Ordinanza n. 31/1999
Altra decisione · depositata il 11/02/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 166/1996
usata come parametro
citata
- art. 1legge 295/1996
- art. 1legge 396/1996
- art. 1legge 662/1996
- art. 1legge 608/1996
- art. 73legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l.
28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale); 1, comma 3,
del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale); 1,
comma 3, del d.-l. 26 luglio 1996, n. 396 (Norme in materia
previdenziale); 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996,
n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale) e 1, commi da 181 a 184, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi
con ordinanze emesse il 1 aprile, il 24 maggio, il 1 aprile (n. 2
ordinanze), il 30 aprile e il 2 maggio 1996 dalla Corte di
cassazione, il 14 gennaio 1997 dal Tribunale di Voghera, il 22
gennaio 1997 dal Tribunale di Firenze, il 15 gennaio 1997 dal pretore
di Venezia, il 23 gennaio 1997 dal pretore di Torino, il 4 febbraio
1997 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di Camerino, il 22 gennaio 1997
dal Tribunale di Frosinone, il 17 gennaio 1997 dal pretore di Urbino,
il 21 gennaio 1997 dal Tribunale di Voghera, il 18 febbraio 1997 dal
pretore di Nocera Inferiore, il 16 gennaio 1997 dal Tribunale di
Gorizia, il 17 febbraio 1997 dal pretore di Parma, il 13 febbraio
1997 dal Tribunale di Genova, il 10 febbraio 1997 (n. 2 ordinanze)
dal pretore di Macerata, il 27 febbraio 1997 (n. 2 ordinanze) dal
Tribunale di Sondrio, il 21 febbraio 1997 dalla Corte di cassazione,
il 30 gennaio 1997 dal Tribunale di Urbino, il 20 febbraio 1997 dal
pretore di Torino, il 14 febbraio 1997 (n. 8 ordinanze) dal
Tribunale di Ancona, l'11 marzo 1997 dal Tribunale di Milano,
rispettivamente iscritte ai nn. 777, 935, 970, 971, 1289, 1320 del
registro ordinanze 1996, ed ai nn. 87, 94, 105, da 127 a 130, 132,
173, 175, 180, 192, 218, 228, 230, 231, 238, 239, 251, 255, 273, da
280 a 282, da 390 a 394 e 404 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie
speciale, nn. 36, 40, 49 e 51 dell'anno 1996 ed ai nn. 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 27 dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Pietrangelo Riccardina, Bernocco
Raffaella e Agostinelli Gina, Vecchiuti Dirce, Re Gina, Asirelli
Romano ed altri, Castellazzo Costantina, Chiari Maria e Aluigi Bina,
Barsi Marta, Crespi Maria Carolina ed altri e dell'INPS, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Franco Agostini per Pietrangelo Riccardina,
Bernocco Raffaella e Agostinelli Gina, Silvano Piccininno per
Vecchiuti Dirce, Salvatore Cabibbo per Asirelli Romano ed altri,
Castellazzo Costantina, Chiari Maria e Aluigi Bina, Alessandro
Garlatti per Crespi Maria Carolina ed altri, Carlo De Angelis per
l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che diverse Autorità giudiziarie, con le numerose
ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di
legittimità costituzionale:
1) dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia
previdenziale) - in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 136 della
Costituzione - perché, nel disporre il pagamento delle somme dovute
a séguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993
e n. 240 del 1994, prevede: a) l'estinzione dei giudizi pendenti (con
compensazione di spese) e la perdita di efficacia dei provvedimenti
giudiziali non ancora passati in giudicato; b) l'esclusione
degl'interessi e della rivalutazione monetaria; c) la liquidazione
degl'importi in sei annualità e mediante l'emissione di titoli di
Stato; d) la limitazione del diritto di rimborso ai soli superstiti
aventi titolo alla pensione di reversibilità, con conseguente
esclusione degli altri successori mortis causa;
2) dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme
in materia previdenziale), nonché dell'art. 1, comma 3, del d.-l.
26 luglio 1996, n. 396 (Norme in materia previdenziale) - in
riferimento all'art. 24 della Costituzione -, nella parte in cui
dispongono l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, aventi ad
oggetto questioni relative all'applicabilità delle citate sentenze
costituzionali;
3) dell'art. 1, commi 181, 182, 183 e 184, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) - in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 25, 38, 42, 53, 101,
102, 103, 104, 113, 136 della Costituzione - perché nel dare
attuazione alle citate sentenze, prevedono: a) l'estinzione dei
giudizi pendenti (con compensazione delle spese) e la perdita di
efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato; b) l'esclusione degli interessi e della rivalutazione
monetaria dalla determinazione degli importi maturati a favore dei
beneficiari delle citate sentenze costituzionali fino al 31 dicembre
1995; c) la corresponsione, per gli importi maturati dopo il 31
dicembre 1995, di interessi calcolati applicando un tasso inferiore
al tasso legale, quale determinato dall'art. 2, comma 185, della
stessa legge n. 662 del 1996; d) la liquidazione degli importi in sei
annualità e mediante l'emissione di titoli di Stato; e) la
limitazione del diritto ad ottenere il pagamento delle somme
arretrate ai diretti interessati e ai soli loro superstiti aventi
titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996
(data di entrata in vigore del d.-l. n. 166 del 1996 cit.), con
conseguente esclusione degli altri successori mortis causa;
4) dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996,
n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), che ha fatto salvi gli effetti dei decreti-legge nn.
166, 295, 396 e 499 del 1996, tutti non convertiti, in riferimento
agli artt. 3, 24, 38 e 136 Cost.;
che, all'esito dell'udienza pubblica del 14 ottobre 1997, con
ordinanza istruttoria del 16-24 ottobre 1997, la Corte, riuniti i
giudizi, ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri
fornisse, anche per il tramite del Ministero del tesoro e del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, analitici elementi
conoscitivi in ordine alle ragioni finanziarie ed ai calcoli
previsionali posti a base del denunciato articolato normativo,
fissando un termine di 120 giorni, successivamente prorogato su
istanza dell'amministrazione medesima;
che in tale ordinanza la Corte ha anche rilevato come i citati
decreti-legge fossero decaduti per mancata conversione, pur essendo
stati fatti salvi i loro effetti dall'art. 1, comma 6, della legge n.
608 del 1996, impugnato come sub 4);
che peraltro le disposizioni della successiva legge n. 662 del
1996, oggetto delle censure riportate sub 3), avevano riproposto i
medesimi contenuti normativi investiti dalle questioni di cui sopra;
che, medio tempore il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, era intervenuto sul denunciato
meccanismo di pagamento mediante emissione dei titoli di Stato,
prevedendo l'erogazione in contanti ma pur sempre con le medesime
cadenze temporali e con le limitazioni prospettate come lesive degli
evocati parametri costituzionali, per cui, salvo tale profilo, le
questioni sollevate conservavano la loro rilevanza;
che nell'imminenza della nuova udienza pubblica del 26 gennaio
1999 l'Avvocatura dello Stato ha ulteriormente insistito per la
declaratoria di inammissibilità ovvero per l'infondatezza, a suo
tempo richiesta, anche alla luce della normativa sopravvenuta;
che analoghe considerazioni sono state svolte dall'INPS, ad
integrazione degli argomenti già ampiamente sostenuti in precedenza;
che, invece, le parti private costituite hanno ribadito la tesi
dell'illegittimità costituzionale, in ragione dell'asserita
perdurante penalizzazione dei diritti dei pensionati.
Considerato che la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ha previsto
l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli
arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,
degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia
avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi dalla norma
stessa, va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi
in materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque i giudici a quibus debbono
procedere ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata
questione;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai
giudici stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte