Ordinanza n. 230/1975
Altra decisione · depositata il 10/10/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 597/1973
- art. 2legge 825/1971
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 15legge 825/1971
- art. 16legge 825/1971
- art. 17legge 825/1971
- art. 19d.P.R. 636/1972
- art. 20d.P.R. 636/1972
- art. 30d.P.R. 636/1972
- art. 4d.P.R. 636/1972
- art. 1d.P.R. 597/1973
- art. 46Accertamento imposte sui redditi
- art. 56Accertamento imposte sui redditi
- art. 57Accertamento imposte sui redditi
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 9 ottobre 1971, n. 825; degli artt. 15, 16, 17, 19, 20 e
30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; dell'art. 4 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597; e degli artt. 1, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (cumulo dei redditi familiari), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 aprile 1975 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Capaccioli Mario e Garzia Erminia,
iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 30 aprile 1975;
2) ordinanza emessa il 2 aprile 1975 dal pretore di Voghera nel
procedimento civile vertente tra Odorisio Roberto e Morini Mirella,
iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;
3) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal pretore di Livorno nel
procedimento civile vertente tra Scappatura Giuseppe e Lombardi Maria,
iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
4) ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Pomarici Ferdinando e Farciglia Maria
Rosaria, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
5) ordinanza emessa il 26 aprile 1975 dal pretore di Arona nel
procedimento civile vertente tra Aprile Michele e Rossi Piera, iscritta
al n. 289 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
6) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Calefato Claudio e Ottavi Paola,
iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Garzia Erminia e di Ottavi Paola;
udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Franco Gaetano Scoca, per Garzia Erminia, l'avv. Paolo
Barile, per Ottavi Paola, ed il vice avvocato generale dello Stato
Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di
Roma, Voghera, Livorno, Milano, Arona e Firenze hanno sollevato
questioni di legittimità costituzionale relative a norme della legge 9
ottobre 1971, n. 825 (contenente delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 (relativo alla istituzione ed alla disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi) e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (sulla revisione della
disciplina del contenzioso tributario);
che, considerate unitariamente, le questioni concernono:
a) gli artt. 4, lettera a, del d.P.R. n. 597 e 1, comma terzo, del
d.P.R. n. 600 in relazione all'art. 2 della legge n. 825 del 1971, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
b) i detti artt. 4, lettera a, e 1, comma terzo, nonché il detto
art. 2 della legge n. 825, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 53, 4,
35 e 37 della Costituzione;
c) gli stessi artt. 4, lettera a, e 1, comma terzo (ed il secondo
anche in conseguenza del primo), in riferimento agli artt.3, 4, 13,
15,24,27,29,31,36, 37 e 53 della Costituzione;
d) gli stessi artt. 4, lettera a, 1, comma terzo, e 2, nonché gli
artt. 46, 56 e 57 del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento all'art.
27 della Costituzione;
e) i detti artt. 2, 4, lettera a, e 1, comma terzo, nonché gli
artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione;
f) il detto art. 4, lettera a, nella parte in cui, ai fini della
determinazione del reddito complessivo, imputa al soggetto passivo,
oltre ai redditi propri, quelli della moglie, in riferimento agli artt.
2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 e 76 della Costituzione;
che l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, nei sei gidizi, con distinti
atti di costituzione, ha chiesto che le questioni siano dichiarate in
tutto o in parte inammissibili e comunque non fondate, e con la memoria
ha altresì avanzato istanza di rinvio della trattazione dei giudizi;
che l'avv. Scoca, per la Garzia, ha chiesto che sia dichiarata la
illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a, del d.P.R. n. 597
del 1973 anche in relazione all'art. 2, comma primo, n. 3, della legge
n. 825 del 1971, e dell'art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del
1973;
che l'avv. Barile, per la Ottavi, ha chiesto la dichiarazione di
illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4, lettera a, del
d.P.R. n. 597 del 1973;
che all'udienza dell'8 ottobre 1975, il vice avvocato generale
dello Stato Giovanni Albisinni ha rinnovato l'istanza di rinvio della
trattazione dei giudizi, l'avv. Barile si è opposto all'accoglimento
dell'istanza e che questa Corte ha respinto l'istanza; e
successivamente il Presidente del Consiglio dei ministri e le parti
private, a mezzo dei loro rappresentanti e difensori, hanno svolto le
rispettive ragioni ed insistito nelle relative conclusioni.
Considerato che i sei giudizi, stante l'identità, totale o
parziale, delle questioni che ne costituiscono gli oggetti, possono
essere riuniti;
che l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato, di
inammissibilità di tutte le dette questioni in quanto sollevate nel
corso di giudizi in ciascuno dei quali, in considerazione dell'oggetto
della domanda, il pretore avrebbe dovuto dichiarare improponibile o
inammissibile l'esercizio dell'azione ex art. 700 del codice di
procedura civile, non appare fondata, perché ogni valutazione in
ordine all'azione fatta valere spetta al giudice di merito;
che del pari non è fondata l'altra eccezione proposta dalla stessa
Avvocatura generale dello Stato, secondo cui le dette questioni
sarebbero inammissibili sotto il profilo che la risoluzione delle
stesse non avrebbe carattere pregiudiziale nei confronti della chiesta
decisione, stante che il pretore si sarebbe potuto e dovuto limitare a
dare atto del rifiuto della moglie resistente di aderire alla richiesta
di dati e documenti relativi al proprio reddito; e ciò perché il
petitum in ciascuno dei detti giudizi è consistito in una domanda di
accertamento di codesto rifiuto da parte della moglie e di condanna
della stessa a provvedere nel senso invocato dal ricorrente;
che tra le norme denunciate è quella di cui all'art. 1, comma
terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo la quale ogni soggetto
passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico contesto, i redditi
propri ed a lui imputabili;
che di detta norma è prospettato, tra l'altro, il contrasto con il
principio di eguaglianza, per ciò che nel caso, come quello di specie,
in cui oggetto di imputazione sono i redditi della moglie, solo il
marito, e non anche la moglie, sarebbe soggetto all'obbligo della
dichiarazione;
che la valutazione della dedotta disparità di trattamento e quindi
la decisione in ordine alla questione di legittimità costituzionale
non possono aversi se non unitamente e in relazione alla considerazione
del contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. n.
597 del 1973, e cioè della soggettività passiva di imposta;
che a proposito di quest'ultima norma (non denunciata da alcuna
delle ordinanze), statuendo essa che "soggetti passivi dell'imposta
sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello
Stato, ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai
sensi dell'art. 4" dello stesso decreto n. 597, si può, per altro,
dubitare circa la conformità di essa norma agli artt. 3 e 29, e 24
della Costituzione, perché, nell'ipotesi in cui soggetto passivo
dell'imposta sia un marito e siano a questo imputati i redditi della
moglie, è previsto un trattamento differenziato, nonostante la parità
morale e giuridica dei coniugi, e senza che la disparità si presenti
razionalmente giustificata, o funzionalizzata alla garanzia dell'unità
familiare, e tale trattamento differenziato si pone o si risolve anche
sul terreno della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi;
che tale questione di legittimità costituzionale ha rilevanza per
la decisione della questione concernente l'art. 1, comma terzo, del
d.P.R. n. 600 sopra ricordata ed è, per quanto detto, non
manifestamente infondata;
che ricorrono, pertanto, gli estremi perché la Corte, riservata
ogni pronuncia in ordine a tutte le questioni di cui alle ordinanze
indicate in epigrafe, sollevi davanti a sé la questione di
legittimità costituzionale ora specificata, ai sensi dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
solleva davanti a sé la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in
riferimento agli artt. 3, 29 e 24 della Costituzione;
sospende i giudizi in corso e come sopra riuniti;
ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento;
ordina che gli atti dei giudizi in atto pendenti siano restituiti
alla cancelleria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte