Ordinanza n. 264/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in
relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 stesso decreto legislativo,
133 del codice penale; 444 e 445 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1998 dal pretore di
Brescia nel procedimento penale a carico di Amadei Pierangelo,
iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Amadei Pierangelo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il pretore di Brescia - nel corso di un giudizio
penale, a seguito dell'annullamento, da parte della Corte di
cassazione, della sentenza resa ex art.444 cod. proc. pen. dallo
stesso giudice, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
di cui all'art. 222 del codice della strada - ha sollevato, con
ordinanza del 14 ottobre 1998, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 218, commi
1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, all'art. 133 cod. pen., ed
agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen;
che, secondo il rimettente, le norme denunciate - imponendo al
giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa
accessoria anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
proc. pen., senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo
delle parti - contrastano: a) con gli artt. 101 e 111 Cost., perché
il giudice del patteggiamento è tenuto a fissare, entro il minimo ed
il massimo di legge, la durata della sospensione della patente di
guida, senza aver cognizione del merito della causa e senza disporre
(diversamente dall'autorità amministrativa) di alcun parametro di
giudizio; b) con l'art. 24 Cost., perché l'imputato non può né
interloquire in giudizio, né impugnare per motivi di merito la
decisione sulla durata della sospensione della patente di guida;
che si è costituita in giudizio la parte privata, chiedendo
l'accoglimento della sollevata questione, in relazione a tutti i
parametri costituzionali evocati, stante il contrasto dell'art. 222
del codice della strada: a) con gli artt. 132 e 133 cod. pen., "che
limitano il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della
pena con l'obbligo di indicare i motivi che tale potere
giustificano", nonché, "soprattutto", con il principio che impone
l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali
(art. 111 Cost.), sotto il profilo che il giudice del patteggiamento,
dovendo prescindere dall'accertamento dell'oggettiva sussistenza del
reato e della colpevolezza dell'accusato, non può motivare sulla
durata della sospensione della patente di guida; b) con il diritto di
difesa garantito dall'art. 24 Cost., sotto il profilo che in ordine
alla durata della sospensione della patente di guida l'imputato non
può interloquire, né addurre prove a proprio favore, né impugnare
la decisione se non per motivi di legittimità;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della
sollevata questione e richiamando la memoria presentata a questa
Corte su analoghe questioni, sollevate dallo stesso pretore con
ordinanza del 16 gennaio 1998 e trattate nella Camera di consiglio
del 13 gennaio 1999.
Considerato che il giudice a quo, nel prospettare la questione di
legittimità costituzionale, muove dal presupposto che la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida, per una
durata determinata dal giudice entro il minimo ed il massimo di
legge, sia accessoria all'accertamento del reato (secondo la
formulazione della rubrica dell'art. 222 cod. strada) e, perciò, ad
una dichiarazione di responsabilità incompatibile con la pronuncia
di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'art. 444 cod. proc. pen;
che questa Corte ha già rilevato l'erroneità di tale assunto,
poiché la sanzione amministrativa di cui all'art. 222 cod. strada
non presuppone, logicamente o normativamente, la declaratoria di
responsabilità penale attraverso una sentenza di condanna in senso
proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo
dell'interesse pubblico: accertamento di certo compatibile con la
pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen. (ordinanza n. 25 del
1999);
che, in particolare, contrariamente a quanto opinato dal
rimettente, il diritto vivente - interpretandosi l'espressione
"accertamento del reato", contenuta nella rubrica dell'articolo
stesso, nel senso di accertamento, nell'ambito e nei limiti del
procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del fatto lesivo
dell'interesse pubblico, al quale consegue l'applicazione di una pena
- impone al giudice di merito, per la determinazione della durata
della sospensione della patente di guida e per la relativa
motivazione, di attenersi ai parametri di cui all'art. 218 cod.
strada;
che la libertà nella scelta del procedimento di cui all'art.
444 cod proc. pen. e la discrezionalità nella valutazione
prognostica degli effetti conseguenti a tale scelta, escludono che la
mancata impugnabilità per vizi di merito della determinazione
giudiziale della durata della sospensione della patente di guida
costituisca lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24
della Costituzione;
che, pertanto, la questione proposta è manifestamente infondata
in riferimento a tutti i parametri evocati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione agli artt. 218,
commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, 133 del codice
penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, sollevata - in
riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione - dal pretore
di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte