Ordinanza n. 286/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566
del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi
con n. 4 ordinanze emesse il 10 novembre, il 23 aprile, il 5 ed il 6
novembre 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli,
rispettivamente iscritte al n. 879 del registro ordinanze 1997 ed ai
nn. 85, 89 e 125 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale,
dell'anno 1997 e nn. 8, 9 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con quattro ordinanze il pretore di Roma, sezione
distaccata di Tivoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e 138 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale);
che con la ordinanza del 23 aprile 1997 (r.o. n. 85/1998) il
giudice rimettente ha sollevato la questione nel corso di un
dibattimento instaurato con giudizio direttissimo dopo che, nello
stesso giudizio, aveva provveduto alla convalida dell'arresto;
che con le ordinanze in data 10 novembre 1997, 5 novembre 1997, 6
novembre 1997 (r.o. nn. 879/1997; 89/1998; 125/1998) il giudice
rimettente ha sollevato la questione nella fase della convalida
dell'arresto preliminare al giudizio direttissimo;
che, a prescindere dalla fase processuale - dibattimento ovvero
convalida dell'arresto - in cui le questioni sono state sollevate, il
contenuto delle ordinanze di rimessione è identico;
che, ad avviso del rimettente, le norme censurate violerebbero i
principi costituzionali sopra richiamati, nella parte in cui non
prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia
giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano
assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme
dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel
dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento
di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo per il
dibattimento;
che, ad avviso del rimettente, il principio affermato dalla Corte
costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità
ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui "una valutazione di
contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa" anticipa il
giudizio -, combinato con quanto affermato dalla stessa Corte
(sentenza n. 177 del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo
avanti al pretore, allorché ha escluso che la decisione sulla
convalida dell'arresto e sulla misura cautelare determini
l'incompatibilità del giudice chiamato a celebrare il dibattimento
con il rito direttissimo, dovrebbe comportare che l'acquisizione
degli elementi di valutazione nella fase della convalida avvenga nel
rispetto delle forme e con le garanzie proprie della fase del
giudizio: in particolare per quanto "concerne i qualificanti momenti
della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di polizia
giudiziaria procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a
norma dell'articolo 566 cod. proc. pen., viene sentito ai fini della
convalida";
che infatti, secondo il giudice a quo, solamente rispettando le
forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la
compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali
rappresentati dagli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 25,
primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, così
salvaguardandosi anche "l'aspetto della loro diretta utilizzabilità
ai fini di giudizio";
che nell'ordinanza r.o. n. 85/1997 il rimettente, premesso di
avere già provveduto al giudizio di convalida e all'applicazione
delle misure cautelari, motiva sulla rilevanza osservando che il
giudizio "si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla
convalida (...), dove trovano applicazione le norme censurate";
che, nelle successive tre ordinanze, il rimettente motiva sulla
rilevanza osservando che, tenendo conto di quanto rilevato dalla
Corte nella ordinanza n. 301 del 1997, che aveva dichiarato
inammissibili per difetto di rilevanza precedenti questioni analoghe,
sollevate nel corso del dibattimento, la questione viene ora
sollevata nella fase della convalida, dove trovano diretta
applicazione le norme censurate;
che nei vari giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate manifestamente
inammissibili per difetto di rilevanza.
Considerato che, in relazione all'identico contenuto del merito
delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
che, con riferimento all'ordinanza r.o. n. 85/1998, identica
questione è stata già dichiarata manifestamente inammissibile da
questa Corte con ordinanza n. 301 del 1997 (e successivamente con le
ordinanze n. 401 del 1997 e nn. 59 e 171 del 1998), con la quale si
è rilevato che la questione era stata sollevata nel corso del
dibattimento, quando il rimettente aveva oramai già provveduto sulla
convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, e che
di conseguenza la questione, essendo volta a modificare le modalità
di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida
dell'arresto, rispetto alla quale il giudice a quo aveva esaurito la
sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione al giudizio di
merito nell'ambito del quale, ancorché in limine, era stata
sollevata;
che anche la questione oggetto del presente giudizio è stata
sollevata dopo che il giudice a quo aveva già provveduto sulla
convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed
aveva già avuto inizio il dibattimento, sicché essa, per le
considerazioni sopra richiamate, difetta di rilevanza;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
che, con riferimento alla questione dedotta con le successive
ordinanze r.o. nn. 879/1997, 89/1998, 125/1998, questa Corte ha
affermato con giurisprudenza costante che la funzione giudicante deve
ritenersi pregiudicata solo se la precedente valutazione di merito è
stata espressa in una diversa fase del procedimento (v. sentenze n.
155 del 1996 e n. 131 del 1996);
che con riguardo allo specifico profilo dell'eventuale
incompatibilità del pretore del dibattimento che abbia proceduto
alla convalida dell'arresto, prima del contestuale giudizio
direttissimo, questa Corte ha escluso qualsiasi profilo di
incompatibilità (sentenza n. 177 del 1996; ordinanze nn. 433, 316 e
267 del 1996), rilevando - con argomentazioni da cui non vi è motivo
di discostarsi - da un lato che la convalida dell'arresto non
comporta la formulazione di un giudizio di merito sulla colpevolezza,
essendo volta a verificare la legittimità o meno dell'arresto,
dall'altro che non è configurabile una menomazione
dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al
proprio giudizio o rispetto ad esso incidentali, attratte nella
competenza per la cognizione del merito;
che il pretore rimettente, pur mostrando di prendere atto della
ricordata giurisprudenza costituzionale, in realtà se ne discosta
apertamente quando rileva che l'imparzialità del giudice sarebbe
rispettata solo se nella fase della convalida la relazione
dell'ufficiale di polizia giudiziaria e le dichiarazioni
dell'arrestato venissero assunte con le forme proprie del
dibattimento;
che, inoltre, tali argomentazioni si basano su di un evidente
salto logico, in quanto da un lato viene nella sostanza supposta una
incompatibilità tra la funzione di giudizio e la fase della
convalida, dall'altro si sostiene che il pregiudizio per la funzione
giudicante verrebbe meno ove il pretore della convalida assumesse gli
atti di cui all'art. 566, comma 3, cod. proc. pen. con le modalità
previste per l'assunzione della prova in dibattimento, dandosi così
incomprensibilmente rilievo a un dato meramente formale, che non
incide sulla natura della funzione esercitata;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata con le ordinanze r.o. nn. 879/1997, 89/1998 e 125/1998 deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del
codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27,
secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione
distaccata di Tivoli, con l'ordinanza del 23 aprile 1997 (r.o. n. 85
del 1998);
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura
penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con
le ordinanze del 10 novembre 1997, 5 novembre 1997, 6 novembre 1997
(r.o. nn. 879 del 1997, 89 del 1998, 125 del 1998).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte