Ordinanza n. 25/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 157/1992
- art. 31legge 157/1992
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con
ordinanza emessa il 5 novembre 1993 dalla Corte d'Appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Dolci Michele ed altro, iscritta
al n. 401 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28 prima serie speciale dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Federazione Italiana della Caccia;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che con ordinanza del 5 novembre 1993 la Corte di Appello
di Milano, nel corso del giudizio instaurato con ricorso del
Procuratore della Repubblica di Milano avverso la sentenza di
assoluzione degli imputati Dolci Michele e altro emessa dal Pretore
di Sondrio - sezione distaccata di Morbegno, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 9 e 42 Cost., la questione di legittimità
costituzionalite degli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, nella parte in cui hanno escluso la configurabilità del reato
di furto nell'ipotesi di violazione del divieto di caccia su terreno
innevato (R.O. n. 401 del 1994);
che il giudice a quo ha premesso che i due imputati sono stati
assolti nel giudizio di primo grado dal reato di cui agli artt.
624-625 n. 7, cod. pen. e che dopo la proposizione dell'appello è
intervenuta una nuova disciplina in materia di caccia, contenuta
nella legge n. 157 del 1992, e pertanto devono riesaminarsi le
argomentazioni espresse nella sentenza di assoluzione, dal momento
che durante la vigenza della precedente normativa sulla caccia,
prevista dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, si era affermata una
interpretazione giurisprudenziale, richiamata dal pubblico ministero
appellante, secondo la quale la caccia di frodo integrava la
fattispecie del reato di furto, mentre l'art. 31 della legge n. 157
ha depenalizzato il delitto di furto venatorio, prevedendo soltanto
sanzioni amministrative per una serie di fatti tra i quali rientra
univocamente quello contestato agli imputati nel giudizio a quo;
che secondo il giudice remittente il nuovo regime sanzionatorio
pone in essere una rilevante diminuzione della tutela dell'ambiente,
in violazione degli artt. 9 e 42 Cost., e causa una disparità di
trattamento tra coloro che si impossessano del bene mobile
indisponibile costituito dalla selvaggina, per i quali viene meno
l'imputazione per il reato di furto, e coloro che si impossessano di
ogni altro bene mobile indisponibile dello Stato, per i quali tale
reato resta configurabile;
che, infine, il giudice a quo sostiene che la questione
sollevata "non tende alla introduzione di una nuova fattispecie di
illecito penale .. ma richiede soltanto la pronuncia di
illegittimità di una riduzione o eliminazione di tutela penale ..
con il conseguente ripristino della situazione normativa precedente,
modificata in maniera costituzionalmente illegittima dalla legge n.
157/1992";
che nel giudizio davanti alla Corte hanno spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, e la Federazione Italiana della
Caccia, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque infondata;
Considerato che deve essere preliminarmente dichiarata
l'inammissibilità dell'intervento in giudizio della Federazione
Italiana della Caccia, dal momento che tale ente associativo non ha
assunto la qualità di parte nel giudizio a quo;
che il giudice remittente, pur sollecitando una pronuncia
formalmente demolitiva, mira comunque ad ottenere una decisione di
illegittimità costituzionale delle norme impugnate in grado di
determinare il "ripristino" della situazione normativa precedente,
che consentiva, in fattispecie quali quelle contestate agli imputati
nel giudizio a quo, l'applicabilità delle sanzioni previste dagli
artt. 624, 625 e 626 cod. pen., in fattispecie quali quelle
contestate agli imputati nel giudizio a quo;
che la Corte nell'ordinanza n. 146 del 1993 - con la quale è
stata decisa analoga questione concernente le medesime disposizioni
impugnate nel presente giudizio - ha già affermato che, secondo la
propria costante giurisprudenza, "al giudice costituzionale non è
dato di pronunciare una decisione dalla quale possa derivare la
creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova
fattispecie penale: e ciò in forza del principio di legalità
sancito dall'art. 25, comma 2, Cost.";
che, inoltre, come ribadito anche nell'ordinanza n. 215 del 1994
- con la quale è stata dichiarata manifestamente inammissibile una
analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della
legge n. 157 del 1992 - "la caccia rappresenta un settore
dell'ordinamento regolato organicamente da una disciplina speciale,
nel cui ambito l'identificazione delle fattispecie da sanzionare, del
tipo di sanzioni da applicare e della graduazione delle sanzioni
stesse spetta alla discrezionalità del legislatore";
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di
Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte