Ordinanza n. 262/1999
Altra decisione · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 103Costituzione
- art. 136Costituzione
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
- art. 1legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,
182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze
emesse il 24 febbraio, l'11 marzo (n. 5 ordinanze) dal pretore di
Nocera Inferiore, il 3 marzo dal Tribunale di Velletri, il 28 gennaio
dal Tribunale di Pesaro, il 1 marzo dal pretore di Saluzzo, il 22 ed
il 17 aprile, il 15 maggio, il 17 e il 22 aprile dal pretore di
Nocera Inferiore e il 3 e il 21 maggio 1997 dal pretore di Sondrio,
rispettivamente iscritte ai nn. 352, 353, 354, 355, 356, 357, 397,
400, 419, 420, 487, 488, 498, 505, 515, 516 del registro ordinanze
1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26,
27, 28, 35 e 36, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di sette giudizi, instaurati per ottenere
la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla
sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il pretore di
Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto
emesse il 24 febbraio (r.o. n. 352 del 1997), l'11 marzo (r.o. nn.
da 353 a 357) ed il 22 aprile 1997 (r.o. n. 505 del 1997), ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica);
che, secondo il rimettente, la censurata disciplina -
sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di
disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza
della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della successiva
sentenza n. 240 del 1994 - viola: a) gli artt. 3, 102, 103 e 104
Cost., là dove, al comma 181, prevede il pagamento delle somme
dovute mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato;
b) l'art. 24 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 181, prevede
che tale pagamento avvenga sulla base di elenchi riepilogativi che
gli Enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del
tesoro; c) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 182, esclude
che nella determinazione dell'importo maturato concorrano interessi e
rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25 Cost., là dove dispone, al comma
183, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione
delle spese di lite;
che, nel corso di quattro giudizi analoghi, lo stesso pretore di
Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto
emesse il 17 aprile (r.o. nn. 487 e 498 del 1997), il 22 aprile (r.o.
n. 420 del 1997) ed il 15 maggio 1997 (r.o. n. 488 del 1997), ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale del citato art.
1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;
che, a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in
contrasto: a) con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 181,
prevede il pagamento delle somme dovute in sei annualità e mediante
assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b) con l'art. 3
Cost., là dove, al comma 182, esclude che sulle somme dovute siano
corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c) con gli artt. 3 e
38 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 182, sancisce
l'esclusione del rimborso agli eredi non aventi diritto alla pensione
di reversibilità; d) con l'art. 24 Cost., là dove, al comma 183,
dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con
compensazione delle spese di lite;
che, nel corso di altri identici giudizi in grado di appello, il
Tribunale di Pesaro e quello di Velletri, con ordinanze emesse
rispettivamente il 28 gennaio (r.o. n. 400 del 1997) ed il 3 marzo
1997 (r.o. n. 397 del 1997), hanno entrambi sollevato, sulla base di
analoghe motivazioni, questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della citata legge n. 662 del
1996;
che, secondo i rimettenti, la normativa denunciata viola: a) gli
artt. 3, 38 e 136 Cost., nella parte in cui, al comma 181, opera
sostanzialmente la reintroduzione della disciplina deteriore per il
pensionato, già dichiarata costituzionalmente illegittima dalle
ricordate pronunce n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e prevede che
il rimborso sia effettuato in sei annualità mediante assegnazione di
titoli di Stato; b) gli artt. 3, 36, 38 e 136 Cost., nella parte in
cui, al comma 182, esclude che sulle somme spettanti ai pensionati
concorrano interessi e rivalutazione monetaria; c) gli artt. 3, 24,
25, 102 e 113 Cost., nella parte in cui, al comma 183, dispone
l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti e la compensazione delle
spese di lite;
che il pretore di Saluzzo, con ordinanza emessa il 1 marzo 1997
(r.o. n. 419 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996: a) con
riguardo ai commi 181 e 183, per violazione degli artt. 24, 101, 102
e 104 Cost., nella parte in cui si prevede, in un quadro non
satisfattivo dei diritti vantati dai ricorrenti, l'estinzione dei
giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite; b) con
riguardo al comma 182, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte
in cui esclude dal diritto spettante ai titolari di pensioni
integrabili gli eredi non aventi titolo alla pensione di
reversibilità, nonché, per contrasto con gli artt. 24 e 38 Cost.,
là dove esclude la corresponsione sul dovuto di interessi e
rivalutazione monetaria;
che il pretore di Sondrio, con due ordinanze emesse
rispettivamente il 3 ed il 21 maggio 1997 (r.o. nn. 515 e 516 del
1997), ha a sua volta sollevato questioni di legittimità
costituzionale dello stesso articolo: a) con riguardo al comma 181,
per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui prevede
l'effettuazione dei pagamenti in sei annualità mediante assegnazione
di titoli di Stato; b) con riguardo al comma 182, per violazione
degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui esclude interessi e
rivalutazione monetaria sul dovuto; c) con riguardo al comma 183, per
contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 36, 102 e 113 Cost., là dove
dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione
delle spese fra le parti; d) ancora con riguardo al comma 182, per
contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude, dal diritto
spettante ai titolari di pensioni integrabili, gli eredi non aventi
titolo alla pensione di reversibilità (solo r.o. n. 516 del 1997);
che, in tutti i giudizi (ad eccezione di quello promosso con r.o.
n. 515 del 1997), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza
delle sollevate questioni;
che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 352, 397, 400, 419, 420,
487 e 515 del 1997, si è costituito l'INPS, concludendo per la non
fondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la normativa impugnata dalle Autorità rimettenti è stata,
successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di
costituzionalità, in vari punti modificata;
che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato
meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei
titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur
se con le medesime cadenze temporali;
che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto
l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli
arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,
degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia
avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono
procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai
giudici stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità
giudiziarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte