Ordinanza n. 289/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 7Codice penale
- art. 8Codice penale
- art. 10Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo
comma, e 11, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza
emessa il 23 maggio 1983 dal Tribunale di Padova nel procedimento
penale a carico di Giavara Silvio ed altro, iscritta al n. 668 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 23 maggio 1983
(Reg. ord. 668/1988) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 9, secondo comma ed 11, secondo comma,
c.p., che prevedono il primo la richiesta del Ministro di grazia e
giustizia, per la perseguibilità del delitto comune del cittadino
all'estero punibile con una pena restrittiva della libertà personale
di durata inferiore a tre anni ed il secondo la richiesta dello
stesso Ministro per il rinnovamento del giudizio nei casi indicati
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.;
che, invero, il giudice a quo ritiene che i predetti artt. 9,
secondo comma, ed 11, secondo comma, c.p. contrastino con gli artt.
107, secondo comma, e 110 Cost., che limitano le funzioni del
Ministro di grazia e giustizia, in materia giurisdizionale, alla
facoltà di promuovere l'azione disciplinare dei magistrati ed
all'esercizio delle competenze in materia d'organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
che lo stesso giudice ritiene inoltre che i citati artt. 9,
secondo comma e 11, secondo comma, c.p. violino anche l'art. 3 Cost.,
in quanto introducono una disparità di trattamento tra coloro nei
cui confronti è intervenuta la richiesta e coloro per i quali
quest'ultima non è stata proposta;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che l'atto del Ministro di grazia e giustizia con il
quale viene effettuata la richiesta di cui agli artt. 9 e 11 c.p.
consegue ad una scelta, vincolata al perseguimento di fini,
legislativamente determinati, di politica criminale;
che tale scelta non può non appartenere ad un organo
dell'esecutivo; e che, pertanto, non appare manifestamente
irrazionale che la medesima sia legislativamente affidata al Ministro
di grazia e giustizia, in considerazione delle sue competenze
istituzionali;
che, data la non manifesta irrazionalità dell'istituto della
"richiesta", nemmeno è ipotizzabile il dedotto contrasto con l'art.
3 Cost.;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di Padova va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, del
codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 107, secondo
comma e 110 Cost., dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte