Ordinanza n. 23/1998
Altra decisione · depositata il 18/02/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15
novembre 1996, dalla Corte d'appello di Palermo, nel procedimento
penale a carico di Riina Salvatore ed altri, iscritta al n. 322 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, nel corso di un
procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione
patrimoniale, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 97 della
Costituzione, nella parte in cui riconosce agli imputati in un
procedimento connesso la facoltà di non rispondere anche quando tali
soggetti siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o
ammessi a programma di protezione "rispettivamente per la
ricostruzione dei fatti in ordine ai quali la loro responsabilità è
stata accertata con sentenza definitiva o è stata ammessa
nell'ambito della collaborazione e positivamente valutata con
l'ammissione al programma";
che ad avviso del giudice rimettente la norma censurata
comprimerebbe irragionevolmente il diritto di difesa della persona
proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, essendo
consentito, ai sensi dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nel
testo risultante dopo l'intervento della sentenza di questa Corte n.
254 del 1992, di utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni
rese da chi si è avvalso della facoltà di non rispondere;
che il giudice a quo, in base al presupposto che nel procedimento
di prevenzione possono essere assunti i mezzi di prova previsti dal
libro III del codice di procedura penale, rileva che, nelle due
specifiche situazioni da lui evocate, l'esigenza di bilanciamento del
diritto di difesa degli imputati in un procedimento connesso (nella
sua manifestazione del diritto al silenzio) con il diritto del
destinatario della misura di prevenzione alla verifica delle fonti di
prova perderebbe "ogni sua concreta giustificazione per debordare nel
campo dell'irrazionale privilegio": ad avviso del giudice rimettente,
infatti, la responsabilità dei soggetti indicati dall'art. 210,
comma 1, cod. proc. pen. in ordine ai fatti oggetto di prova in un
caso è già stata accertata con sentenza passata in giudicato,
nell'altro è stata ammessa nell'ambito della collaborazione e
positivamente accertata con il provvedimento di ammissione al
programma di protezione, con la conseguenza che non potrebbe derivare
al dichiarante alcun pregiudizio dall'essere chiamato a rendere
dichiarazioni contra se;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso sostenendo l'infondatezza della questione;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la
legge 7 agosto 1997, n. 267, avente ad oggetto "Modifica delle
disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione
delle prove", ha tra l'altro modificato la disciplina complessiva
dell'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese da un imputato
in un procedimento connesso;
che in particolare, pur lasciando inalterato l'art. 210, comma 4,
cod. proc. pen., oggetto del presente giudizio di legittimità
costituzionale, la legge n. 267 del 1997 ha innovato gli articoli
238, e 513, comma 2, cod. proc. pen., ai quali il giudice rimettente
di fatto si richiama nel delineare il sistema di utilizzazione
probatoria delle dichiarazioni rese dall'imputato in un procedimento
connesso; sistema che costituisce l'essenziale punto di riferimento
della presente questione di legittimità costituzionale;
che spetta alla Corte di appello rimettente valutare se di tali
nuove disposizioni possa farsi applicazione nel giudizio a quo;
che pertanto deve disporsi la restituzione degli atti affinché
il giudice rimettente possa riesaminare, alla stregua delle nuove
disposizioni, la rilevanza della questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte