Ordinanza n. 274/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,
58 e 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Locazione di immobili
urbani) promossi con ordinanze emesse il 18 ottobre 1982 dal Pretore di
Arona, il 17 aprile e il 9 giugno 1981 dal Pretore di Brindisi, il 5
maggio 1982 dal Pretore di Torino, il 28 gennaio, l'8, il 3 e 10
febbraio 1981 dal Pretore di Napoli (n. 19 ord.), iscritte
rispettivamente al n. 822 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 77, 78,
375 e da 523 a 541 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983 e nn. 115, 162,
176 e 231 del 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Volpi
Giulio ed altri e Pissavini Fiorina, avente ad oggetto licenza per
finita locazione, il Pretore di Arona, con ordinanza del 18 ottobre
1982 (reg. ord. n. 822 del 1982), sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 l. 27 luglio 1978 n. 392;
che il Pretore dubitava che detta norma, in quanto permette al
locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza
dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al
mantenimento del rapporto stesso, ledesse il "diritto all'abitazione"
di quest'ultimo, configurabile alla stregua delle seguenti norme della
Costituzione:
- art. 3, che, dopo aver sancito il principio di eguaglianza,
affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla
parità dei cittadini;
- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica e la
proprietà privata solo in funzione dell'utilità sociale, della
sicurezza, libertà e dignità umana;
che analoghe questioni venivano sollevate dai Pretori di Brindisi
(reg. ord. n. 77 e 78 del 1984), di Torino (reg. ord. n. 375 del 1984)
e di Napoli (reg. ord. nn. da 523 a 541 del 1984) con le ordinanze
meglio indicate in epigrafe;
che il Pretore di Torino impugnava anche gli artt. 1, 58 e 65 l.
cit., nonché gli artt. 657 e segg. cod. proc. civ., i quali
permettono al locatore di conseguire la disponibilità dell'immobile
senza dover provare una giusta causa di scioglimento del contratto, e
che ciò induceva il magistrato a indicare, quale norma di riferimento,
anche l'art. 24 Cost.;
che il medesimo Pretore indicava anche l'art. 47 Cost., il quale,
parlando di accesso alla proprietà della casa, configurerebbe
anch'esso il diritto all'abitazione;
che il Pretore di Brindisi faceva riferimento all'art. 2 Cost., che
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo; agli artt. 30 e 31 Cost.,
che, prescrivendo il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire
ed educare i figli e tutelando la famiglia, presuppongono condizioni di
vita adeguate allo svolgimento di questo compito; all'art. 32 Cost., in
quanto la lesione del diritto all'abitazione porrebbe in pericolo la
salute del conduttore;
che secondo il Pretore di Napoli il potere di giovarsi del termine
finale del rapporto di locazione, quando il locatore sia non un piccolo
proprietario ma "una società o impresa di lucro", sarebbe univocamente
diretto a fini di speculazione e quindi il suo esercizio si
presenterebbe come abuso del diritto di proprietà della casa, con
conseguente violazione, ancora, dell'art. 42 Cost.;
che nelle cause n. 822 del 1982, 375 e da 523 a 541 del 1984
interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che
fosse dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni.
Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità o
connessione;
che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con
sentenza 28 luglio 1983 n. 252, in cui si è rilevato che la
previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della
locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il
conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità
dell'immobile alla scadenza del termine senza provare una giusta causa,
non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della cui
attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non è
configurabile come "presupposto";
che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta
previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra
locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non,
stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la
discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31
Cost., avendo le norme impugnate una attinenza soltanto indiretta col
regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost., in quanto i limiti
dell'utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette
l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati
discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia
stato leso alcun altro principio costituzionale; infine con l'art. 47
Cost., che è inteso a favorire l'acquisto della proprietà
dell'abitazione e non a tutelare il conduttore;
che le argomentazioni della citata sentenza relative all'art. 31
Cost. valgono evidentemente anche con riguardo agli artt. 30 e 32, i
quali, tutelando rispettivamente lo status dei genitori e dei figli e
il diritto alla salute, attengono solo indirettamente alle norme
impugnate;
che sempre nella citata sentenza sono state dichiarate infondate le
questioni relative agli artt. 657 e segg. cod. proc. civ. poiché le
relative censure non costituiscono che la ripetizione di quanto già
dedotto sul piano del diritto sostanziale, ciò che rende
manifestamente infondato anche il riferimento all'art. 24 Cost.;
che, come si osserva ancora nella sentenza n. 252 del 1983,
eventuali limiti alla proprietà privata possono essere posti dal
legislatore ordinario secondo valutazioni discrezionali dell'utilità
sociale, le quali non possono essere censurate nel giudizio di
legittimità costituzionale, rivelandosi quindi la manifesta
infondatezza anche dell'impugnazione del Pretore di Napoli relativa
alla pretesa necessità, ex art. 42 Cost., di un differente trattamento
normativo tra piccoli proprietari e società o imprese locatrici;
che le dette questioni sono state dichiarate manifestamente
infondate con le ordinanze n. 352 e 364 del 1983 e n. 49, 74 e 216 del
1984.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 e 657
e segg. cod. proc. civ., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24,
30, 31, 32, 41, 42 e 47 Cost. dai Pretori di Arona, Brindisi, Torino e
Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte