Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/1975

Altra decisione · depositata il 17/12/1975 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto

comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (nuove norme sulle pensioni

ordinarie a carico dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 16

dicembre 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul

ricorso di Zaccaria Nicolina contro il Ministero della pubblica

istruzione, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1975 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Rilevato che con ordinanza 16 dicembre 1972 la Corte dei conti

(sez. III giurisdizionale) - nel procedimento promosso su ricorso di

Nicolina Zaccaria, vedova dell'insegnante Giuliano Licchiello - ha

sollevato di ufficio - in riferimento agli artt. 24, primo e secondo

comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, legge 15

febbraio 1958, n. 46 (nuove norme sulle pensioni ordinare a carico

dello Stato) nella parte in cui subordina il diritto dei superstiti al

riscatto dei servizi pre-ruolo, resi dal dipendente statale, alla

presentazione della relativa domanda all'Amministrazione entro 90

giorni dal decesso dello stesso dipendente;

Considerato che l'art. 147 d.P.R. 29 dicembre 1973, n 1092 (Testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato), prescrive che, nel caso di decesso in servizio

del dipendente, l'ufficio competente a liquidare la pensione

interpella, circa il computo dei servizi o periodi, gli aventi causa, i

quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta

giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 254 citato testo unico, sono

abrogate tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei

dipendenti dello Stato e che, ai sensi del successivo art. 256, le

disposizioni del testo unico stesso si applicano ai casi in corso di

trattazione in sede amministrativa o giurisdizionale;

Ritenuto che, essendo sopravvenute le richiamate norme del d.P.R.

n. 1092 del 1973, Si rende necessaria una nuova valutazione, da parte

della Corte dei conti, della rilevanza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza 16 dicembre 1972.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte