Ordinanza n. 232/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 2000 dal
tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, nel
procedimento civile vertente tra Tosku Tatjana e il Prefetto di
Palermo, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il tribunale di Palermo, sezione distaccata di
Bagheria, con ordinanza emessa il 17 maggio 2000, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di
espulsione dello straniero coniugato e convivente con altro cittadino
straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno, per
violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;
che il giudice a quo è chiamato a decidere su un ricorso
avverso un decreto prefettizio di espulsione proposto da una
cittadina albanese, coniugata e convivente in Bagheria con un
concittadino munito di regolare permesso di soggiorno e madre di un
minore che frequenta la scuola elementare, la quale ha impugnato il
provvedimento deducendo la propria condizione di ignoranza delle
disposizioni in vigore, che le avrebbe impedito di regolarizzare la
presenza sul territorio dello Stato;
che secondo il rimettente la norma impugnata violerebbe
l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce allo straniero
i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello di formare e
mantenere l'unità della famiglia quale società naturale fondata sul
matrimonio, riconosciuta anche dall'art. 29 della Costituzione e
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali;
che, secondo il giudice a quo, vi sarebbe una disparità di
trattamento tra lo straniero coniuge convivente di altro straniero
munito di permesso di soggiorno e lo straniero coniugato e convivente
con un cittadino italiano e la norma non considererebbe l'interesse
del fanciullo, il quale riceverebbe un danno a causa del distacco,
anche temporaneo, dal genitore espulso;
che la mancata previsione del divieto di espulsione di cui
trattasi si porrebbe perciò in contrasto con i principî di
eguaglianza sostanziale e di tutela della famiglia previsti dalla
Costituzione e riconosciuti dalla stessa legge ordinaria;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;
che preliminarmente l'Avvocatura osserva che alcuni tra i
parametri invocati dal rimettente non sono nell'ordinanza sorretti da
alcuna argomentazione e che il riferimento all'art. 3 della
Costituzione appare erroneo, non potendosi mettere sullo stesso piano
la condizione dello straniero convivente col coniuge di nazionalità
italiana con quella di chi convive col coniuge anch'egli straniero,
sia pure munito di regolare permesso di soggiorno;
che, secondo la difesa erariale, per le situazioni come
quella descritta dal rimettente la legge appresta l'istituto del
ricongiungimento familiare, subordinato alla sussistenza di specifici
requisiti, ed in particolare all'idoneità dello straniero a
provvedere al sostentamento del nucleo familiare, mentre un
generalizzato divieto di espulsione sconvolgerebbe il sistema dei
controlli sui flussi di immigrazione, mentre i valori dell'unità
familiare e dell'interesse dei figli minori vanno contemperati con
altri valori, anch'essi costituzionalmente garantiti, tra i quali vi
è indubbiamente l'ordine pubblico.
Considerato che il tribunale di Palermo, sezione distaccata di
Bagheria, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede il
divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con
altro cittadino straniero in possesso di regolare permesso di
soggiorno, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della
Costituzione;
che, quanto alla ritenuta violazione degli artt. 2, 29 e 30
Cost., va osservato che il d.lgs. n. 286 del 1998 appresta, agli
artt. 27 e seguenti, una specifica tutela del diritto dello
straniero, che sia regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato, a mantenere l'unità del suo nucleo familiare, prevedendo la
possibilità del ricongiungimento familiare che, nella sussistenza
delle condizioni regolate dall'art. 29, può essere chiesto in
particolare per il coniuge e per i figli minori a carico;
che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare,
l'esercizio del diritto al ricongiungimento può essere sottoposto
dalla legge a condizioni volte ad assicurare "un corretto
bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela costituzionale"
(sentenza n. 28 del 1995), ed in particolare "alla condizione che
sussista la possibilità di assicurare al familiare, con cui si opera
il ricongiungimento, condizioni di vita che consentano un'esistenza
libera e dignitosa" (sentenza n. 203 del 1997);
che in applicazione dei medesimi principî questa Corte ha
costantemente affermato che il legislatore può legittimamente porre
dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale
effettuando un "corretto bilanciamento dei valori in gioco",
esistendo in materia una ampia discrezionalità legislativa limitata
soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente
irragionevoli (cfr. sentenza n. 353 del 1997);
che, al contrario, la questione sollevata dal giudice
rimettente, ove accolta, andrebbe a vanificare i presupposti previsti
dalla legge per il ricongiungimento familiare, dal momento che
sarebbe consentito comunque allo straniero coniugato e convivente con
altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e
soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali
considerati dalle norme in materia, perché non vi sarebbe alcun
controllo circa la sussistenza delle condizioni minime per il
ricongiungimento;
che, quanto alla ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., non
può effettuarsi alcun giudizio di comparazione tra lo straniero
coniugato con altro straniero - sia pur munito di permesso di
soggiorno - e quella dello straniero coniugato con un cittadino
italiano, o con quella dello straniero convivente con cittadini che
siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado,
trattandosi di situazioni del tutto eterogenee fra loro, non
potendosi paragonare la situazione di chi ha vincoli familiari con un
cittadino con quella di colui che è coniugato con altro straniero;
che pertanto la questione è manifestamente infondata sotto
ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30
della Costituzione, dal tribunale di Palermo, sezione di Bagheria,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte