Ordinanza n. 230/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge (recte: d.P.R.) 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni), promosso con ordinanza emessa il 21
gennaio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile Valenti
Carolina contro Notaro Carmelo ed altro, iscritta al n. 305 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione
presso terzi, il pretore di Milano, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge (recte:
d.P.R.) 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni) in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della
Costituzione, nella parte in cui non consentono la pignorabilità,
quantomeno nella misura di un quinto, delle pensioni, per crediti
derivanti da rapporto di lavoro subordinato e per i quali il titolare
di pensione sia debitore in qualità di datore di lavoro;
che siccome le pensioni sono pignorabili nei limiti di cui
all'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, la previsione legislativa
della loro generale impignorabilità per tutti gli altri crediti
sembrerebbe violare i citati parametri costituzionali qualora il
credito per il quale si proceda ad esecuzione forzata sia originato
da un pregresso rapporto di lavoro tra il creditore procedente, in
qualità di lavoratore subordinato ed il debitore titolare di
pensione, in qualità di datore di lavoro e ciò, in primo luogo, con
riferimento al diritto alla retribuzione enunciato dall'art. 36
Cost.;
che vi sarebbe violazione del principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione attesa la pignorabilità, nella misura
di un quinto della pensione per i debiti contratti dal titolare della
stessa nei confronti di enti o imprese in virtù del pregresso
rapporto di lavoro. In tal modo, si esporrebbe il titolare di
pensione al pignoramento dell'emolumento nei confronti dei suoi
datori di lavoro e lo si sottrarrebbe all'esecuzione forzata nei
confronti dei suoi dipendenti da lavoro subordinato;
che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, come questa
Corte si è più volte pronunciata sui limiti di pignorabilità delle
pensioni affermando l'indubbia peculiarità di tale settore, che
giustifica il regime generale dell'impignorabilità delle stesse in
tutti i settori lavorativi, in ossequio alle finalità previdenziali
che lo sorreggono (sentenze n. 51 del 1991 e n. 231 del 1989).
Inoltre, non sarebbe censurabile, sotto il profilo del principio di
uguaglianza, la facoltà del legislatore di disciplinare in maniera
differenziata l'intervento degli strumenti di esecuzione civile sulle
retribuzioni e sulle pensioni, in quanto la differenza di regime
trova pur sempre fondamento nell'intrinseca diversità di due
situazioni giuridiche, che rispondono a principi e finalità diversi
quali quelli espressi ex artt. 36 e 38 Cost.;
che infine, con riguardo all'art. 24 Cost., nessuna
limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale può ravvisarsi
nella specie, perché l'esclusione delle pensioni dal novero dei beni
sequestrabili o pignorabili per il soddisfacimento di crediti non
qualificati deve ritenersi espressione "della facoltà discrezionale
del legislatore, non preclusa dalla norma costituzionale invocata, di
subordinare in alcuni casi l'esperimento del diritto del privato alla
tutela di altri interessi generali o di preminente valore pubblico
come, nel caso, quelli garantiti dall'art. 38 della Costituzione".
Considerato che il rimettente nel denunciare gli artt. 1 e 2 del
d.P.R. n. 180 del 1950 in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36
della Costituzione nella parte in cui non consentono la
pignorabilità, quantomeno nella misura di un quinto, delle pensioni
per crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato e per i quali
il titolare di pensione sia debitore in qualità di datore di lavoro
chiede a questa Corte una pronuncia additiva circa l'estensione della
normativa censurata al rapporto di lavoro di diritto privato;
che è palese l'errore in cui è incorso il rimettente
individuando la disposizione censurata negli articoli citati che
riguardano la disciplina del sequestro, pignoramento e della cessione
degli stipendi salari e pensioni dei dipendenti pubblici, attesa la
natura privatistica del rapporto giuridico della fattispecie al suo
esame, disciplinato da norme diverse da quelle denunziate;
che pertanto, per giurisprudenza di questa Corte, la
questione difetta di rilevanza e, dunque, va dichiarata
manifestamente inammissibile ove prospettata da un giudice che non
deve fare applicazione delle norme impugnate in quanto attinenti a
profili estranei alla sua cognizione (ordinanze nn. 96 e 99 del
1999).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni) sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione dal
pretore di Milano con l'ordinanza del 21 gennaio 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte