Ordinanza n. 210/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.438 del codice
di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 4
dicembre 1989 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a
carico di Lacerenza Giuseppe, iscritta al n.39 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 4 dicembre
1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107,
108, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, "laddove
attribuisce al P.M. la facoltà di esprimere un dissenso immotivato
sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dell'imputato, e
laddove non prevede alcun controllo dell'organo giudicante sulla
fondatezza delle ragioni del dissenso";
Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento
delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo
ad un processo già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale;
che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la
possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente
disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988
(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta
applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina
transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr.
sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173 del 1990 e n. 174 del
1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura
penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,
102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna
con ordinanza del 4 dicembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte