Ordinanza n. 24/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 140d.P.R. 482/1975
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) anche in relazione alle voci n. 42 e n. 44,
lett. i della tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482; dell'art.
140 del detto testo unico e della voce 21 della tabella all. 5 al
d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (modificazioni ed integrazioni alle
tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura,
all. nn. 4 e 5 al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), promossi con le
ordinanze emesse il 29 maggio 1980 dal pretore di Macerata, il 17
settembre 1980 dal pretore di Roma, il 22 ottobre 1980 dal pretore di
Milano, il 9 gennaio 1981 dal pretore di Massa (due ordinanze), il 12
gennaio 1981 dal pretore di Ancona, il 30 gennaio 1981 dal tribunale di
Vicenza, il 24 marzo 1981 dal pretore di Modena e il 30 marzo 1981 dal
pretore di Cagliari, rispettivamente iscritte ai nn. 573, 756 e 859 del
registro ordinanze 1980 ed ai nn. 108, 109, 189, 245, 336 e 427 del
registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 291 e 352 del 1980 e nn. 56, 117, 186, 227 e 248 del
1981.
Visti gli atti di costituzione di Di Giovannantonio Luigi, di
Santopietro Saverio e dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), anche in relazione alle voci n. 42 e n. 44,
lettera i, della tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482,
nonché dell'art. 140 dello stesso testo unico e della voce n. 21 della
tabella all. 5 al d.P.R. n. 482 del 1975 (modificazioni ed integrazione
alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e
nell'agricoltura, allegati numeri 4 e 5 al d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124);
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 è stata già decisa e
dichiarata non fondata con sentenza n. 140 del 1981 in riferimento agli
artt. 3, 24 e 38, e con sentenza n. 206 del 1974 in riferimento anche
all'art. 35 della Costituzione;
che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 140
del citato testo unico è stata dichiarata non fondata con la stessa
sentenza n. 206 del 1974 e manifestamente infondata con ordinanza n.
205 del 1975;
che questa Corte, con sentenze n. 127 del 1981 e n. 140 del 1981,
ha escluso che il d.P.R. n. 482 del 1975 sia atto avente forza di
legge, dichiarando inammissibili le questioni in quelle occasioni
sollevate;
che nelle ordinanze di rimessione non sono stati addotti motivi
nuovi, che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della voce n. 21 della tabella allegato 5
al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Ancona, con
ordinanza in data 12 gennaio 1981 (R.O. n. 189/1981);
b) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3, anche in relazione alle voci
n. 42 e n. 44, lettera i, della tabella allegato 4 al d.P.R. n. 482 del
1975, e 140 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, dai pretori
di Macerata, con ordinanza in data 29 maggio 1980 (R.O. n. 573/1980),
di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1980 (R.O. n. 756/1980), di
Milano, con ordinanza del 22 ottobre 1980 (R.O. n. 859/1980), di
Massa, con ordinanze del 9 gennaio 1981 (R.O. nn. 108/1981 e 109/1981),
di Modena, con ordinanza del 24 marzo 1981 (R.O. n. 336/1981), di
Cagliari, con ordinanza del 30 marzo 1981 (R.O. n. 427/1981), e dal
tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1981 (R.O. n.
245/1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte