Ordinanza n. 216/1995
Altra decisione · depositata il 31/05/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 107Costituzione
- art. 110Costituzione
- art. 95Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli nei confronti del Ministro dell'interno e del Ministro di
grazia e giustizia, in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del
decreto 24 novembre 1994, n. 687 (Regolamento recante norme dirette
ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione
di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di
attuazione), emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, con ricorso depositato in Cancelleria
il 20 aprile 1995 ed iscritto al n. 55 del registro ammissibilità
conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, con ricorso depositato il 20 aprile 1995, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro dell'interno e
del Ministro di grazia e giustizia in relazione al decreto 24
novembre 1994, n. 687 (Regolamento recante norme dirette ad
individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di
coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di
attuazione), emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 294 del 17 dicembre 1994;
che, in particolare, il ricorrente chiede che questa Corte,
ritenuto ammissibile il conflitto, annulli gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e
8 del citato decreto, i quali, a suo avviso, "incidono nella sfera
delle attribuzioni del pubblico ministero, quali a lui riconosciute
dalla Carta costituzionale, e violano gli articoli 13, 101, secondo
comma, 104, 108 e 112 di tale Carta, sia sotto l'aspetto di
interferenze e condizionamenti frapposti all'indipendenza ed
autonomia della magistratura e all'esercizio dell'attività
giudiziaria, sia sotto quello della violazione di norme primarie,
come quelle delle preleggi, dell'Ordinamento giudiziario, per le
quali è fatta espressa riserva di legge dall'articolo 108 della
Costituzione, e del codice processuale penale, alcuni articoli del
quale sono stati modificati o derogati da tale regolamento";
che, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il ricorrente
sostiene che, nella specie, la legittimazione attiva debba essere
riconosciuta al pubblico ministero, quale organo competente a
dichiarare la volontà del potere cui appartiene, tenuto anche conto
che l'attività del pubblico ministero si presenta, sotto molteplici
aspetti, con caratteri squisitamente propri, autonomi e decisori, che
anch'esso è una "autorità giudiziaria" e che la funzione requirente
(art. 112 della Costituzione) è ricompresa tra le attribuzioni
riferibili al potere giudiziario;
Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata
preliminarmente a decidere con ordinanza in camera di consiglio,
senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto
esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza, con riferimento alla presenza dei requisiti, soggettivi
ed oggettivi, richiamati nel primo comma del medesimo art. 37;
che, per quanto concerne i requisiti soggettivi, va
innnanzitutto riconosciuta - come questa Corte ha più volte
affermato (cfr. sentenze nn. 462, 463 e 464 del 1993) - la
legittimazione del pubblico ministero a sollevare conflitti di
attribuzione, in quanto organo al quale, nel complesso del potere
giudiziario, è attribuita, ai sensi dell'art. 112 della
Costituzione, la titolarità diretta ed esclusiva delle attività
d'indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale;
che, in ordine alla proposizione del ricorso nei confronti del
Ministro dell'interno, deve escludersi che la legittimazione passiva
spetti al Ministro medesimo, in quanto va ribadito che le
attribuzioni dei singoli ministri non assumono uno specifico rilievo
costituzionale nei rapporti con gli organi giurisdizionali, se non
nelle ipotesi delle competenze direttamente ed esclusivamente
conferite al Ministro di grazia e giustizia in base agli artt. 107,
secondo comma, e 110 della Costituzione (cfr. sentenze nn. 383 del
1993, 379 del 1992, 150 del 1981);
che la legittimazione a resistere va, invece, riconosciuta al
Governo della Repubblica, abilitato a prendere parte ai conflitti tra
i poteri dello Stato in base alla configurazione dell'organo statuita
nel primo comma dell'art. 95 della Costituzione, ed al quale l'atto
impugnato deve ritenersi imputabile;
che va, inoltre, esclusa la legittimazione passiva del Ministro
di grazia e giustizia, in quanto nella specie il suo intervento si è
inserito nella fase preparatoria dell'atto, la cui titolarità, ai
fini che qui interessano, va pertanto attribuita essenzialmente al
Ministro dell'interno;
che, per quanto concerne i requisiti oggettivi, viene
prospettata dal ricorrente la lesione della sfera di attribuzioni
costituzionalmente spettante al pubblico ministero - individuata
negli artt. 13, 101, 104, 108 e 112 della Costituzione -, ad opera di
un atto del potere esecutivo;
che, in conclusione, in questa fase delibativa, il ricorso va
dichiarato ammissibile nei confronti del Governo, salva ed
impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto relativo
all'ammissibilità;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti
del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio
dei ministri, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli;
Dispone che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al ricorrente, e che, a cura dello stesso
ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati al Governo
della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte