Ordinanza n. 291/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1999 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto
ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici
fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto
ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici
fiduciari delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa
il 2 novembre 1998 dal pretore di Roma, nel procedimento civile
vertente tra Rossini Sergio e le Ferrovie dello Stato S.p.A.,
iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, nel corso del giudizio civile promosso da Rossini
Sergio - al fine di ottenere l'accertamento della natura subordinata
del rapporto lavorativo intercorso con la S.p.a. Ferrovie dello
Stato, per lo svolgimento di compiti di "medico fiduciario", nonché
per sentir dichiarare l'illegittimità dell'intervenuto licenziamento
- il pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha
sollevato, con ordinanza del 2 novembre 1998, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 6
(recte: 16) giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici
fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto
ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici
fiduciari delle Ferrovie dello Stato);
che, ad avviso del rimettente, le disposizioni censurate,
contemplate da atti di normazione secondaria aventi "forza di legge",
nel definire "autonomo" un rapporto lavorativo avente, come risulta
dalla relativa disciplina, "caratteristiche tipicamente subordinate",
si porrebbero in contrasto con vari precetti della Costituzione ed in
particolare con: l'art. 36, siccome "richiamato nella sentenza della
Corte Costituzionale n. 121 del 1993"; l'art. 3, disciplinando "in
modo differente situazioni analoghe", sì da escludere, in
particolare, che ai medici fiduciari possa applicarsi la normativa
sui licenziamenti individuali, diversamente da quanto accade per i
medici di ruolo delle stesse Ferrovie dello Stato o dipendenti da
altri datori di lavoro, nonostante si tratti, in tutti i casi, "di un
rapporto sostanzialmente subordinato", gli artt. 101 e 104, essendo
sottratto "al giudice il potere di interpretare autonomamente non
già disposizioni di legge ma gli stessi fatti rilevanti per la
qualificazione del rapporto come lavoro subordinato o autonomo";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
sentir dichiarare l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza
della proposta questione di costituzionalità.
Considerato che, con ordinanza n. 160 del 1999, questa Corte ha
già dichiarato manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale (sollevata, da altro rimettente, in
riferimento agli artt. 3, 35, 36, 24, 101 e 104 della Costituzione ed
in base a prospettazioni analoghe a quelle sostenute dall'attuale
giudice a quo) dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1979,
n. 1626 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n.
1542, ritenendo che gli stessi decreti non rientrano tra gli atti
aventi forza di legge e non possono, pertanto, formare oggetto del
sindacato previsto dall'art. 134 della Costituzione;
che non essendovi motivo alcuno per discostarsi dal menzionato
orientamento, anche la questione di costituzionalità sollevata dal
pretore di Roma va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 16
giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle
ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22
giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle
Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36,
101 e 104 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte