Ordinanza n. 288/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1996 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.lgs. 133/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
limitatamente alle parole "(...), contenenti le sostanze pericolose
per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione
nell'allegato B, (...)", e dell'art. 7, settimo comma, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (Attuazione delle direttive
76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,
88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di
sostanze pericolose nelle acque), promosso con ordinanza emessa il 21
aprile 1995 dal pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico
di Bonfiglioli Roberto, iscritta al n. 473 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il pretore di Vicenza, nel corso del processo a carico
di Bonfiglioli Roberto, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41 della
Costituzione, dell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 133, limitatamente alle parole "(...), contenenti le
sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle
norme di emissione nell'allegato B, (...)", e dell'art. 7, settimo
comma, dello stesso decreto legislativo, il quale così dispone: "Le
disposizioni del presente articolo si applicano agli scarichi
contenenti le sostanze pericolose indicate nell'elenco I
dell'allegato A per i quali non sono fissati i valori limite delle
norme di emissione nell'allegato B, con decorrenza dalla data del
decreto previsto dall'art. 2, terzo comma, lettera b)";
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate
renderebbero applicabile il decreto legislativo n. 133 del 1992,
quanto agli impianti esistenti, in relazione ai soli processi
produttivi per i quali l'allegato B già indica i valori di
emissione, mentre differirebbero la operatività di tutte le altre
disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo al momento
della adozione dei decreti ministeriali integrativi previsti
dall'art. 2, terzo comma, con la conseguenza che la normativa interna
risulterebbe contrastante con la normativa comunitaria che disciplina
gli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, e
comunque più favorevole di quella che risulterebbe dall'integrale
adeguamento della normativa interna a quella comunitaria;
che la questione di legittimità sollevata, secondo il giudice a
quo, sarebbe ammissibile, sia perché l'accoglimento della questione
non avrebbe l'effetto di introdurre nell'ordinamento un nuovo
illecito penale, ma solo quello di eliminare due disposizioni che
restringono l'ambito di operatività delle fattispecie penali
definite dal decreto legislativo n. 133 del 1992, sia perché non
potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, l'orientamento di
questa Corte secondo il quale sarebbero inammissibili le questioni
volte a censurare il contrasto tra norma interna e norma comunitaria,
posto che, se nel giudizio di merito si disapplicasse la norma
interna a vantaggio di quella comunitaria, l'effetto sarebbe comunque
quello, inammissibile, di rendere applicabile una norma che
disciplina in modo più severo la medesima condotta. L'unico rimedio
alla rilevata situazione di contrasto tra norma interna e norma
comunitaria sarebbe quindi la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della disposizione interna, che, mentre opererebbe nel
senso della affermazione del principio della certezza e della
chiarezza applicativa in un caso tipico di contrasto tra norma
interna e norma comunitaria, non produrrebbe neanche effetti
pregiudizievoli per l'imputato, dovendo in ogni caso il giudice
definire il giudizio sottoposto alla sua cognizione tenendo conto
della buona fede e della ignoranza scusabile dell'imputato stesso,
rilevanti in quanto quest'ultimo avrebbe agito in base ad una norma
esistente, anche se poi dichiarata incostituzionale;
che la questione sarebbe anche non manifestamente infondata,
dovendosi ravvisare, ad avviso del giudice a quo, la violazione:
a) dell'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe palesemente
irragionevole la sottoposizione dei soli impianti nuovi e di una
minima parte soltanto di quelli preesistenti ad una normativa
conforme a quella comunitaria;
b) degli artt. 10 e 11 della Costituzione, dal momento che la
maggior parte degli impianti esistenti risulta esclusa dalla
applicazione della disciplina introdotta dal decreto legislativo,
emanato in attuazione di numerose direttive comunitarie;
c) degli artt. 9 e 32 della Costituzione, in quanto, proprio a
causa della limitata applicazione del decreto legislativo n. 133 del
1992, derivante dalle disposizioni impugnate, non troverebbero
adeguata tutela né il "paesaggio", inteso quale ecosistema nel suo
complesso, né il diritto assoluto e incondizionato alla salute,
inteso come diritto ad un ambiente salubre;
d) dell'art. 41 della Costituzione, in quanto, sul presupposto
della costituzionalizzazione del principio "chi inquina paga", la
esclusione dal nuovo e più incisivo regime di autorizzazioni e di
controlli di gran parte degli scarichi esistenti, risulterebbe
pregiudizievole, anche sul piano della concorrenza fra imprese, per
le aziende che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare i
propri impianti alle esigenze di tutela ambientale;
che la questione sarebbe altresì rilevante, dal momento che il
pubblico ministero nel giudizio a quo ha contestato il reato di cui
all'art. 18 del decreto legislativo n. 133 del 1992 al titolare di
uno scarico esistente non riconducibile ai processi produttivi per i
quali risultano già indicati, nell'allegato B, i valori limite di
emissione (nel caso, la sostanza pericolosa era il cadmio) e che
conseguentemente, sulla base della normativa impugnata, dovrebbe
pervenirsi ad una sentenza predibattimentale di proscioglimento
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, mentre nel
caso di accoglimento della questione dovrebbe viceversa procedersi al
dibattimento, impregiudicato l'esito finale del giudizio, in
considerazione della possibile applicazione dei principi affermati
anche dalla giurisprudenza di questa Corte, i quali portano a
valorizzare la buona fede e l'ignoranza scusabile della legge da
parte dell'imputato.
Considerato che la direttiva comunitaria non può ritenersi
direttamente applicabile nel caso di specie, come del resto ammesso
dallo stesso giudice a quo, dal momento che, secondo quanto affermato
dalla Corte di giustizia (v. sentenze 26 febbraio 1986, in causa
152/1984, Marshall; 11 giugno 1987, in causa 14/1986, pretura di
Salò; 8 ottobre 1987, in causa 80/1986, Kolpinghius) e da questa
Corte (sentenza n. 168 del 1991), le direttive non possono di per sé
creare obblighi a carico dei singoli e non possono essere fatte
valere in quanto tali nei loro confronti;
che il legislatore nazionale, con il decreto legislativo n. 133
del 1992, ha dato attuazione alla direttiva, configurando la
richiesta di autorizzazione ad effettuare gli scarichi di impianti
esistenti contenenti le sostanze indicate nelle tabelle allegate,
secondo le prescrizioni delle disposizioni impugnate, come un obbligo
sanzionato penalmente (la cui sanzione è stabilita dall'art. 18,
commi 1 e 2);
che conseguentemente, se la Corte accogliesse la questione nei
termini in cui è stata prospettata e ritenesse costituzionalmente
illegittima la graduale attuazione delle limitazioni degli scarichi
prodotti dagli impianti esistenti, e rispondente ai principi
comunitari solo la previsione della richiesta di autorizzazione per
tutti gli scarichi esistenti e per tutte le sostanze considerate
dalla direttiva, l'effetto non potrebbe essere altro che quello di
ampliare il precetto, l'osservanza del quale il legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevole in
considerazione dei valori protetti, ha ritenuto di dover presidiare
con una sanzione penale;
che tale effetto eccede dall'ambito dei poteri di questa Corte,
la quale, pur non escludendo la possibilità che norme penali di
favore possano formare oggetto del giudizio di legittimità
costituzionale, ha tuttavia escluso costantemente che da proprie
pronunce possa discendere la creazione di un precetto penale o
l'ampliamento di una fattispecie penale già definita, come nel caso,
dal legislatore (sentenza n. 411 del 1995; ordinanza n. 146 del
1993; ordinanza n. 377 del 1992; sentenza n. 313 del 1983; sentenza
n. 108 del 1981);
che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, limitatamente
alle parole "(...), contenenti le sostanze pericolose per le quali
sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato
B, (...)", e dell'art. 7, settimo comma, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 133 (Attuazione delle direttive 76/464/CEE,
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e
90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose
nelle acque), sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32 e
41 della Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte