Ordinanza n. 254/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 153/1969
- art. 26legge 160/1975
- art. 27legge 160/1975
- art. 19legge 155/1981
usata come parametro
citata
- art. 3legge 297/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, sesto
comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), modif.
dall'art. 27 legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei
trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale), art. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle
strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni
e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica) e art. 3, tredicesimo comma, legge 29
maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme
in materia pensionistica), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 giugno 1984 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Salvarezza Carlo e I.N.P.S., iscritta
al n. 587 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8/1 s.s. dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 27 aprile 1985 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Scasciafratta Giancarlo ed altri e
I.N.P.S., iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/1 s.s. dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 10 dicembre 1984 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Modena Piero e I.N.P.S., iscritta al
n. 672 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9/1 s.s. dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 5 luglio 1985 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Mannucci Benincasa Mannuccio e
I.N.P.S., iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Mannucci
Benincasa Mannuccio, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986, il Giudice
relatore Francesco Greco;
ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma sesto,
della legge 30 aprile 1969 n. 153 nel testo originario e comma quinto
nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160,27
di tale ultima legge, 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155, 3, comma
tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297; nelle parti in cui
vietano, nel regime della assicurazione generale obbligatoria, di
prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento
pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a
contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;
che identica questione è stata già decisa da questa Corte con
sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986;
che con le ordinanze in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi
profili di illegittimità costituzionale, eccezione fatta per
l'ordinanza del pretore di Bologna il quale, nel censurare gli artt. 19
della legge 23 aprile 1981 n. 155 e 3, comma tredicesimo, della legge
29 maggio 1982 n. 297, ritiene altresì violato (oltre gli artt. 3,
primo comma, 38 secondo comma, 36, primo comma, e 53, primo e secondo
comma, Cost., con riferimento ai quali la questione di legittimità
costituzionale dei così detti "tetti pensionistici" è già stata
esaminata da questa Corte con la menzionata sentenza n. 173/86) l'art.
42, terzo comma, Cost., osservando al riguardo che i contributi
assicurativi - siano essi versati dal lavoratore o dal datore di lavoro
- costituiscono, comunque, frutto del lavoro dell'assicurato, del quale
devono, pertanto, ritenersi propri, con la conseguenza che, non essendo
prevista alcuna forma di restituzione dei contributi non utilizzati ai
fini della liquidazione della pensione, sostanzialmente si verifica una
espropriazione senza indennizzo in danno dell'assicurato medesimo;
che anche tale ultimo profilo di illegittimità si palesa
manifestamente infondato, non ricorrendo nella specie gli estremi del
fenomeno espropriativo, attesa la particolare natura del prelievo
contributivo e la preminente impronta solidaristica che costituisce
precipuo connotato del sistema previdenziale, sicché non appare
pertinente il richiamo del suddetto parametro costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969
n. 153 nel testo originario e comma quinto nel testo sostituito con
l'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n.160; 27 della stessa legge 3
giugno 1975 n. 160; 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3, comma
tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297; sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost., dai Pretori di Genova,
Bologna e Firenze, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte