Ordinanza n. 242/1975
Altra decisione · depositata il 17/12/1975 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 46/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto
comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (nuove norme sulle pensioni
ordinarie a carico dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 16
dicembre 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul
ricorso di Zaccaria Nicolina contro il Ministero della pubblica
istruzione, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1975 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Rilevato che con ordinanza 16 dicembre 1972 la Corte dei conti
(sez. III giurisdizionale) - nel procedimento promosso su ricorso di
Nicolina Zaccaria, vedova dell'insegnante Giuliano Licchiello - ha
sollevato di ufficio - in riferimento agli artt. 24, primo e secondo
comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, legge 15
febbraio 1958, n. 46 (nuove norme sulle pensioni ordinare a carico
dello Stato) nella parte in cui subordina il diritto dei superstiti al
riscatto dei servizi pre-ruolo, resi dal dipendente statale, alla
presentazione della relativa domanda all'Amministrazione entro 90
giorni dal decesso dello stesso dipendente;
Considerato che l'art. 147 d.P.R. 29 dicembre 1973, n 1092 (Testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), prescrive che, nel caso di decesso in servizio
del dipendente, l'ufficio competente a liquidare la pensione
interpella, circa il computo dei servizi o periodi, gli aventi causa, i
quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 254 citato testo unico, sono
abrogate tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei
dipendenti dello Stato e che, ai sensi del successivo art. 256, le
disposizioni del testo unico stesso si applicano ai casi in corso di
trattazione in sede amministrativa o giurisdizionale;
Ritenuto che, essendo sopravvenute le richiamate norme del d.P.R.
n. 1092 del 1973, Si rende necessaria una nuova valutazione, da parte
della Corte dei conti, della rilevanza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza 16 dicembre 1972.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte