Ordinanza n. 303/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 419/1998
usata come parametro
citata
- art. 1legge 421/1992
- art. 13d.lgs. 229/1999
- art. 15d.lgs. 502/1992
- art. 102d.P.R. 382/1980
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1,
lett. pp), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per
l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e
funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502), e 15-nonies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
promossi con ordinanze emesse il 10 marzo 2000 dal Tribunale
amministrativo regionale della Campania sui ricorsi riuniti proposti
da Rossi Luciano contro la Seconda Università degli studi di Napoli
ed altri, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblican. 50, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000, e il 10 marzo 2000 dal Tribunale amministrativo
regionale della Campania sul ricorso proposto da Tirri Giuseppe
contro la Seconda Università degli studi di Napoli ed altra,
iscritta al n. 810 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della
Campania, con due ordinanze di contenuto analogo emesse il 10 marzo
2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 36, 76 e 77
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma
1, lett. pp), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per
l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e
funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502), e 15-nonies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
che, ad avviso del rimettente, la previsione di cessazione
dall'attività assistenziale ordinaria "anticipatamente al
raggiungimento dell'età pensionabile dei docenti", contenuta
nell'art. 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
non sarebbe coerente con il principio del buon andamento sia
dell'insegnamento e della ricerca universitaria che del sistema
sanitario;
che tanto la suddetta norma delegata quanto la norma
delegante di cui all'art. 2, comma 1, lett. pp), della legge n. 419
del 1998, sarebbero poi lesive del principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 Cost., in quanto,"nell'intento di privilegiare
l'omogeneità dei trattamenti del personale del Servizio sanitario
nazionale e di quello universitario" avrebbero creato una
ingiustificata discriminazione tra docenti, introducendo marcate
differenze di stato giuridico in funzione dell'età, in danno dei
docenti "strutturati", nell'ambito di una categoria indubbiamente
unitaria;
che la norma di delega, sotto altro aspetto, sarebbe altresì
in contrasto con l'art. 76 Cost., per la mancata predeterminazione
dei criteri idonei a definire le modalità ed i termini del nuovo
assetto funzionale dell'attività assistenziale;
che siffatto difetto di predeterminazione dei criteri
direttivi sarebbe poi reso ancor più palese - ad avviso sempre del
rimettente - dal successivo rinvio, da parte del legislatore
delegato, ad atti di normazione secondaria;
che la materia da disciplinare, riguardando l'individuazione
della parte di attività assistenziale da lasciarsi affidata, ai fini
didattici e di ricerca, ai docenti cessati dallo svolgimento delle
attività assistenziali, involgerebbe, infatti, i principi
fondamentali relativi all'istruzione, con riferimento sia
all'organizzazione scolastica, di cui le università sono parte, sia
al diritto di accedervi e di usufruire delle prestazioni che essa è
chiamata a fornire, cosicché la mancata indicazione in sede
legislativa delle linee fondamentali della disciplina si risolverebbe
in una violazione della riserva di legge prevista dagli artt. 33 e 34
della Costituzione;
che lo strumento convenzionale prescelto non sarebbe
oltretutto idoneo a garantire l'uniformità della disciplina
sull'intero territorio nazionale, con violazione ancora sia della
riserva di legge in materia universitaria, sia dell'art. 97 della
Costituzione;
che un'ulteriore lesione dell'art. 97 della Costituzione
deriverebbe infine, sempre secondo il rimettente, dalla previsione di
immediata cessazione dall'attività assistenziale, pur in difetto
della previa regolamentazione del residuo di attività assistenziale
da svolgersi a fini di didattica, affidata a futuri protocolli di
intesa tra le regioni e le università;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza
della questione sulla base delle argomentazioni svolte nell'atto di
intervento in altro giudizio, avente ad oggetto la medesima
questione, sollevata dallo stesso giudice;
che in tale atto, depositato in allegato, l'Avvocatura
innanzitutto osserva come la norma delegante di cui all'art. 2, comma
1, lett. pp), della legge n. 419 del 1998 espressamente preveda, tra
i principi e criteri direttivi, quello relativo alla definizione
delle modalità e dei termini di riduzione dell'età pensionabile per
il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal Servizio
sanitario nazionale nonché, per quanto riguarda il personale
universitario, della cessazione dell'attività assistenziale, nel
rispetto del proprio stato giuridico;
che, ad avviso dell'Avvocatura, siffatto principio, trasfuso
nell'art. 15-nonies aggiunto al decreto legislativo n. 502 del 1992,
non creerebbe alcuna ingiustificata discriminazione nell'ambito della
categoria dei docenti universitari, stante la strumentalità
dell'attività assistenziale rispetto all'attività di didattica e
ricerca;
che la disparità di trattamento rispetto agli altri docenti
universitari sarebbe pertanto giustificata dalla obiettiva diversità
delle situazioni a confronto, in relazione all'attribuzione o meno di
funzioni assistenziali, nonché dalla finalità di evitare una
disparità di trattamento tra soggetti, quali i docenti "strutturati"
e i primari ospedalieri, che svolgono le medesime funzioni
assistenziali;
che, per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 76
Cost., la parte pubblica rileva infine la completezza dei principi e
criteri direttivi contenuti nella legge delega ed osserva come, in
tema di rapporti tra potestà legislativa e potestà normativa del
Governo, la Costituzione non escluda l'eventualità che un'attività
normativa secondaria possa legittimamente integrare e svolgere in
concreto i contenuti sostanziali previsti dalla normazione primaria.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima
questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;
che, con sentenza n. 71 del 2001, questa Corte, esaminando
identica questione, ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
proprio "nella parte in cui dispone la cessazione del personale
medico universitario di cui all'art. 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle
ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle
strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età
ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa tra
università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della
disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del
suddetto personale universitario per specifiche attività
assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di
ricerca";
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lett. pp),
della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione
di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del
Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502), e 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevate, in riferimento
agli articoli 3, 9, 36, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Campania, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte