Corte costituzionale

Ordinanza n. 205/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1975 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,

140, 142, e delle tabelle allegate 4, Voce 38, e allegato 8 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Trento nel

procedimento civile vertente tra Faes Primo e l'INAIL, iscritta al n.

334 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974,

2) ordinanza emessa il 25 maggio 1974 dal pretore di Reggio Emilia

nel procedimento civile vertente tra Braglia Domenico e l'INAIL,

iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;

3) ordinanza emessa l'11 luglio 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Tosetto

Giuseppe e l'INAIL, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6

novembre 1974;

4) ordinanza emessa il 29 ottobre 1974 dal pretore di Lecco nel

procedimento civile vertente tra Vitali Maurizio e l'INAIL, iscritta al

n. 509 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Braglia Domenico, di Vitali

Maurizio e dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella

allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nonché degli artt.

140 e 142, e della tabella allegato 8, dello stesso testo unico.

Ritenuto che la difesa di Domenico Braglia e di Maurizio Vitali ha

prodotto memorie con le quali si insiste nel contestare la legittimità

della elencazione tassativa delle lavorazioni morbigene, chiedendo che

i lavoratori vengano ammessi a provare l'eziologia professionale delle

malattie derivanti da lavorazioni non comprese nelle tabelle, e facendo

istanza che la causa di Maurizio Vitali sia fissata per la discussione

alla pubblica udienza.

Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non

fondata da questa Corte con sentenza n. 206 del 1974, e dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 88 del 1975;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza;

che pertanto non sussistono i presupposti per l'assegnazione delle

cause alla pubblica udienza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, 140, 142, e delle tabelle allegato 4,

voce n. 38, e allegato 8, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata con le

ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della

Costituzione, e già decisa con la sentenza 27 giugno 1974, n. 206.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte