Ordinanza n. 306/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 324/1959
- art. 1legge 185/1960
- art. 3Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 38Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 2legge 75/1980
- art. 3legge 75/1980
- art. 1legge 610/1979
usata come parametro
citata
- art. 6legge 177/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
lett. b, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici
al personale statale in attività ed in quiescenza), come sostituito
dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27
maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale
statale in attività ed in quiescenza); degli art. 3 e 38 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato), come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge
20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'articolo 1
della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento
economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed
in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima
mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme
di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29
aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al
Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), promosso con
ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Mirabile Giovanni ed
altri contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altri, iscritta al
n. 136 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
con ordinanza 24 giugno 1987 (pervenuta a questa Corte il 9 marzo
1990), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a)
dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio 1959, n.
324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 -
nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità
integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita
erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali - in riferimento agli
artt. 3, 38 e 97 della Costituzione; b) degli artt. 3 e 38 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032, come modificati dagli artt. 2 e 3 della
legge 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui limitano all'80 per
cento dello stipendio annuo e delle altre indennità ivi previste la
base di calcolo dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.
ai dipendenti statali - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e
poi manifestamente inammissibili) questioni analoghe a quella sub a),
censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa
(sentenza n. 220 del 1988; ordinanze n. 143 e n. 189 del 1990; n. 419
del 1989; n. 639, n. 641, n. 869, n. 1070 e n. 1072 del 1988);
che questa Corte ha già dichiarato infondate e poi
manifestamente infondate (sentenza n. 220 del 1988; ordinanze n. 639
e n. 1072 del 1988), questioni analoghe a quella sub b);
che non sono stati addotti profili nuovi rispetto a quelli già
esaminati;
Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della
legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale
statale in attività ed in quiescenza), come sostituito dall'art. 1
della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio
1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in
attività ed in quiescenza), sollevata in riferimento agli artt. 3,
38 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari
dello Stato), come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo
1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge
6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del
personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza;
norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di
riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di
interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile
1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo
sociale e riapertura dei termini per la opzione), sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte