Ordinanza n. 259/1999
Altra decisione · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 295/1996
- art. 22legge 903/1965
- art. 30legge 87/1953
- art. 23legge 87/1953
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 1Costituzione
- art. 70Costituzione
- art. 72Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 4Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 1legge 608/1996
- art. 1legge 662/1996
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 27
maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), dell'art. 22
della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e
miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza
sociale), come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte
costituzionale, degli artt. 30, terzo comma, e 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno
1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Rosa Elisa contro
l'INPS, iscritta al n. 1283 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato per ottenere la
ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.
495 del 1993 della Corte costituzionale, il pretore di Brescia, con
ordinanza emessa il 18 giugno 1996, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 27 maggio 1996, n.
295 (Norme in materia previdenziale);
che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta
nelle more del giudizio e contenente una serie di disposizioni
dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate
dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di
illegittimità costituzionale e della sentenza n. 240 del 1994 - si
pone in contrasto: a) con l'art. 77, secondo comma, Cost., in
assenza dell'imprescindibile requisito dell'esistenza di un caso
straordinario, richiedente un necessario intervento governativo, di
tale urgenza da escludere i tempi del normale iter parlamentare,
nonché, conseguentemente, attesa l'usurpazione da parte del potere
esecutivo delle attribuzioni del Parlamento in assenza di delega, con
gli artt. 1, secondo comma, 70, 72 e 136, secondo comma, Cost; b) con
gli artt. 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost., nella parte in
cui prevede l'estinzione dei giudizi e l'inefficacia dei
provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, in ragione
delle lesioni del diritto di azione e della giurisdizione del giudice
naturale precostituito per legge; c) con l'art. 81, quarto comma,
Cost., per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria
relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001; d) con l'art. 3 Cost., a
cagione della irragionevolezza della previsione delle modalità di
estinzione del credito derivante dalle menzionate pronunzie di
incostituzionalità e delle numerose lacunosità ed imprecisioni
dell'intera normativa in esame; e) con gli artt. 1, primo comma, 4,
24, primo comma, 35 e 36 Cost., nella parte in cui prevede la
compensazione delle spese di lite nelle cause in corso, in quanto
priva del corrispettivo per la relativa prestazione professionale i
difensori delle parti, i quali nell'ambito dei notori accordi con i
patronati hanno anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
che, inoltre, il pretore a quo ha sollevato ulteriori questioni
di legittimità costituzionale: a) dell'art. 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903, come modificato dalla sentenza 29-31 dicembre 1993, n.
495, della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo
comma, 101 e 104, primo comma, della Costituzione; b) dell'art. 30,
terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione
dell'art. 136, primo comma, della Costituzione; c) dell'art. 22 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza 29-31
dicembre 1993, n. 495, della Corte costituzionale, per violazione
dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione; d) in via
preliminare, rispetto alle questioni precedenti, dell'art. 23,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove prevede che "il
giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale" e
limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché
degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione; e)
sempre in via preliminare e con gli stessi riferimenti indicati sub
d) dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle
parti in cui stabilisce condizioni e forme di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale, come meglio precisato in
motivazione, per palese violazione della riserva di legge
costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, della
Costituzione.
Considerato che il contenuto del censurato d.-l. n. 295 del 1996,
non convertito, è stato reiterato con i dd.-ll. 26 luglio 1996, n.
396, e 24 settembre 1996, n. 499, recanti le stesse disposizioni
denunciate ed entrambi decaduti;
che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi
dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la
successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e
183) ha il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;
che, medio tempore il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato
meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei
titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur
se con le medesime cadenze temporali;
che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448,
ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi
sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36,
comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli
arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di
questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma
2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere
ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni
(cfr. ordinanza n. 31 del 1999), a prescindere peraltro dalle
prospettate e del tutto ininfluenti questioni concernenti le norme
sul funzionamento della Corte e sulla proposizione dei giudizi
davanti ad essa (cfr. ordinanza n. 130 del 1997);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte