Ordinanza n. 258/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 166/1996
- art. 22legge 903/1965
- art. 11legge 537/1993
- art. 1legge 295/1996
- art. 1legge 499/1996
usata come parametro
citata
- art. 1legge 903/1965
- art. 1legge 608/1996
- art. 1legge 662/1996
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del dd.-ll.
28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), 27 maggio
1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale) e 24 settembre 1996, n.
499 (Norme in materia previdenziale); degli artt. 22 della legge 21
luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei
trattamenti di pensione e della previdenza sociale), come modificato
dalla sentenza della Corte n. 495 del 1993, e 11, comma 22, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), come modificata dalla sentenza della Corte n. 240 del
1994, promossi con ordinanze emesse il 30 aprile (n. 14 ordinanze),
il 7 maggio, il 10 maggio (n. 8 ordinanze), il 16 maggio, il 3 giugno
(n. 4 ordinanze), il 14 ottobre 1996 (n. 3 ordinanze) dal pretore di
Brescia e l'8 gennaio 1997 dal pretore di Chieti, rispettivamente
iscritte ai nn. da 1151 a 1173, 1201, 1237, 1238, 1239, 1240, 1305,
1306, 1307 del registro ordinanze 1996 e al n. 431 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 43, 45, 46 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 29,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di venti giudizi instaurati per ottenere la
ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla
sentenza n. 495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con
altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 30 aprile, il 7
ed il 10 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in
materia previdenziale);
che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta
nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette
a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli
aventi diritto in applicazione della citata sentenza di
illegittimità costituzionale e della successiva sentenza n. 240 del
1994 - si pone in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., per
violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli
anni 1999, 2000 e 2001;
che, secondo il rimettente, il denunciato vulnus non è rimasto
eliminato dalla previsione del meccanismo di estinzione del debito
mediante l'assegnazione di titoli di Stato;
che, nel corso di analoghi giudizi, il pretore di Brescia, con
quattro ordinanze emesse il 10 ed il 16 maggio 1996, oltre a proporre
identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
d.-l. n. 166 del 1996, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903
(Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione
e della previdenza sociale) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) -
come rispettivamente modificati dalle sentenze n. 495 del 1993 e n.
240 del 1994 di questa Corte, in senso estensivo del diritto di
integrazione al minimo - per violazione dell'art. 81 Cost., non
sottraendosi all'obbligo della copertura finanziaria neppure le norme
"virtuali" create dalle suddette pronunce di incostituzionalità;
che, nel corso di analoghi giudizi, il pretore di Brescia - con
sette ordinanze emesse il 3 giugno ed il 14 ottobre 1996 - ha
sollevato altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale) e
dell'art. 1 del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia
previdenziale);
che, a giudizio del rimettente, le censurate norme, emanate nel
contesto della reiterazione di diversi decreti-legge aventi identico
contenuto dispositivo, si pongono in contrasto, nella loro intera
formulazione, con l'art. 77, ultimo comma, Cost., nonché con gli
artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77, primo e secondo comma, e 136,
secondo comma, Cost., mancando l'imprescindibile requisito
dell'esistenza di un caso straordinario, richiedente un necessario
intervento governativo, di tale urgenza da escludere i tempi del
normale iter parlamentare, ed attesa di conseguenza l'usurpazione da
parte del potere esecutivo delle attribuzioni sovrane del Parlamento,
promananti dal popolo, in assenza di delega;
che, nel corso di un analogo procedimento, il pretore di Chieti,
con ordinanza emessa l'8 gennaio 1997, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, comma 2, del d.-l. n.
166 del 1996, per contrasto con gli artt. 3, 24, 29 e 38 Cost., nella
parte in cui esclude gli eredi non inabili dal diritto di ottenere
l'integrazione al trattamento minimo di reversibilità goduta dal de
cuius ed a questi non attribuita; b) dello stesso art. 1, comma 3,
per contrasto con gli artt. 3, 24, 38, 101 e 104 Cost., nella parte
in cui viene prevista la compensazione delle spese tra le parti e non
si prevede che il giudice possa pronunciare la condanna della parte
virtualmente soccombente;
che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 1151, 1201 e 1237 del
1996, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della
sollevata questione;
che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 1151, 1171, 1201, 1237 del
1996 e n. 431 del 1997, si è costituito l'INPS concludendo anch'esso
per la declaratoria d'inammissibilità o d'infondatezza delle
sollevate questioni.
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che il contenuto dei censurati dd.-ll. n. 166 e n. 295 del 1996,
non convertiti, è stato reiterato con i dd.-ll. 26 luglio 1996, n.
396 e 24 settembre 1996, n. 499 (anch'esso censurato), recanti le
stesse disposizioni denunciate ed entrambi decaduti;
che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi
dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la
successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e
183) ha il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;
che, medio tempore il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato
meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei
titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur
se con le medesime cadenze temporali;
che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448,
ha altresì previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo
d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995
(art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al
pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche
allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo
1996 (art. 36, comma 2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che peraltro nelle fattispecie riveste preliminare rilievo (v.
sentenza n. 103 del 1995 e ordinanza n. 76 del 1999) la
considerazione che tanto nella censurata normativa decretale quanto
in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 ed
art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998) viene sancito che i
giudizi pendenti siano dichiarati estinti d'ufficio;
che la mancata censura di tale previsione, la quale trova
immediata applicazione anche nei processi principali, rende
irrilevanti tutte le sollevate questioni, le quali pertanto risultano
manifestamente inammissibili (v. ordinanze nn. 368, 370 del 1997, 15
e 45 del 1998).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia
previdenziale), sollevate - in riferimento all'art. 81, quarto comma,
della Costituzione - dal pretore di Brescia con le ordinanze indicate
in epigrafe;
b) dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia
previdenziale), nonché dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n.
903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di
pensione e della previdenza sociale) e dell'art. 11, comma 22, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica) - come rispettivamente modificati dalle sentenze n. 495 del
1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale - sollevate, in
riferimento all'art. 81 della Costituzione, dal pretore di Brescia,
con le ordinanze indicate in epigrafe;
c) dell'art. 1 del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia
previdenziale) e dell'art. 1 del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499
(Norme in materia previdenziale), sollevate - in riferimento agli
artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77 e 136, secondo comma, della
Costituzione - dal pretore di Brescia con le ordinanze indicate in
epigrafe;
d) dell'art. 1, commi 2 e 3, del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166
(Norme in materia previdenziale), sollevata - in riferimento agli
artt. 3, 24, 29, 38, 101 e 104 della Costituzione - dal pretore di
Chieti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte