Ordinanza n. 248/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 58
legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani) promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1983 dal Pretore di
Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Sepe Angelina e
De Simone Angela, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dell'anno
1983;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore dott. Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Sepe
Angelina e De Simone Angela ed avente ad oggetto licenza per finita
locazione, il Pretore di Torre Annunziata con ordinanza del 3 marzo
1983 (reg. ord. n. 417 del 1983) sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 58 l. 27 luglio 1978 n. 392;
che il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettono al
locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza
dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al
mantenimento del rapporto stesso, si ponessero in contrasto con le
seguenti norme della Costituzione:
- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiama
i doveri di solidarietà sociale;
- art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza ed affida alla
Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla parità dei
cittadini;
- artt. 30 e 31, che, prescrivendo il diritto-dovere dei genitori
di mantenere, istruire ed educare i figli, e tutelando la famiglia,
presupporrebbero la garanzia di condizioni di vita adeguate allo
svolgimento di questo compito;
- art. 32, in quanto la lesione del diritto all'abitazione porrebbe
in pericolo la salute del conduttore;
- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica e la
proprietà privata solo in funzione dell'utilità sociale, della
sicurezza, libertà e dignità umana.
Considerato che tutte le questioni sono state già decise dalla
Corte con sentenza 28 luglio 1983 n. 252, in cui si è rilevato che la
previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della
locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il
conseguente potere del locatore di riottenere la disponibilità
dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta
causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.): infatti
l'attuazione dell'interesse del conduttore all'abitazione non
costituisce il presupposto di essi;
che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta
previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra
locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non,
stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la
discrezionalità spettante al legislatore nel disciplinarle; con l'art.
31 Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col
regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost.: in quanto i limiti
dell'utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette
l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati
discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia
stato leso alcun altro principio costituzionale;
che le osservazioni della citata sentenza relative all'art. 31
Cost. valgono ugualmente con riguardo agli artt. 30 e 32, i quali,
tutelando rispettivamente lo status dei genitori e dei figli e il
diritto alla salute, attengono solo indirettamente alle norme
impugnate;
che le stesse questioni sono state dichiarate manifestamente
infondate con diverse ordinanze (v. in particolare quella n. 216 del
1984).
Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 58 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevate
in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 32, 41, 42 Cost. dal Pretore di
Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già
decise con la sentenza n. 252 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte