Ordinanza n. 26/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 82Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 83Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 43Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 84Approvazione del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 76Approvazione del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55, 60, 61
e 62 del testo unico delle leggi per la elezione del Consigli comunali
nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della
Regione 20 agosto 1960, n. 3, promosso con ordinanza emessa il 26
maggio 1966 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana in s. g. sul ricorso di Barbera Vito contro la Commissione
provinciale di controllo di Trapani, iscritta al n. 225 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12 del 14 gennaio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 60 del 17 dicembre 1966.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione
del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che con la predetta ordinanza del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana in s. g. è stata rimessa alla
Corte costituzionale, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
55, 60, 61 e 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Regione 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui attribuiscono ai
consigli comunali la competenza di decidere in materia elettorale;
Considerato che questa Corte, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 93,
ha dichiarato, con riferimento allo stesso art. 108, secondo comma,
della Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli artt. 82 e 83
del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
(T.U. delle leggi sulla composizione ed elezione degli organi comunali)
e dell'art. 43 della legge dello Stato 23 marzo 1956, n. 136, nelle
parti che riguardano i Consigli comunali; nonché dell'art. 84 del
predetto D.P.R. n. 570 del 1960 e dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle
parole "il Consiglio comunale";
che le predette norme, dichiarate illegittime, trovano riscontro
negli impugnati articoli del testo unico regionale, il quale non è
stato emanato in virtù di delega legislativa e non ha avuto efficacia
innovativa delle norme in esso riprodotte;
che la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
disposizioni indicate nella ricordata sentenza n. 93 del 1965 ha
implicitamente colpito anche gli artt. 55, 60, 61 e 62 del detto T.U.,
nella parte riguardante la competenza del Consigli comunali a decidere
i ricorsi in materia elettorale (come già rilevato da questa Corte in
relazione agli artt. 60 e 61, nell'ordinanza 22 febbraio 1966, n. 16),
e ciò perché si tratta delle medesime disposizioni, ripetute in un
testo unico a carattere puramente compilatorio e non avente valore di
legge;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 55, 60, 61 e 62 del testo unico della
Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, proposta con l'ordinanza citata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte