Ordinanza n. 305/1999
Altra decisione · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
- art. 1legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,
182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanza
emessa il 5 marzo 1998 dal Tribunale di Lagonegro nei procedimenti
civili riuniti vertenti tra l'INPS e Bianco Fiore Eleonora ed altri,
iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,
dell'anno 1998 e con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal Tribunale
di Enna nel procedimento civile vertente tra Calandra Rosaria e
l'INPS, iscritta al n. 766 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Calandra Rosaria e dell'INPS
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in grado di appello -
vertente su numerosi ricorsi riuniti, instaurati per ottenere la
ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alle
sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale
- il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza emessa il 5 marzo 1998
(r.o. n. 287 del 1998), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica);
che, a giudizio del rimettente, la normativa impugnata -
sopravvenuta nelle more del giudizio e contenente una serie di
disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
maturate dagli aventi diritto in applicazione di tali sentenze della
Corte costituzionale - si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 38,
42 e 136 Cost., in quanto, disponendo l'estinzione ope legis dei
giudizi in corso, in correlazione all'esclusione degli interessi
legali e della rivalutazione monetaria sul dovuto ed alla previsione
di un'anomala forma di datio in solutum senza il consenso del
creditore: a) crea un'irragionevole disparità di trattamento; b)
impedisce l'attuazione delle menzionate pronunce
d'incostituzionalità; c) preclude l'esercizio del diritto alla
tutela giurisdizionale; d) impedisce il conseguimento di un livello
sufficiente della prestazione previdenziale; e) deroga
ingiustificatamente al regime delle successioni mortis causa.
che, nel corso di analogo giudizio, il Tribunale di Enna, con
ordinanza emessa il 3 luglio 1998 (r.o. n. 766 del 1998), ha
anch'esso sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;
che, in particolare, il rimettente censura: a) il comma 181,
nella parte in cui stabilisce che il pagamento delle somme dovute
agli interessati sia effettuato, in sei annualità, mediante
assegnazione di titoli di Stato, per contrasto con gli artt. 3, 24 e
38 Cost; b) il comma 182, nella parte in cui esclude la concorrenza
di interessi e rivalutazione monetaria sul credito, per violazione
degli artt. 3 e 38 Cost; c) il comma 183, nella parte in cui - in
relazione al comma 181, che statuisce solo in merito alle modalità
di pagamento dei rimborsi - prevede l'estinzione dei giudizi e la
compensazione delle spese e l'inefficacia dei provvedimenti
giudiziari non ancora passati in giudicato, per violazione degli
artt. 3, 24, 101, 102, 103, 104 e 113 Cost;
che, nei giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza
delle sollevate questioni, e che si è costituito l'INPS, concludendo
per la non fondatezza delle sollevate questioni;
che, nel giudizio promosso con r.o. n. 766 del 1998, si è
altresì costituita la parte privata del giudizio a quo, la quale ha
concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle
norme impugnate.
Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni, i
giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la denunciata normativa è stata, successivamente alla
proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari
punti modificata;
che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato
meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di
titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur
se con le medesime cadenze temporali;
che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto
l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli
arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,
degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di
quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36,
comma 2);
che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono
procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai
giudici stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità
giudiziarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte