Ordinanza n. 270/2000
Altra decisione · depositata il 11/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 459, 461, 464
e 555 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 26 luglio 1999, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Latina nel procedimento penale a carico di Amato
Miranda, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2000, e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell'anno 2000 e il 24 novembre 1999, dal Tribunale di Vibo
Valentia - sezione distaccata di Tropea nel procedimento penale a
carico di Giorgio Troielli, iscritta al n. 88 del registro ordinanze
2000, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000, il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Latina ha sollevato, con ordinanza del 26 luglio 1999
(pervenuta alla Corte costituzionale il 1° febbraio 2000), questione
di legittimità costituzionale dell'art. 459, codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che la richiesta di emissione
del decreto penale di condanna sia preceduta dall'invito all'indagato
a presentarsi per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma
3, codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che, svolgendo una disamina del sistema processuale vigente,
il giudice a quo osserva in generale che nel procedimento per decreto
penale la posizione dell'imputato, destinatario di una condanna senza
previo contraddittorio, risulta meno tutelata rispetto agli altri
riti nei quali il sistema stesso si articola;
che, in questo quadro, la legge 16 luglio 1997, n. 234, ha
accentuato le garanzie della parità delle parti e del
contraddittorio, attraverso la prescrizione del previo invito
all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, prima della
citazione a giudizio (artt. 416, comma 1, e 555, comma 2, codice di
procedura penale), con la sola esclusione del procedimento per
decreto penale;
che di tale esclusione il giudice rimettente prospetta
l'incostituzionalità, per violazione del principio di uguaglianza e
per lesione delle garanzie difensive, risultando ingiustificatamente
trattato in modo deteriore l'imputato sottoposto al rito per decreto
rispetto a chi sia sottoposto a procedimento penale secondo un altro
modello processuale e stante la preclusione, per il primo, della
possibilità di addurre elementi a proprio favore già nella fase
delle indagini, in modo da evitare il giudizio;
che a giustificare l'omissione censurata non varrebbero né
le caratteristiche di economia processuale e speditezza del rito
speciale, né la "premialità" di esso, né infine la possibilità di
recuperare appieno le garanzie attraverso l'opposizione al decreto,
trattandosi, secondo il rimettente, di argomenti non decisivi e
confutabili;
che è intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che, rilevando l'analogia tra la questione
sollevata e altra precedentemente definita nel senso della manifesta
infondatezza (ordinanza n. 432, del 1998), ha concluso nel medesimo
senso;
che il Tribunale di Vibo Valentia - sezione distaccata di
Tropea, in sede di giudizio di opposizione a decreto penale di
condanna, ha sollevato, con ordinanza del 24 novembre 1999, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 461, 464 e 555 codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il decreto di
citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale
di condanna sia preceduto, a pena di nullità, dall'invito
all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio a norma
dell'art. 375, comma 3, codice di procedura penale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che il Tribunale muove dalla ratio della disciplina
processuale introdotta con la legge n. 234 del 1997, ravvisata nella
possibilità per l'indagato di fornire elementi utili alla propria
difesa fino alla chiusura delle indagini preliminari, censurando la
scelta legislativa di escludere l'obbligo del previo invito a rendere
interrogatorio nel rito per decreto, in quanto riduttiva delle
possibilità di difesa dell'imputato in tale rito e
ingiustificatamente svantaggiosa rispetto a chi sia sottoposto a
procedimento penale in forma diversa;
che, in particolare, il rimettente osserva che la perdita di
garanzie non può ritenersi neppure surrogabile attraverso lo
strumento dell'opposizione al decreto penale, che ha funzione
puramente processuale e che non consentirebbe comunque all'imputato
di addurre elementi a proprio favore che siano insorti dopo
l'opposizione stessa e prima del giudizio che ne deriva.
Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano analoghe
questioni di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi
possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;
che, pur differenziandosi sul piano delle disposizioni
denunziate e delle argomentazioni svolte, le ordinanze di rimessione
individuano la possibile lesione del principio di uguaglianza e della
garanzia della difesa nella mancata inclusione del procedimento per
decreto tra quelli per i quali è stabilito, quale requisito di
validità del giudizio (in riferimento alla richiesta di emissione
del decreto, secondo r.o. n. 73/2000; ovvero al decreto di citazione
a giudizio conseguente all'opposizione, secondo r.o. n. 88/2000),
l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per
rendere l'interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, codice di
procedura penale, così come è stato previsto per il procedimento
ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del
1997, agli artt. 416 e 555, codice di procedura penale;
che peraltro, successivamente alle ordinanze di rimessione,
è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità
spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione
forense), che, nell'ambito di una più generale revisione del
procedimento penale dinanzi al tribunale, anche in composizione
monocratica, ha, in particolare, modificato sia alcune delle norme
denunciate sia quelle assunte dai rimettenti quali termini di
raffronto ai fini della prospettazione del dubbio di
costituzionalità;
che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito
all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito
delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo
incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto, come
atto eventuale, solo in seguito a una specifica richiesta in tal
senso da parte dell'indagato, cui deve essere comunicato l'"avviso
della conclusione delle indagini preliminari" (art. 415-bis, codice
di procedura penale, introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge
n. 479 del 1999);
che, in connessione con la anzidetta diversa configurazione
dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è
stata correlativamente posta una nuova e diversa disciplina circa la
nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione
dell'avviso e dell'eventuale invito a presentarsi (v. gli artt. 416,
comma 1, e 552, comma 2 - quest'ultimo "sostitutivo" dell'art. 555
previgente codice - di procedura penale, quali modificati dagli
artt. 17, comma 3, e 44 della legge n. 479 del 1999);
che, stante il complessivo mutamento del quadro normativo
assunto dai rimettenti a oggetto o comunque a premessa delle censure
di incostituzionalità, occorre restituire gli atti agli stessi
giudici, a essi spettando di valutare se, a seguito delle modifiche
intervenute nella disciplina processuale in esame, le questioni
sollevate siano, nei giudizi principali, tuttora rilevanti nei
termini in cui sono state proposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Latina e al Tribunale di Vibo
Valentia - sezione distaccata di Tropea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte