Ordinanza n. 254/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 18 settembre 1992 dal Pretore di Gela nel procedimento penale a
carico di La Bella Angelo ed altri, iscritta al n. 790 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Gela ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma,
del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che la
formulazione della richiesta di applicazione della pena sia fatta
subito dopo l'udienza di convalida e non, invece, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento";
che il giudice a quo premette che "secondo l'interpretazione
dell'art. 566, sesto, settimo ed ottavo comma, del codice di
procedura penale generalmente accolta" l'imputato, dopo la convalida
dell'arresto, deve subito scegliere tra due facoltà: la formulazione
della richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della
pena, oppure la richiesta di un termine per preparare la difesa.
Mentre l'esercizio della prima facoltà non preclude, in caso di
dissenso del pubblico ministero, l'esercizio della seconda, la
richiesta del "termine a difesa" precluderebbe, invece,
definitivamente, la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o
l'applicazione della pena allorché ha inizio il dibattimento
"all'udienza preliminare successiva alla scadenza del termine"
concesso;
che sulla base di tale interpretazione il remittente rileva che
la norma impugnata, oltre a contrastare con il principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, non consente il
pieno esercizio della difesa, posto che, da un lato, attribuisce la
facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa tecnica,
dall'altro rende parzialmente inutile questa facoltà impedendo al
difensore di studiare il caso e le sue conseguenze e di valutare,
assieme all'imputato, l'opportunità di chiedere l'applicazione della
pena evitando il pubblico dibattimento e l'eventuale sentenza di
condanna;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che il presupposto interpretativo sulla base del quale
è sollevata la questione di legittimità costituzionale è
manifestamente errato in quanto, ai sensi degli artt. 449 e segg. del
codice di procedura penale, il Pretore, prima della formale
dichiarazione di apertura del dibattimento, deve informare l'imputato
della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa, con la
conseguenza che, nel caso di esercizio di detta facoltà, il
dibattimento, non ancora aperto, è sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine (art. 451, sesto
comma);
che, quindi, secondo il chiaro disposto dell'art. 446, primo
comma, la richiesta di applicazione della pena è tempestivamente
formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado;
che nessuna eccezione a tale regola reca la disposizione
impugnata dal giudice a quo nella quale le richieste di termine a
difesa o di applicazione di uno dei riti speciali previsti dagli
artt. 444 e 438 del codice di procedura penale vengono semplicemente
riconosciute come facoltà che il giudicabile "può" (e non "deve")
formulare subito dopo l'udienza di convalida, e cioè a partire da
quel momento processuale, sicché la richiesta di applicazione della
pena può ben intervenire fino al normale termine previsto nel citato
art. 446, primo comma, del codice di procedura penale;
che nello stesso senso si è già espressa la giurisprudenza
della Corte di Cassazione;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Gela, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte