Ordinanza n. 258/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 46/1958
usata come parametro
citata
- art. 6legge 1646/1962
- art. 11legge 1646/1962
- art. 19legge 46/1958
- art. 1legge 252/1969
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto
comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato, promosso con ordinanza emessa
il 7 febbraio 1973 dalla Corte dei conti - Sezione terza - nel
procedimento relativo al ricorso proposto da Turani Pellegrino,
iscritta al n. 605 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei
conti - III sezione giurisdizionale - ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15
febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui stabilisce, ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità del vedovo
della dipendente o pensionata statale, il requisito che la moglie abbia
contratto matrimonio in età inferiore ai 50 anni, in riferimento agli
artt. 3, 29, primo comma, 36 e 38 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte non v'è stata costituzione
di parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 3 del 9 gennaio 1975,
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 6; secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e
degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n.
46 (modificati dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252), e
dell'articolo unico della legge 29 aprile 1967, n. 264;
che tali questioni proposte dalla stessa Corte dei conti in
riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma, 36 e 38
della Costituzione, e relative alla legittimità dei criteri limitativi
per le pensioni di riversibilità, sono state disattese sotto tutti i
profili dedotti, in quanto tali criteri, dettati in via generale dal
legislatore, sono volti "a garantire la genuinità e la serietà del
tardivo coniugio" e "si risolvono anche nella tutela del pubblico
erario contro maliziose e fraudolente iniziative";
che le stesse ragioni valgono anche per la censura prospettata nel
giudizio in esame, che investe una condizione specifica per il
riconoscimento della pensione di riversibilità del vedovo della
dipendente o della pensionata statale, condizione "che si adegua al
sistema generale e costituisce remora per i casi di matrimoni contratti
al solo scopo di far conseguire la pensione";
che non sussistono motivi per discostarsi dal predetto
orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio 1958,
n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello
Stato, questione proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte