Ordinanza n. 251/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 597/1973
- art. 5d.P.R. 597/1973
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 15d.P.R. 597/1973
- art. 23d.P.R. 597/1973
- art. 23Accertamento imposte sui redditi
- art. 9legge 576/1975
- art. 2legge 576/1975
- art. 1legge 576/1975
- art. 3legge 576/1975
- art. 9Accertamento imposte sui redditi
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), dell'art. 23 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi"), dell'art. 9 della legge 2
dicembre 1975, n. 576 ("Disposizioni in materia di imposte sui
redditi e sulle successioni"), che modifica l'art. 2 del predetto
d.P.R. n. 597 del 1973, in riferimento agli artt. 1, 2 e 3 della
legge 2 dicembre 1975, n. 576, promossi con ordinanze emesse il 26
marzo 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, l'8
maggio 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma, il
14 dicembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Sanremo (n. 11 ordinanze), il 2 aprile 1984 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Biella, il 1° giugno 1985 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, il 13 gennaio
1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma (n. 2
ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn. 659 del registro
ordinanze 1981, 209 del registro ordinanze 1982, da 295 a 305 e 884
del registro ordinanze 1984, 109, 838 e 839 del registro ordinanze
1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 12 e 255 dell'anno
1982, n. 176 dell'anno 1984, n. 7- bis dell'anno 1985, n. 24, prima
Serie speciale, dell'anno 1986, nn. 7 e 9, prima Serie speciale,
dell'anno 1987.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado
di Roma, con ordinanze rispettivamente emesse l'8 maggio 1981 ed il
26 marzo 1981, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30,
31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 e dell'art. 9 (con riferimento anche agli artt. 1, 2 e 3) della
legge 2 dicembre 1975, n. 576 nella parte in cui: a) prevedono per i
familiari a carico soltanto detrazioni fisse d'imposta ed escludono
che il produttore del reddito possa dichiarare la quota di reddito
prodotto destinata ad altri membri della famiglia; b) dispongono per
il coniuge convivente soltanto una detrazione fissa, mentre
considerano il coniuge separato come possessore di una quota del
reddito, consentendone la detrazione nella misura effettiva; c)
dispongono, a parità di reddito complessivo prodotto, un onere
fiscale più pesante per la famiglia monoreddito rispetto a quella
plurireddito;
che la medesima questione è stata sollevata, sotto i profili
sub a) e c) dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo
con una serie di ordinanze emesse il 14 dicembre 1983, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 2
aprile 1984, dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Alessandria con ordinanza del 1° giugno 1985 e dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Roma con due ordinanze emesse il 13
gennaio 1986;
che con le medesime ordinanze le norme citate sono state
impugnate nella parte in cui considerano ogni componente dell'impresa
familiare come titolare di una quota del reddito prodotto
dall'impresa, mentre in tutti gli altri casi ogni membro della
famiglia non produttore di reddito viene in rilievo solo ai fini
dell'ammontare dei carichi di famiglia.
Considerato che la Corte con sentenza n. 76 del 23 marzo 1983 ha
già affermato l'aderenza ai principi costituzionali del sistema
della tassazione separata dei redditi familiari, sottolineando
altresì come la correzione degli effetti distorsivi di tale
meccanismo spetti, secondo il principio ispiratore del favor
familiae, alla discrezionalità del legislatore;
che la convivenza dei coniugi concreta una situazione
obiettivamente diversa rispetto all'ipotesi del coniuge separato,
legittimando un differente trattamento impositivo;
che l'imputazione di una quota del reddito a ciascun componente
del nucleo familiare corrisponde, nel caso d'impresa familiare,
all'assunzione di responsabilità da parte di ognuno ed alla
rilevanza che il conferimento di attività lavorativa comporta
concorrendo proporzionalmente al conseguimento del profitto, laddove
nel caso di attività lavorativa svolta da un singolo familiare, la
prestazione lavorativa domestica, come ad esempio il lavoro
casalingo, influisce soltanto in via mediata sulla produzione del
reddito.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e
della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 29, 30, 31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Sanremo, Biella e di
secondo grado di Roma ed Alessandria, con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
1 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte