Ordinanza n. 321/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1985 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 638/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17
bis, legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante
misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della
pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), promossi con due
ordinanze emesse il 5 luglio 1984 dal Pretore di San Pietro Vernotico
nei procedimenti civili vertenti tra De Mitri Arcangelo ed altri contro
Azienda Agricola Candido Maria Cristina, e Fortunato Carmela contro
Azienda Agricola Eredi di Galluccio Maria, iscritte ai nn. 1012 e 1111
del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 19 bis e 53 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Maiorano Antonio, di De Mitri
Arcangelo ed altri, di Martucci Celio e di Fortunato Carmela, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che con ordinanze del 5 luglio 1984 (rispettivamente in
causa tra De Mitri Arcangelo ed altri ed Azienda Agricola Candido Maria
Cristina, n. 1012/84 Reg. Ord., e in causa tra Fortunato Carmela ed
Azienda Agricola Eredi di Galluccio Maria, n. 1111/84 Reg. Ord.), il
Pretore di San Pietro Vernotico ha denunciato la illegittimità
dell'art. 4, comma 17 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 per
contrasto con gli artt. 104, primo comma, 3, 41 e 42 Cost. in quanto la
detta legge, pur qualificata interpretativa, è, in realtà,
innovatrice.
Considerato che nelle ordinanze mancano del tutto la motivazione ed
adeguati elementi per la ricostruzione della fattispecie, sicché esse
non danno conto della operatività della norma denunciata;
che nemmeno è dedotto nulla in ordine alla rilevanza della
questione e risulta del tutto omesso il relativo esame;
che, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte deve
dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione come sopra
sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 17 bis, della legge 11 novembre 1983,
n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 3, 41 e
42 Cost., dal. Pretore di San Pietro Vernotico con le ordinanze del 5
luglio 1984 (R.O. nn. 1012/84 e 1111/84).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte