Ordinanza n. 250/1999
Altra decisione · depositata il 17/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 210legge 267/1997
- art. 6legge 267/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4,
e 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla
legge 7 agosto 1997, n. 267, e dell'art. 6 della stessa legge
(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema
di valutazione delle prove), promossi con ordinanze emesse il 2
aprile 1998 dal tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico
di C. C. ed altri, e il 18 giugno 1998 dal tribunale di Trani nel
procedimento penale a carico di C. G. ed altri, iscritte
rispettivamente ai nn. 853 e 862 del registro ordinanze 1998 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1998;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Bergamo (r.o. n. 853 del 1998) e il
tribunale di Trani (r.o. n. 862 del 1998) hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 97, 101, 102, primo
comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513, comma 2, del codice
di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n.
267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in
tema di valutazione delle prove), nonché dell'art. 6 della medesima
legge;
che i rimettenti censurano l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen.,
nella parte in cui prevede che l'imputato in procedimento connesso,
che abbia reso in precedenza dichiarazioni direttamente o
indirettamente indizianti e carico di altri soggetti non presenti nel
momento in cui tali dichiarazioni venivano rilasciate, possa
avvalersi della facoltà di non rispondere nel dibattimento a carico
di tali persone, e l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte
in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali
contenenti le dichiarazioni erga alios precedentemente rese;
che, a parere dei giudici rimettenti, sarebbe violato l'art. 3
della Costituzione perché le disposizioni censurate disciplinano
irragionevolmente in modo diverso la utilizzabilità degli atti a
seconda che si tratti di testimoni o altri dichiaranti in relazione
ai quali non è possibile ottenere la presenza o procedere all'esame
per fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni,
ovvero di dichiaranti che si avvalgono della facoltà di non
rispondere, dal momento che l'irripetibilità dell'atto è
imprevedibile anche quando dipende da una scelta rimessa all'arbitrio
del soggetto;
che sarebbe di conseguenza violato anche l'art. 112 Cost.,
perché l'ostacolo alla acquisizione della prova renderebbe non
effettivo l'esercizio della azione penale;
che il tribunale di Bergamo ritiene, inoltre, che siano violati
anche gli artt. 24, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111
Cost., perché la ricerca della verità - cui sarebbe funzionale la
non dispersione degli elementi di prova legittimamente e
doverosamente raccolti durante le indagini - necessaria per pervenire
ad una giusta decisione e alla punizione dei colpevoli, verrebbe
condizionata dalla volontà dei dichiaranti o di parti
controinteressate: così ostacolandosi l'esercizio del diritto di
difesa dell'accusato, la realizzazione del contraddittorio e dei
principi di uguaglianza e legalità, e violandosi, infine, i principi
del libero convincimento del giudice, delle sua sottoposizione
solamente alla legge e delle indefettibilità della giurisdizione;
che il tribunale di Trani ritiene che gli artt. 210 e 513, comma
2, cod. proc. pen. siano in contrasto anche con l'art. 97 della
Costituzione perché determinerebbero un rilevante spreco della
attività "amministrativa" finalizzata all'espletamento delle
indagini e all'introduzione del giudizio dibattimentale, vanificata
in conseguenza della impossibilità, non prevedibile, di utilizzare
una fonte di prova;
che il medesimo rimettente dubita, inoltre, della legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella
parte in cui non estende il regime transitorio - previsto dai commi 2
e 5 - ai giudizi in corso anche quando al momento dell'entrata in
vigore della legge n. 267 del 1997 non sia ancora stata disposta la
lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art.
513 cod. proc. pen. che si avvalgono in dibattimento della facoltà
di non rispondere;
che a parere del tribunale di Trani tale disposizione violerebbe
l'art. 3 della Costituzione perché disciplina irragionevolmente in
maniera diversa l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali
rese dagli imputati di reato connesso, a seconda che tali soggetti
abbiano esercitato la facoltà di non rispondere prima o dopo
l'entrata in vigore della legge, così facendo dipendere da
circostanze temporali meramente casuali regole diverse di
utilizzazione probatoria;
che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di giudizi
di primo grado nei quali la difesa degli imputati non ha consentito
alla utilizzazione delle dichiarazioni erga alios rese durante la
fase delle indagini da persone che, citate a dibattimento per la
prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si
erano avvalse della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art.
210 cod. proc. pen.;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e
comunque infondate, riportandosi integralmente agli atti di
intervento relativi ai giudizi di costituzionalità promossi con le
ordinanze nn. 776 e 787 del r.o. del 1997 e decisi con la sentenza n.
361 del 1998.
Considerato che tutte le ordinanze di rimessione sottopongono a
censura la facoltà, riconosciuta alle persone indicate dall'art.
210, comma 1, cod. prec. pen., di avvalersi, a norma del comma 4 del
medesimo articolo, della facoltà di non rispondere;
che l'esercizio di tale facoltà viene denunciato in relazione al
regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza
dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle
indagini preliminari dell'imputato in procedimento connesso, alla
stregua delle modifiche apportate dalla legge n. 267 del 1997
all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., anch'esso sottoposto a
scrutinio di legittimità costituzionale;
che, attesa la sostanziale identità delle questioni, deve essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, successivamente all'emissione delle ordinanze, questa Corte,
con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo
risultante dal disposto degli artt. 210 e 513 cod. proc. pen.;
che con tale sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. "nella parte
in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque
ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la
responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti
dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si
applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedure
penale";
che con la medesima sentenza la Corte, respingendo le censure nei
confronti dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., ha rilevato che
l'attuale qualificazione come imputati dei soggetti indicati in tale
norma rende coerente la scelta del legislatore di attribuire loro la
facoltà di non rispondere, ed ha individuato lo strumento per porre
rimedio alle denunce di incostituzionalità rivolte all'art. 210
cod. prec. pen. nell'estensione all'esame dell'imputato in
procedimento connesso su fatti concernenti le responsabilità di
altri della disciplina delle contestazioni prevista dall'art. 500,
commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.;
che infine, in relazione alle questioni concernenti la disciplina
transitoria, nella citata sentenze la Corte aveva rilevato che, a
seguito della modifica della disciplina a regime e della
possibilità, così introdotta, di "recuperare mediante il sistema
delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni
rese in precedenza", doveva essere valutato dai rimettenti se le
questioni potessero considerarsi superate;
che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti
affinché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile a
seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale
di Bergamo e al tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte