Ordinanza n. 251/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 197 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio
1998 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di I.
B., iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 102, primo comma, e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 197
del codice di procedura penale, nella parte in cui parifica la
posizione del soggetto già imputato di reato connesso. o già
coimputato, nei cui confronti sia stata applicata la pena su
richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., con pronuncia divenuta
irrevocabile, al soggetto già imputato di reato connesso o già
coimputato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
condanna divenuta irrevocabile;
che il tribunale di Napoli dubita, sotto altro profilo, della
conformità della norma censurata agli evocati parametri
costituzionali, in quanto la previsione di "incompatibilità" con
l'ufficio di testimone, in collegamento con l'art. 513 cod. proc.
pen., non consentirebbe che sia data lettura, in difetto del consenso
delle parti, delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato
di reato connesso che, esaminato ex art. 210 cod. proc. pen., si
avvalga della facoltà di non rispondere;
che ad avviso del giudice rimettente il divieto probatorio posto
dall'art. 197 cod. proc. pen., costituendo una forma di tutela
dell'attendibilità e genuinità della prova, sarebbe assolutamente
ingiustificato con riferimento al soggetto che ha definito la propria
posizione processuale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., poiché
la richiesta di applicazione della pena è una forma di ammissione di
responsabilità da parte dell'imputato, il quale implicitamente e
volontariamente rinuncerebbe alla presunzione di non colpevolezza e a
far valere eccezioni o pretese;
che gli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione sarebbero inoltre
violati in quanto, per effetto della estensione della
incompatibilità con l'ufficio di testimone al soggetto nei cui
confronti sia stata emessa sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., le
parti private, mediante il dissenso alla acquisizione delle
dichiarazioni in precedenza rese, ovvero, alternativamente, la parte
pubblica, con l'insindacabile scelta di procedere separatamente,
disponendo della prova finirebbero per disporre anche dell'azione
penale;
che in tal modo non solo si determinerebbe una irragionevole
disparità di trattamento tra chi sia raggiunto solo da una fonte di
prova "disponibile" e chi, invece, da altri elementi di prova non
disponibili, ma sarebbe anche compromesso l'effettivo esercizio della
giurisdizione penale ed eluso il fine primario del processo che
consiste nella ricerca della verità;
che inoltre la disposizione censurata si porrebbe in contrasto
con gli artt. 3, 24, 25 e 102 Cost. in quanto, in mancanza di
consenso di alcuno degli imputati alla utilizzazione delle
dichiarazioni precedentemente rese dal soggetto cui sia stata
applicata la pena con sentenza divenuta irrevocabile e che in
dibattimento si sia avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbe
irragionevolmente leso il diritto di difesa degli imputati che tale
consenso abbiano, invece, prestato: anche nei confronti di costoro la
valenza di tali dichiarazioni dovrebbe, infatti, essere depurata da
riferimenti a fatti o a contesti relativi alle altre posizioni, con
la conseguenza che verrebbero ad essere svuotati di contenuto il
diritto di azione, in particolare delle vittime del delitto, ed i
principi di indefettibilità della giurisdizione e di legalità, i
quali postulano che la garanzia del giusto processo non impedisca al
giudice di conoscere il fatto-reato e di attuare il suo dovere di
applicare la legge;
che la questione risulta sollevata nel corso del dibattimento in
relazione alle dichiarazioni rese, in una precedente udienza, da un
soggetto che aveva riferito sui rapporti intercorsi tra se medesimo,
un altro soggetto e l'imputato del giudizio a quo;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente
infondata, in quanto il divieto posto dalla disposizione impugnata
che discenderebbe dalla situazione di "coinvolgimento" nel processo
del soggetto che si vuole assumere come testimone, troverebbe ragione
anche in relazione alla posizione del soggetto che ha definito la sua
situazione processuale con sentenza di patteggiamento, attesa la
equiparazione, a tutti gli effetti non esplicitamente esclusi
dall'art. 445 cod. proc. pen., di tale pronuncia alla sentenza di
condanna.
Considerato che dall'ordinanza non risulta individuata la
situazione processuale in relazione alla quale assume rilevanza la
disposizione censurata;
che, infatti, il tribunale rimettente omette di chiarire se
l'imputato di reato connesso, nei cui confronti è stata emessa la
sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile, sia il
soggetto indicato come colui che ha già reso tali dichiarazioni in
dibattimento, ovvero il soggetto a cui in quelle medesime
dichiarazioni si fa riferimento, ma del quale in nessun modo viene
indicata la posizione processuale, e del quale neppure è chiarito se
sia stato sentito o se si sia avvalso della facoltà di non di
rispondere;
che, in definitiva, dall'ordinanza di rimessione non è dato
desumere se e quando sia stato esaminato il dichiarante al quale si
vorrebbe estendere il trattamento dei testimoni, né se, non avendo
egli risposto, vi sia stato dissenso delle parti alla utilizzazione
delle sue precedenti dichiarazioni;
che, inoltre, non è dato comprendere se oggetto della questione
concernente le dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso
siano le regole per l'acquisizione, ovvero il regime di utilizzazione
e di valutazione, di tali dichiarazioni;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo
comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione, dal tribunale di
Napoli con l'ordinanza in epigrafe
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte