Ordinanza n. 205/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- art. 140Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- art. 142Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,
140, 142, e delle tabelle allegate 4, Voce 38, e allegato 8 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Trento nel
procedimento civile vertente tra Faes Primo e l'INAIL, iscritta al n.
334 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974,
2) ordinanza emessa il 25 maggio 1974 dal pretore di Reggio Emilia
nel procedimento civile vertente tra Braglia Domenico e l'INAIL,
iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;
3) ordinanza emessa l'11 luglio 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Tosetto
Giuseppe e l'INAIL, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6
novembre 1974;
4) ordinanza emessa il 29 ottobre 1974 dal pretore di Lecco nel
procedimento civile vertente tra Vitali Maurizio e l'INAIL, iscritta al
n. 509 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.
Visti gli atti di costituzione di Braglia Domenico, di Vitali
Maurizio e dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella
allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nonché degli artt.
140 e 142, e della tabella allegato 8, dello stesso testo unico.
Ritenuto che la difesa di Domenico Braglia e di Maurizio Vitali ha
prodotto memorie con le quali si insiste nel contestare la legittimità
della elencazione tassativa delle lavorazioni morbigene, chiedendo che
i lavoratori vengano ammessi a provare l'eziologia professionale delle
malattie derivanti da lavorazioni non comprese nelle tabelle, e facendo
istanza che la causa di Maurizio Vitali sia fissata per la discussione
alla pubblica udienza.
Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non
fondata da questa Corte con sentenza n. 206 del 1974, e dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 88 del 1975;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza;
che pertanto non sussistono i presupposti per l'assegnazione delle
cause alla pubblica udienza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 140, 142, e delle tabelle allegato 4,
voce n. 38, e allegato 8, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata con le
ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della
Costituzione, e già decisa con la sentenza 27 giugno 1974, n. 206.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte