Ordinanza n. 279/1995
Altra decisione · depositata il 27/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 32Costituzione
- art. 25d.P.R. 915/1982
- art. 16d.P.R. 915/1982
- art. 26d.P.R. 915/1982
- art. 2legge 619/1994
- art. 12legge 619/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 7
gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui
derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo di
combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti) e del
decreto-legge 7 novembre 1994 n. 619 (Disposizioni in materia di
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo
in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei
rifiuti), promossi con due ordinanze emesse il 24 gennaio 1995 e il
23 novembre 1994 dal Pretore di Terni nei procedimenti penali a
carico di Rosi Ivana e di Santella Roberto iscritti rispettivamente
ai nn. 221 e 222 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 222 del 1995;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di due processi penali a carico di
soggetti imputati l'uno del reato di cui all'art. 25, primo comma, e
l'altro del reato di cui agli artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre
1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai
rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e
dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e
nocivi), il Pretore di Terni ha sollevato, con ordinanze del 24
gennaio 1995 e 23 novembre 1994, di identico contenuto, questioni di
legittimità costituzionale, rispettivamente, del decreto-legge 7
gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui
derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo di
combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti) (reg.
ord. n. 221 del 1995) e del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619
(Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli
di produzione o di consumo in un processo di combustione, nonché in
materia di smaltimento dei rifiuti) (reg.ord. n. 222 del 1995), in
riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25 e 41 della Costituzione;
che entrambe le normative - che recano la medesima disciplina
nella materia, facendo parte di una serie di provvedimenti
legislativi urgenti decaduti e più volte reiterati - sono impugnate
nella loro "stesura integrale intesa nella sinergia inscindibile di
tutti gli articoli interconnessi, con particolare riferimento agli
artt. 2 e 12 e agli articoli ivi richiamati";
che il giudice rimettente osserva che la decretazione d'urgenza,
di cui ai provvedimenti impugnati, si porrebbe in contrasto con gli
invocati parametri costituzionali, in primo luogo, perché, con un
semplice espediente terminologico, talune sostanze, denominate
"residui" in luogo di rifiuti, verrebbero escluse dalla disciplina
del d.P.R. n. 915 del 1982, che regola anche i rifiuti da recuperare
e riutilizzare, ed in secondo luogo perché sarebbero sottratti a
qualsiasi procedura ed obbligo tutti quei "materiali che siano
quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali,
costituenti residui di produzione o di consumo", con ciò creandosi
addirittura una "zona franca" di sostanze (ulteriori, rispetto alla
categoria dei residui) del tutto priva di disciplina, perché il mero
attestato di quotazione di una camera di commercio ed una
"ricognizione positiva del Ministero dell'ambiente" sarebbero
sufficienti ad escludere, addirittura dalla più blanda categoria dei
residui quello che fino ad oggi è stato considerato un rifiuto;
che i decreti-legge impugnati porrebbero così, in attesa di future regolamentazioni, una disciplina transitoria che sottrae alla
disciplina dei rifiuti tutti i residui, anche tossici e nocivi,
definiti come materie prime secondarie dall'allegato I del decreto
ministeriale 26 gennaio 1990, senza considerare che la Corte
costituzionale con la sentenza n. 512/1990 ha annullato gran parte di
quel decreto;
che il numero dei c.d. residui "identificati" sarebbe stato,
poi, aumentato con decreto ministeriale 5 settembre 1994, il cui
allegato III, pur in assenza di strutture e organi di controllo
tecnici, comprenderebbe tutti i rifiuti industriali, considerati
quali "residui" se soltanto "destinabili" ad un "possibile",
imprecisato riutilizzo, mentre, in realtà, con le operazioni di
riciclo, si mascherano operazioni di incenerimento che, se riferite
ai rifiuti, sarebbero assoggettate alla severa disciplina del d.P.R.
n. 915 del 1982;
che, inoltre, taluni rifiuti sarebbero denominati residui
nonostante che non se ne preveda il riutilizzo in cicli produttivi,
come materie prime o come energia, perché sarebbero destinati anche
a riempire depressioni del terreno sotto forma di "ripristino
ambientale" (come avviene per le discariche) al di fuori da qualsiasi
controllo;
che, soprattutto, i decreti-legge creerebbero una moratoria
penale in un settore di forte incidenza sulla salute pubblica e
ambientale, "sanando" qualsiasi reato commesso in tema di "residui",
all'uopo utilizzando sia il decreto ministeriale del 1990 in gran
parte annullato dalla Corte costituzionale, sia le norme regionali di
favore;
che sarebbero così violati:
a) l'art. 41 della Costituzione, perché verrebbero favorite
le imprese che non hanno osservato la legge e penalizzati invece
quegli imprenditori che hanno sostenuto i costi di rilevanti
investimenti per adeguare i propri impianti e le proprie attività
alle esigenze di tutela ambientale, con ciò incidendo sulla libera
concorrenza tra imprese;
b) gli artt. 9 e 32 della Costituzione e quindi il diritto
alla salute, inteso anche quale diritto alla salubrità dell'ambiente
che verrebbe invece esposto in maniera incontrollata al degrado
dell'inquinamento;
c) l'art. 10 della Costituzione perché, attraverso il ricorso
ad una terminologia ("residui") diversa da quella comunitaria
("rifiuti destinati al recupero"), si prevederebbe per taluni
materiali un trattamento meno severo e, per certi versi, del tutto
privo di regolamentazione, con conseguente "mancata conformazione
dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto
internazionale riconosciute";
d) gli artt. 3 e 25 della Costituzione perché, attribuendosi
alle camere di commercio il potere di sottrarre alla disciplina
dettata per i rifiuti i materiali inseriti nei listini ufficiali, si
creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento in materia
penale;
che in uno solo dei giudizi (reg. ord. n. 222 del 1995) è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo in primo luogo la
manifesta inammissibilità della questione, per non essere stato
convertito il decreto-legge n. 619 del 1994 impugnato, e
contestandone comunque nel merito la fondatezza;
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale
concernono norme identiche, di due decreti-legge succedutisi nel
tempo, sì che i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con
un'unica pronuncia;
che i decreti-legge 7 novembre 1994 n. 619 e 7 gennaio 1995 n.
3, impugnati nell'intero testo e "con particolare riferimento agli
artt. 2 e 12 ed agli articoli ivi richiamati", non sono stati
convertiti in legge entro il termine di sessanta giorni dalla loro
pubblicazione, come risulta dai relativi comunicati pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 5 del 7 gennaio 1995 e n. 57
del 9 marzo 1995;
che, successivamente, sono stati emanati il decreto-legge 9
marzo 1995 n. 66 (anch'esso non convertito nei termini di legge, v.
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio
1995) e il decreto-legge 10 maggio 1995 n. 162 (Disposizioni in
materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o
di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione,
nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), quest'ultimo tuttora
in vigore che "reitera" i precedenti, ma la cui disciplina è in
parte diversa rispetto a quella vigente al tempo delle ordinanze di
rinvio e denunciata di incostituzionalità (v., in particolare, gli
artt. 1, 2 e 3 concernenti, rispettivamente, il "campo di
applicazione", le "esclusioni" e le "definizioni" della disciplina);
che pertanto, essendo mutato il quadro normativo, gli atti vanno
restituiti al giudice del rinvio perché valuti se, alla luce della
nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti, nei
giudizi a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Terni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte