Ordinanza n. 21/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 160/1975
- art. 19legge 155/1981
- art. 3legge 155/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 3
giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale),
dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 e dell'art. 3, comma
tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297 promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 giugno 1985 dal Pretore di Cagliari
nel procedimento civile vertente tra Meloni Benvenuto e I.N.P.S.,
iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 21 maggio 1985 dal Pretore di Udine nel
procedimento civile vertente tra Pozzi Mucelli Enrico e I.N.P.S.
iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 10 giugno 1985 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Tamagnone Nicola e I.N.P.S. iscritta
al n. 584 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 2 dicembre 1985 dal Pretore di Vigevano
nel procedimento civile vertente tra Scotti Teresio e I.N.P.S.
iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Tamagnone Nicola, di Scotti
Teresio e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge 3
giugno 1975 n. 160; 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3, comma
tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297; nelle parti in cui
vietano, nel regime della assicurazione generale obbligatoria, di
prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento
pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a
contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;
che identica questione è stata già decisa da questa Corte con
sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986;
che con le ordinanze in epigrafe non si sollevano nuovi e
diversi profili di illegittimità costituzionale, eccezione fatta per
l'ordinanza del Pretore di Vigevano il quale, nel censurare gli artt.
19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 e 3, comma tredicesimo, della
legge 29 maggio 1982 n. 297, ritiene altresì violato (oltre gli
artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 53, primo e secondo comma,
Cost., con riferimento ai quali la questione di legittimità
costituzionale dei così detti "tetti pensionistici" è già stata
esaminata da questa Corte con la menzionata sentenza n. 173/86)
l'art. 35 Cost., senza, peraltro, svolgere al riguardo specifiche
argomentazioni;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 27 della legge 3 giugno 1975 n. 160; 19
della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3, comma tredicesimo, della legge
29 maggio 1982 n. 297; sollevata dai Pretori di Cagliari, Udine,
Genova e Vigevano, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3, 35, 36, 38 e 53 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte