Ordinanza n. 249/1999
Altra decisione · depositata il 17/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 513legge 267/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1,
del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto
1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura
penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze
emesse il 7 maggio 1998 dal tribunale di Civitavecchia nel
procedimento penale a carico di R. L. ed altri, iscritta al n. 842
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998 e il 30
ottobre 1998 dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, nel
procedimento penale a carico di S. G. ed altri, iscritta al n. 74 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di itervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Civitavecchia (r.o. n. 841 del 1998) e
la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere (r.o. n. 74 del 1999)
hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 102, 111 e 112
della Costituzione, guestione di legittimità costituzionale
dell'art. 513, comma 1, del codice di procedura penale, come
modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle
disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione
delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la
lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni predibattimentali
rese dal coimputato contumace, assente o che si avvale in
dibattimento della facoltà di non rispondere;
che a parere del tribunale di Civitavecchia l'art. 513 cod. proc.
pen. sarebbe in contrasto con i predetti precetti costituzionali, in
guanto "sulla base delle stesse emergenze processuali taluno potrebbe
essere condannato ed altri, imputati degli stessi fatti, essere
assolti per la inutilizzabilità delle dichiarazioni (...) con una
manifesta disparità di trattamento davanti alla legge per le persone
imputate dello stesso reato";
che ad avviso della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere
risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione perché la
disciplina censurata potrebbe in concreto produrre una irrazionale
disparità di trattamento tra gli imputati di delitto a concorso
necessario, lasciando aperta la possibilità che nello stesso
processo si addivenga per l'imputato dichiarante ad una decisione
diversa rispetto a quella adottata per gli imputati nei cui confronti
costui ha formulato accuse;
che a parere del medesimo rimettente sarebbero inoltre violati
gli artt. 3, 25, 101, e 112 della Costituzione in quanto
risulterebbero irragionevolmente sacrificati: l'esigenza di
contemperare il rispetto del principio dell'oralità con la finalità
di evitare che sia tradita la funzione conoscitiva del processo, e
così lo scopo essenziale del processo penale che consiste nella
ricerca della verità e in una decisione giusta; i principi di
legalità (art. 25 Cost.) e di obbligatorietà dell'azione penale
(art. 112 Cost.), che rendono doverosa la punizione delle condotte
penalmente sanzionate; il principio di indefettibilità della
giurisdizione, perché il diritto riconosciuto all'imputato di
opporsi all'utilizzazione di prove a suo carico gli consentirebbe di
disporre della prova e, quindi, del processo;
che le questioni sono state sollevate nel corso di giudizi di
primo grado nei quali i difensori degli imputati non avevano prestato
il loro consenso alla acquisizione delle dichiarazioni rese durante
la fase delle indagini preliminari da un coimputato rimasto contumace
in dibattimento;
che nel giudizio relativo alla questione sollevata dal tribunale
di Civitavecchia è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento relativo al
giudizio di costituzionalità promosso con la ordinanza n. 776 del
r.o. del 1997, deciso con la sentenza n. 361 del 1998, e chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Considerato che le ordinanze di rimessione, muovendo dal quadro
normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto
1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di inutilizzabilità
ai finì della decisione, in mancanza del consenso degli altri
imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato
che in dibattimento rimanga contumace ovvero rifiuti di sottoporsi
all'esame;
che i giudizi, attesa l'identità delle questioni, vanno riuniti;
che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa
Corte, con la sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro
normativo oggetto delle censure, dichiarando la illegittimità
costituzionale in parte qua, degli artt. 513, comma 2, ultimo
periodo, e 210 del codice di procedura penale;
che, per effetto di detta pronuncia, all'esame dell'imputato nel
medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di
altri, già oggetto di precedenti dichiarazioni rese all'autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2,
cod. proc. pen.;
che, di conseguenza, al coimputato, che abbia in precedenza reso
dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri e che
in dibattimento rimanga contumace ovvero rifiuti o comunque ometta in
tutto o in parte di rispondere in relazione a tali fatti, sono
applicabili, per effetto dell'equiparazione alla posizione
dell'imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen., l'obbligo di presentarsi al giudice e l'eventuale
accompagnamento coattivo;
che l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. è stato dichiarato
illegittimo con la sopra menzionata sentenza nella parte in cui non
prevede che, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si
applica il meccanismo delle contestazioni ex art. 500, commi 2-bis e
4, cod. proc. pen.;
che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti
affinché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile nei
giudizi a quibus a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le
questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale
di Civitavecchia e alla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte