Ordinanza n. 261/2001
Altra decisione · depositata il 17/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 513Codice di procedura penale
- art. 12Codice di procedura penale
- art. 63Codice di procedura penale
- art. 198Codice di procedura penale
- art. 64Codice di procedura penale
- art. 197Codice di procedura penale
- art. 197-bisCodice di procedura penale
- art. 1legge 2/2000
- art. 2Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.
- art. 1Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice
di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti
penali, con ordinanze emesse il 12 gennaio 2000 dal tribunale di
Crotone, il 19 aprile 2000 dal tribunale di Milano, il 23 giugno 2000
dal tribunale di Foggia, il 14 giugno 2000 dal tribunale di Nocera
Inferiore e il 9 ottobre 2000 dal tribunale di Foggia, iscritte
rispettivamente ai nn. 167, 447, 649, 721 e 851 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 17, 35, 45, 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Crotone con ordinanza emessa il 12
gennaio 2000 (r.o. n. 167 del 2000) ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 97, 111, 112 e 113 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di
procedura penale, nella parte in cui prevede la facoltà di non
rispondere per i soggetti nei cui confronti si procede o si è
proceduto separatamente, che hanno in precedenza reso dichiarazioni
eteroaccusatorie;
che analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., dal tribunale di Milano con ordinanza
emessa il 19 aprile 2000 (r.o. n. 447 del 2000) e, in riferimento
agli artt. 3, 111 e 112 Cost., dal tribunale di Foggia con due
ordinanze di identico contenuto emesse il 23 giugno e il 9 ottobre
2000(r.o. nn. 649 e 851 del 2000);
che il tribunale di Crotone - premesso che un imputato in
procedimento connesso "già giudicato con sentenza di perdono
giudiziale", citato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., si è
avvalso della facoltà di non rispondere e che la difesa
dell'imputato non ha prestato consenso alla "formazione della prova
in assenza dicontraddittorio" - rileva che le precedenti
dichiarazioni rese da tale soggetto non sono suscettibili di essere
acquisite con il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 513
cod. proc. pen., attesa la loro assoluta inutilizzabilità
discendente dai principi di cui all'art. 111 Cost., immediatamente
operativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio
2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2
della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di
giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25
febbraio 2000, n. 35, che dispone l'immediata applicazione "dei
principi di cui all'art. 111 della Costituzione" ai procedimenti in
corso;
che il tribunale di Milano - premesso che "un imputato in
procedimento connesso già coimputato per i medesimi fatti contestati
agli imputati", chiamato ex art. 210 cod. proc. pen. in dibattimento
per la prima volta nell'aprile 2000, si è avvalso della facoltà di
non rispondere - rileva che "trova applicazione" il nuovo art. 111
della Costituzione e non la disciplina transitoria dettata
dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000;
che il tribunale di Foggia premette, nella prima ordinanza,
che nel corso del dibattimento celebrato in un processo per
concussione alcuni imprenditori, già indagati per corruzione e
sentiti nella qualità di cui al comma 1 della disposizione
censurata, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e nella
seconda che del diritto al silenzio si è avvalso un imputato di
reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nei
cui confronti si stava procedendo separatamente;
che di conseguenza, ad avviso del tribunale, per effetto
dell'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2, e dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2000,
recante norme per l'attuazione dell'art. 2 della predetta legge
costituzionale, che hanno introdotto regole assolutamente
incompatibili con la disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. dopo la
sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale, le dichiarazioni
in precedenza rese da tali soggetti non possono essere acquisite al
fascicolo per il dibattimento;
che a parere dei giudici a quibus la facoltà di non
rispondere prevista dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. per i
soggetti di cui al comma 1, contrasta in primo luogo con l'art. 111
della Costituzione (terzo e quarto comma);
che tale norma, garantendo il diritto delle parti e, in
particolare, dell'imputato di interrogare le persone che rendono
dichiarazioni accusatorie (r.o. nn. 167, 649 e 851 del 2000),
imporrebbe "un riassetto dei confini tra diritto alla formazione nel
contraddittorio della prova e il diritto al silenzio del dichiarante
erga alios"(r.o. nn. 167, 447, 649 e 851 del 2000), e comporterebbe
che coloro i quali hanno scelto nella fase predibattimentale di
rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di
altri "non possono poi sottrarsi nel dibattimento penale al ruolo di
fonte di prova liberamente assunto in precedenza", avendo tali
dichiarazioni rilevanti riflessi sia in termini di esercizio
dell'azione penale, sia in termini di provvedimenti adottabili prima
del dibattimento (r.o. nn. 649 e 851 del 2000);
che la disciplina censurata sarebbe inoltre in contrasto:
con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto le nuove regole
fissate dall'art. 111 Cost., incidendo sui rapporti tra il diritto di
difesa dell'accusato e il diritto di difesa del dichiarante,
implicano che "alla maggior tutela del primo" deve corrispondere "una
compressione del secondo", e cioè dello spazio del diritto al
silenzio (r.o. n. 167 e 447);
con gli artt. 112 (r.o. nn. 167, 447, 649 e 851 del 2000),
113 e 97 della Costituzione (r.o. n. 167 del 2000), in quanto la
censurata disciplina del diritto al silenzio vanifica l'attuazione di
principi costituzionali di paririlevanza, quali l'indefettibilità
della giurisdizione, l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione
penale, l'inderogabile funzione conoscitiva del processo, il libero
convincimento del giudice (r.o. n. 447 e 649 e 851), condizionando
l'esercizio della giurisdizione "nel suo estrinsecarsi e nel suo buon
andamento" (r.o. n. 167) alla facoltà di non rispondere del soggetto
da esaminare, pur in assenza di reali esigenze di salvaguardia di
suoi interessi costituzionalmente protetti, trattandosi di soggetto
già giudicato (r.o. n. 167) o a tutela del quale comunque soccorrono
le norme che lo garantiscono da autoincriminazioni, ex artt. 63 e 198
cod. proc. pen. (r.o. n. 447, 649 e 851);
con l'art. 3 Cost., per la irragionevole diversità di
disciplina della acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni
eteroaccusatorie a seconda che provengano da un testimone o da uno
dei soggetti di cui all'art. 210 cod. proc. pen. (r.o. n. 167), e
perché, per effetto di un'opzione affatto arbitraria del
dichiarante, si possonoformare giudicati contrastanti nei confronti
di posizioni processuali del tutto simili (r.o. nn. 649 e 851 del
2000);
che il tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza emessa il
14 giugno 2000 (r.o. n. 721 del 2000) solleva, in riferimento agli
artt. 3 e 111 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale
dell'art. 210 cod. proc. pen., censurando tuttavia tale disposizione
non solo nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio
dell'imputato in procedimento connesso che abbia già reso
dichiarazioni nella fase delle indagini, ma anche nella parte in cui
"non prevede che il rifiuto dell'esame, quanto alle dichiarazioni
eteroaccusatorie, sia penalmente sanzionato, al pari del rifiuto
opposto dal testimone";
che il predetto tribunale - premesso che nel corso del
dibattimento, il 7 aprile 2000, erano state acquisite senza il
consenso dei difensori, con "il sistema delle contestazioni previsto
dall'art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 361/1998", le dichiarazioni rese nella fase
investigativa da imputati in procedimento connesso, già giudicati
con rito abbreviato, che avevano rifiutato di sottoporsi all'esame
dibattimentale - rileva che tale acquisizione è da ritenere
"erronea, alla luce delle disposizioni introdotte con legge n. 35 del
25 febbraio 2000, che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 2
del 7 gennaio 2000, attuativodell'art. 2, legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2", con la conseguenza che le "dichiarazioni
illegittimamente acquisite" sarebbero inutilizzabili ai fini della
decisione;
che l'art. 210 cod. proc. pen., garantendo il diritto al
silenzio all'imputato in procedimento connesso che abbia già reso
dichiarazioni erga alios, sarebbe quindi in contrasto:
con l'art. 111 della Costituzione in quanto, imponendo tale
norma il metodo dialettico ai fini dell'accertamento della verità
materiale e "rendendo esplicita la scelta secondo cui il
contraddittorio tra le parti è da considerarsi come il solo metodo
probatorio idoneo ad eruendam veritatem", non sono compatibili con la
scelta operata dal costituente "regole che limitino la pienezza e
l'effettività del contraddittorio, non giustificate daprincipi a
loro volta di rango o pari valore costituzionale";
con l'art. 3 Cost., in quanto è irragionevole "la
indiscriminata tutela del diritto al silenzio di colui che, avendo
già reso dichiarazioni nel processo che lo riguarda, ha anche
subito, grazie al meccanismo previsto dall'art. 513, una compressione
del proprio diritto di difesa, diritto che non può essere dunque
invocato per garantirne il silenzio nel procedimento connesso";
che nei giudizi relativi alle questioni iscritte nel r.o.
nn. 167, 721 e 851 del 2000 è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
infondate, facendo particolare riferimento ai principi di cui
all'art. 24 Cost.
Considerato che identica è la sostanza delle questioni, che
concernono tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone
imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in
precedenza reso dichiarazionieteroaccusatorie, per cui deve essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
che successivamente alle ordinanze di rimessione è
intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale in materia di formazione e di
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente
inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione
della prova in dibattimento, in particolare modificando gli artt. 64,
197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen.,
che individua le ipotesi in cui lepersone imputate o giudicate in un
procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di
testimone;
che di conseguenza, essendo mutati la norma censurata e il
contesto complessivo della disciplina diriferimento, gli atti devono
essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le
questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Crotone, al
tribunale di Milano, al tribunale di Foggia e altribunale di Nocera
Inferiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte