Ordinanza n. 304/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 55/1990
- art. 1legge 16/1992
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
4-septies, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante "Norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali"
(recte: dell'art. 15, comma 4-septies, della legge 19 marzo 1990, n.
55, recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale", introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dal
pretore di Bari, nel procedimento civile vertente tra Bagnato Ettore
e Azienda Municipalizzata Trasporti Autofiloviari di Bari - A.M.T.A.,
iscritta al n. 1209 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 45
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 giugno 1996, pervenuta a
questa Corte il 4 ottobre 1996, il pretore di Bari, adìto in
funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36,
97 e 98 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4-septies, della legge
18 gennaio 1992, n. 16, recante "Norme in materia di elezioni e
nomine presso le Regioni e gli enti locali" (recte: dell'art. 15,
comma 4-septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante "Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale",
introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16);
che il remittente ritiene anzitutto la propria legittimazione a
sollevare questioni di legittimità costituzionale nell'ambito della
fase cautelare del procedimento - che si arguisce instaurato ai sensi
degli articoli 669-bis e seguenti e dell'art. 700 del codice di
procedura civile, per contestare la sospensione dall'ufficio di un
direttore di azienda municipalizzata - essendo tale fase non ancora
esaurita dopo l'emanazione, inaudita altera parte, di un
provvedimento d'urgenza, e in vista delle decisioni di conferma,
modifica o revoca dello stesso, da adottarsi ai sensi dell'art.
669-sexies, secondo comma, dello stesso codice di procedura civile;
che, ciò premesso, il giudice a quo afferma, in punto di non
manifesta infondatezza della questione, che, "ove si ritenga
possibile l'applicazione della sospensione automatica nell'ipotesi di
un direttore di azienda municipalizzata, il quale è titolare di un
rapporto di lavoro del tutto particolare ed a tempo determinato (come
tale riconducibile più alla prestazione d'opera professionale che ad
un rapporto d'impiego), in presenza di una sentenza penale di
condanna non passata in giudicato si pregiudicherebbe in maniera
irreparabile il lavoratore il quale, a differenza di altri dipendenti
che usufruiscono nel periodo di sospensione di un assegno a carattere
alimentare, verrebbe privato di ogni emolumento";
che il remittente richiama altresì la giurisprudenza di questa
Corte che avrebbe, "anche nell'ipotesi di sentenza passata in
giudicato", previsto "un sistema di garanzie molto più rigoroso di
quello precedentemente ritenuto attuabile";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in
quanto l'ordinanza non dà conto della fattispecie controversa, né
della sua rilevanza, né delle ragioni della non manifesta
infondatezza; ovvero manifestamente infondata, in quanto la lamentata
privazione dell'assegno alimentare non dipenderebbe dalla norma
censurata bensì da quelle che regolano il rapporto di impiego
dell'interessato;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non dà alcun conto della
fattispecie sottoposta al giudizio, né motiva sulla rilevanza della
questione sollevata, al di là della mera asserzione di sussistenza
della rilevanza medesima;
che, infatti, il remittente non si pronuncia sulla natura del
rapporto in essere fra il ricorrente e l'azienda municipalizzata
resistente, limitandosi a qualificarlo come "un rapporto di lavoro
del tutto particolare (...) riconducibile più alla prestazione
d'opera professionale che ad un rapporto di impiego", col che viene
messo in dubbio lo stesso presupposto perché si possa parlare di
sospensione dalla funzione o dall'ufficio di un dipendente di
amministrazione pubblica, in forza dell'applicazione della norma
denunciata; né si pone il problema dei possibili rapporti fra
sospensione "dalla funzione o dall'ufficio ricoperti" - prevista
dalla norma censurata - e vicende del rapporto di lavoro di diritto
privato;
che lo stesso remittente non si pronuncia sulla effettiva
applicabilità della norma censurata alla fattispecie concreta,
limitandosi ad affermare che, "ove si ritenga possibile
l'applicazione della sospensione automatica nell'ipotesi di un
direttore di azienda municipalizzata", si verificherebbe il
pregiudizio da cui discenderebbe la lesione dei principi
costituzionali invocati: così configurando la medesima questione di
legittimità costituzionale in termini perplessi o meramente
ipotetici;
che, inoltre, il giudice a quo non motiva in alcun modo circa la
asserita violazione di alcuni dei parametri costituzionali invocati
(gli artt. 4, 35, 97 e 98 della Costituzione), mentre - quanto al
denunciato contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione - non
dimostra che la lamentata privazione anche di un assegno alimentare,
che colpirebbe il ricorrente a seguito della sospensione ex lege, sia
riconducibile, ove esistente, alla disposizione censurata, piuttosto
che ad altre norme che disciplinano il rapporto in questione;
che, pertanto, la questione deve essere ritenuta manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 97 e 98 della Costituzione, dal
pretore di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte