Ordinanza n. 289/1995
Altra decisione · depositata il 29/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 619/1994
usata come parametro
citata
- art. 3legge 397/1988
- art. 25legge 475/1988
- art. 25legge 619/1994
- art. 77legge 619/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 7
novembre 1994, n. 619 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo
produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di
smaltimento dei rifiuti), promossi con quattro ordinanze emesse il 29
novembre 1994 e il 15 novembre 1994 dal Pretore di Perugia, Sezione
distaccata di Assisi e il 14 novembre 1994 dal Pretore di Terni,
Sezione distaccata di Amelia, iscritte rispettivamente ai nn. 41, 42,
43 e 90 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6 e 9, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che nel corso di un dibattimento penale a carico di tre
soggetti imputati i primi due del reato di cui all'art. 3, comma 3, e
9-octies, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e
il terzo del reato di cui all'art. 25, primo comma, in relazione
all'art. 6, lettera d) del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in
riferimento a rifiuti speciali denominati "sansa", il Pretore di
Terni - Sezione distaccata di Amelia, ha sollevato, con ordinanza del
14 novembre 1994, questione di legittimità costituzionale del
decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619 (Disposizioni in materia di
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo
in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in
materia di smaltimento dei rifiuti), "nella sua stesura integrale,
intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli
interconnessi, con particolare riferimento agli artt. 2 e 12 ed agli
articoli ivi richiamati", in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32
e 41 della Costituzione;
che il giudice rimettente osserva che la decretazione di
urgenza, espressa nel denunciato decreto-legge 7 novembre 1994, n.
619 a seguito di una serie di reiterazioni di precedenti decreti
aventi per lo più eguale contenuto si porrebbe in contrasto con gli
invocati parametri costituzionali, anzitutto perché, con un semplice
espediente terminologico, talune sostanze, denominate residui
anziché rifiuti, si sottrarrebbero alla disciplina specifica dettata
dal d.P.R. n. 915 del 1982, la quale regola tuttora anche le
cosiddette materie prime secondarie, dato che il decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, contiene soltanto - come affermato anche dalla Corte di
cassazione - una "normativa-quadro" chiamata ad operare quando
saranno state emanate le norme di cui ai commi quarto e sesto
dell'art. 2 del predetto decreto-legge e dato che tali considerazioni
sono confortate anche dalla sentenza n. 359 del 14 febbraio 1988
della Corte europea di giustizia, mentre alle stesse non sono
opponibili né le direttive CEE n. 156 del 18 marzo 1991 e n. 689 del
12 dicembre 1991 né il regolamento n. 259 del 1 febbraio 1993,
ancora da recepire in Italia, con la cui attuazione il decreto-legge
è da considerarsi anzi in virtuale contrasto;
che lo stesso Pretore di Terni - Sezione distaccata di Amelia,
osserva ancora che il decreto-legge denunciato, come quelli che lo
hanno preceduto, sottrae a qualsiasi procedura ed obbligo tutti quei
materiali che siano quotati in borse-merci o in listini e memoriali
ufficiali, costituenti residui di produzione e di consumo, con ciò
creando "una zona franca completamente deregolamentata" perché il
mero attestato di quotazione di una camera di commercio ed una
"ricognizione positiva" del Ministero dell'Ambiente - in palese
contrasto con la riserva di legge - sarebbero sufficienti ad
escludere proprio dalla categoria dei "residui" quei materiali che
fino ad oggi sono stati considerati - e dovrebbero continuare ad
essere considerati - "rifiuti", e che insomma il decreto-legge
denunciato porrebbe in essere, in attesa di future regolamentazioni,
una disciplina transitoria che sottrae alla disciplina dei rifiuti
tutti i residui, anche tossici e nocivi, definiti come materie prime
secondarie dall'allegato 1 del decreto ministeriale 26 gennaio 1990,
senza neanche considerare che la Corte costituzionale con sentenza n.
512 del 15 ottobre 1990 ha cancellato in gran parte detto decreto;
che lo stesso giudice rimettente osserva che l'ambito de c.d.
residui "identificati" sarebbe stato allargato per effetto del
decreto ministeriale 5 settembre 1994, il cui allegato 3, pure in
assenza di strutture e di organi di controllo tecnici comprenderebbe
tutti i rifiuti industriali, che finiranno così per essere
trasformati in materiali deregolamentati in toto o al massimo in
residui, con azzeramento di tutta la disciplina sui rifiuti contenuta
nel d.P.R. n. 915 del 1982 ed in contrasto con la specifica direttiva
della CEE;
che, in conclusione, il predetto giudice rimettente considera
che il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, svuotando del tutto il
sistema sanzionatorio fissato con il d.P.R. n. 915 del 1982, si ponga
in contrasto: a) con l'art. 41 della Costituzione, favorendo le
imprese che non hanno osservato la legge e penalizzando invece quegli
imprenditori che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare
i propri impianti e le proprie procedure di stoccaggio alle esigenze
di tutela ambientale; b) con gli artt. 9 e 32 della Costituzione, il
diritto alla salute dovendo essere inteso anche come diritto alla
salubrità dell'ambiente, in quanto si è creato un sistema che
favorisce potenzialmente la dispersione nell'ambiente naturale di
rifiuti anche pericolosi; c) con l'art. 10 della Costituzione,
perché, attraverso il ricorso ad una terminologia "residui") diversa
da quella comunitaria "rifiuti destinati al recupero"), si
prevederebbe per taluni materiali un trattamento meno severo e, per
certi versi, del tutto privo di regolamentazione, con conseguente
mancata conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute;
d) con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, perché, attribuendosi
alle Camere di commercio il potere di sottrarre alla disciplina
dettata per i rifiuti i materiali inseriti nei listini ufficiali, si
sarebbe violato il principio della riserva di legge e creata una
inammissibile disparità di trattamento in materia penale;
che con tre ordinanze dibattimentali di eguale contenuto, emesse
in tre distinti giudizi penali, le prime due in data 15 novembre 1994
e la terza in data 29 novembre 1994, il Pretore di Perugia - Sezione
distaccata di Assisi, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 7 novembre 1994, n.
619, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77 della
Costituzione, espressamente richiamando, per la massima parte dei
profili di incostituzionalità, i contenuti della predetta ordinanza
14 novembre 1994 del Pretore di Terni - Sezione distaccata di Amelia;
che inoltre, richiamandosi anche a quanto ritenuto dalla Corte
costituzionale 9-10 marzo 1988, n. 302, il predetto Pretore di
Perugia solleva anche la questione della legittimità costituzionale,
a petto del "combinato disposto degli artt. 25 e 77 in materia
penale", della reiterazione dei decreti-legge (di cui è saliente
esempio il citato decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, che fa
seguito ai decreti-legge non convertiti nei termini e ripresentati
con modifiche il 9 novembre 1993 con il n. 443, il 7 gennaio 1994 con
il n. 12, il 10 marzo 1994 con il n. 169, il 6 maggio 1994 con il n.
279, l'8 luglio 1994 con il n. 438 e il 7 settembre 1994 con il n.
530) perché "non si comprende come la necessità ed urgenza della
decretazione normativa e la connessa provvisorietà della normativa
insita nella naturale vocazione del decreto-legge a disporre anche in
via definitiva possa conciliarsi in materia penale con la mancanza di
alcuna scadenza temporale o di limite al legislatore in sede di
conversione, anche qualora la precarietà legislativa si protragga
per l'arco di oltre un anno" e sempre che il decreto-legge venga
finalmente convertito o definitivamente abbandonato;
che nei tre giudizi iniziatisi presso il Pretore di Perugia -
Sezione distaccata di Assisi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato, eccependo in primo luogo la manifesta inammissibilità delle
questioni sollevate per non essere stato convertito il decreto-legge
n. 619 del 7 novembre 1994 e contestandosi una per una la fondatezza
delle questioni stesse.
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate nelle quattro ordinanze indicate concernono (salvo la
questione attinente alla reiterazione dei decreti-legge sollevata dal
solo Pretore di Perugia) le stesse questioni in relazione allo stesso
decreto-legge e che pertanto i giudizi possono essere riuniti per
essere decisi con un'unica pronuncia;
che il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1995;
che, successivamente, sono stati emanati il decreto-legge 7
gennaio 1995, n. 3, identico a quello denunciato, il decreto-legge 9
marzo 1995, n. 66, anch'essi non convertiti nei termini di legge (v.
comunicati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 57
del 9 marzo 1995 e n. 106 del 9 maggio 1995) e il decreto-legge 10
maggio 1995, n. 162 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo
produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di
smaltimento dei rifiuti), quest'ultimo tuttora in vigore che
"reitera" i precedenti, ma la cui disciplina è in parte diversa
rispetto a quella vigente al tempo delle ordinanze di rinvio e
denunciata di incostituzionalità;
che, pertanto, essendo mutato il quadro normativo, gli atti
vanno restituiti al giudice del rinvio perché valuti se, alla luce
della nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora
rilevanti nei giudizi a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti di cui alla
ordinanza 14 novembre 1994 (R.O. n. 90 del 1995) al Pretore di Terni
e degli atti di cui alle ordinanze 15 novembre e 29 novembre 1994
(R.O. nn. 41, 42 e 43 del 1995) al Pretore di Perugia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte