente militare nei quali i fatti illeciti sono commessi (v.
sentenze n. 460 del 1994 e n. 49 del 1989; ordinanza n. 151 del
1992);
che, in tale ottica, la disciplina della composizione del
tribunale militare risponde dunque a finalità analoghe a quelle cui
è ispirata la previsione di organi giudicanti specializzati
collegiali - organi chiamati a giudicare anche su reati o su
controversie civili aventi, di per sé, limitata rilevanza (si pensi,
per tutti, al tribunale per i minorenni ed alle sezioni specializzate
agrarie) - i quali si caratterizzano per la presenza, a fianco di
giudici "togati", di soggetti estranei alla magistratura idonei a
fornire, per il possesso di particolari requisiti culturali o
professionali, un qualificato contributo alla comprensione delle
vicende oggetto del giudizio (v. sentenza n. 49 del 1989);
che, sempre alla luce della giurisprudenza di questa Corte,
il carattere ampiamente discrezionale delle scelte legislative
inerenti alla composizione dell'organo giudicante non viene meno per
il fatto che tali scelte abbiano riflessi sul piano processuale, in
termini di maggiore o minore complessità del procedimento (v.
ordinanze n. 139 e n. 423 del 1997): riflessi che, nell'ipotesi in
esame, si risolvono peraltro in un rafforzamento delle garanzie
dell'imputato nel procedimento militare, cui è in particolare
assicurato, in ogni caso, il "filtro" dell'udienza preliminare;
che, quanto alle denunciate disparità di trattamento
correlate al regime della connessione tra reati comuni e militari, la
disciplina in questione - in forza della quale, fra reati comuni e
reati militari, la connessione di procedimenti opera entro
circoscritti limiti (e cioè solo quando il reato comune è più
grave di quello militare), con attribuzione della competenza per
tutti i reati al giudice ordinario - si configura anch'essa come
frutto di una scelta discrezionale del legislatore non eccedente i
limiti della ragionevolezza, in quanto espressiva di un
"bilanciamento" tra le esigenze proprie del giudizio sui reati
militari e quelle cui risponde, in via generale, l'istituto della
connessione; e ciò a prescindere dal rilievo che tali disparità di
trattamento vanno ascritte non alle norme oggi impugnate, ma a quelle
che regolano gli effetti della connessione stessa (segnatamente,
l'art. 13, comma 2, cod. proc. pen.);
che per quanto concerne poi l'asserita violazione
dell'art. 97, primo comma, Cost., è costante giurisprudenza di
questa Corte che il principio del buon andamento della pubblica
amministrazione, pur essendo riferibile anche agli organi
dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle
leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro
funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto
estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale, che nel
frangente viene in rilievo (cfr., ex plurimis ordinanze n. 30, n. 152
e n. 490 del 2000);
che deve altresì escludersi la violazione dell'art. 111
Cost.: il principio della ragionevole durata del processo, sancito
dalla norma costituzionale invocata a seguito delle modifiche operate
dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, deve
essere infatti letto - alla luce dello stesso richiamo al connotato
di "ragionevolezza", che compare nella formula normativa - in
correlazione con le altre garanzie previste dalla Carta
costituzionale, a cominciare da quella relativa al diritto di difesa
(art. 24 Cost.);
che il legislatore conserva, quindi, ampia discrezionalità
nella definizione della disciplina processuale, salvo il divieto di
scelte prive di valida ragione giustificativa, ora anche sotto il
profilo della durata dei processi (v. ordinanza n. 32 del 2001);
che, in tale prospettiva, non può essere ritenuta
contrastante con il parametro costituzionale in discorso né la
previsione della composizione comunque collegiale del tribunale
militare, trattandosi di scelta suggerita dall'accennata finalità di
"migliore comprensione" dei fatti oggetto di giudizio; né la
correlata previsione, nel rito militare, dell'udienza preliminare
anche in rapporto a reati di limitata gravità, avendo detta udienza,
di per sé, la valenza di una garanzia per l'imputato;
che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare
di pace e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche
all'ordinamento giudiziario militare di pace), "come richiamato"
dagli artt. 271 e 272 del codice penale militare di pace, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 111
della Costituzione, dal tribunale militare di Roma con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte