Ordinanza n. 272/1995
Altra decisione · depositata il 20/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 9/1995
- art. 6legge 9/1995
- art. 7legge 9/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 7, commi 3 e 5, del decreto-legge
16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio
1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Grasso
Francesco ed altro, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza del 25 gennaio 1995 la Corte di
cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 3 e 5, del
decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che
non recapitano in pubbliche fognature), in riferimento agli articoli
3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza di rinvio, un primo profilo di
illegittimità costituzionale è ravvisabile nel contrasto, reputato
irragionevole, tra quanto dispone l'art. 6, comma 2, del citato
decreto-legge, che non prevede più come reato bensì come illecito
amministrativo l'ipotesi di scarico civile e delle pubbliche
fognature non autorizzato (art. 21, ultimo comma, della legge n. 319
del 1976), e quanto stabilisce il successivo art. 7 del decreto, il
quale introduce una sanatoria con effetti estintivi del reato (comma
5) anche per gli scarichi da insediamenti civili e assimilati (comma
3): è contraddittoria e praticamente inapplicabile una disciplina
che da un lato depenalizza una fattispecie e dall'altro prevede un
meccanismo di sanatoria con effetti estintivi, che viceversa suppone
la persistente illiceità penale dei medesimi fatti;
che un secondo profilo di censura è incentrato dalla Corte di
cassazione sull'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 1995,
che, nel modificare il terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319
del 1976, reca una clausola di salvezza delle disposizioni penali "di
cui al primo ed al secondo comma" dello stesso art. 21; statuizione,
questa, che manifesterebbe l'intenzione di conservare i reati di
scarico senza autorizzazione, ma che risulterebbe per altro verso
incoerente con l'operata depenalizzazione della fattispecie
concernente gli scarichi civili e delle pubbliche fognature, ora
regolata dall'ultimo comma dell'art. 21 citato, determinando
incertezza ed equivocità circa l'effettivo ambito applicativo e la
portata della nuova disciplina rispetto ai principi-cardine della
legge n. 319 del 1976, indicativi dell'esigenza di sottoporre a
regolamentazione unitaria, attraverso lo strumento autorizzatorio,
ogni tipo di scarico;
che, infine, è sollevata dalla Corte di cassazione questione di
costituzionalità relativamente al divario di trattamento che,
nell'assunto della avvenuta depenalizzazione della fattispecie di
scarico civile e delle pubbliche fognature non autorizzato, a norma
del nuovo ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976 ( ex
art. 6, comma 2, del decreto), viene a stabilirsi riguardo
all'ipotesi di apertura di analogo scarico prima che l'autorizzazione
richiesta sia stata concessa, ipotesi, quest'ultima, tuttora
sanzionata penalmente dall'art. 23 della citata legge n. 319 del
1976; tale difforme trattamento risulterebbe ingiustificato, data la
maggior gravità dell'ipotesi degradata ad illecito amministrativo
rispetto a quella assunta a termine di raffronto, tuttora di rilievo
penale;
Considerato che il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, del quale
fanno parte le norme impugnate, non è stato convertito in legge
entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come
risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
18 marzo 1995;
che, successivamente, è stato emanato il decreto-legge 17 marzo
1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature), il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 1995, n. 172;
che nella sua configurazione definitiva la disciplina in
argomento, quale recata dal citato decreto-legge n. 79 del 1995 di
"reiterazione" del precedente n. 9 del 1995, risulta mutata rispetto
a quella applicabile al tempo dell'ordinanza di rinvio e denunciata
di incostituzionalità, in particolare per il definitivo venir meno
della disciplina dell'autorizzazione in sanatoria (già contenuta
nell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995, e poi nei commi da 2 a 7
dell'art. 7 del decreto-legge n. 79 del 1995, soppressi in sede di
conversione) nonché per ulteriori modifiche aggiuntive introdotte
nel corpo delle disposizioni della legge n. 319 del 1976 quali
novellate o sostituite con gli articoli 3 e 6 del decreto-legge da
ultimo emanato, solo parzialmente corrispondenti agli articoli 3 e 6
di quello impugnato dalla Corte di cassazione;
che pertanto, essendo mutato il complessivo quadro normativo
applicabile in rapporto alla fattispecie dedotta nel processo
principale, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché valuti
se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte