Ordinanza n. 301/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566
del codice di procedura penale e dell'art. 138 del d.lgs. legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), promossi con ordinanze
emesse il 13 novembre (n. 3 ordinanze) e il 13 dicembre 1996, dal
pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 29 novembre 1996
dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto ed il
15 gennaio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli,
rispettivamente iscritte ai nn. 10, 11, 12, 66, 74 e 184 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 5, 9, 10 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con sei ordinanze di identico contenuto, nel corso di
altrettanti dibattimenti celebrati con rito direttissimo, il pretore
di Roma, sezioni distaccate di Tivoli (r.o. nn. 10, 11, 12, 66 e 184
del 1997) e di Castelnuovo di Porto (r.o. n. 74/1997), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del
codice di procedura penale, e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione del codice di procedura penale), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo
comma, 27, secondo comma, della Costituzione;
che le norme censurate violerebbero i suddetti princi'pi
costituzionali nella parte in cui non prescrivono che la relazione
dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le
dichiarazioni dell'imputato vengano assunte in sede di convalida nel
rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame
dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in cui non
prevedono l'inserimento di tali atti nel fascicolo per il
dibattimento;
che, ad avviso dei rimettenti, il principio affermato dalla Corte
costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità
ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui una valutazione di contenuto
sulla probabile fondatezza dell'accusa anticipa il giudizio -
combinato con quanto affermato dalla stessa Corte (sentenza n. 177
del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo avanti al pretore,
allorché ha escluso che la decisione sulla convalida dell'arresto e
sulla misura cautelare determini l'incompatibilità del giudice
chiamato a celebrare il dibattimento con il rito direttissimo,
dovrebbe comportare che l'acquisizione degli elementi di valutazione
nella fase della convalida avvenga nel rispetto delle forme e con le
garanzie proprie della fase del giudizio: in particolare per quanto
concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale
dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria procedente e della
dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'articolo 566 cod.
proc. pen., viene (sentito) ai fini della convalida;
che infatti, secondo i giudici a quibus, solamente rispettando le
forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la
compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali
rappresentati dagli articoli 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e
27, secondo comma, della Costituzione, così salvaguardandosi anche
l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio;
che i rimettenti, avendo premesso di aver già provveduto al
giudizio di convalida e alla applicazione delle misure cautelari,
motivano sulla rilevanza osservando che i giudizi - nel corso dei
quali la questione viene sollevata - si trovano proprio nella fase
dibattimentale conseguente alla convalida (...), dove trovano
applicazione le norme censurate;
che è intervenuto nei vari giudizi il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata;
che, in particolare, l'Avvocatura rileva che non si comprende
perché nella fase della convalida le dichiarazioni dell'imputato o
la relazione orale degli agenti di polizia giudiziaria dovrebbero
essere assunte con formalità tali da consentirne la acquisizione al
fascicolo del dibattimento, visto che la fase della convalida
dell'arresto, ancorché immediatamente precedente al giudizio di
merito, resta pur sempre fase distinta, e non indirizzata alla
formazione della prova;
Considerato che in relazione all'identico tenore delle ordinanze
deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
che, come emerge dalle ordinanze di rimessione, la questione è
stata sollevata quando il rimettente aveva già provveduto sulla
convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed
aveva già avuto inizio il dibattimento;
che di conseguenza la questione, essendo volta a modificare le
modalità di assunzione degli atti raccolti durante la fase della
convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice a quo ha
oramai esaurito la sua cognizione, difetta di rilevanza in relazione
al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché in limine, è
stata sollevata (v., ex plurimis, ordinanze n. 148 del 1997, n. 49
del 1996 e n. 432 del 1991);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del
codice di procedura penale e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione, dal pretore di Roma, sezioni distaccate di Tivoli e
Castelnuovo di Porto, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte